MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 dicembre 2002 

Annullamento  del  decreto  di  riconoscimento alla sig.ra Gherardini
Maria  Teresa  di titolo di studio estero quale titolo abilitante per
l'esercizio in Italia della professione di psicologo.
(GU n.301 del 24-12-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del direttore generale degli affari civili e delle
libere  professioni  del  1  febbraio  2000,  con  il  quale e' stato
riconosciuto  alla  sig.ra  Gherardini  Maria  Teresa,  nata  a Vinci
(Firenze)  il  3  ottobre 1942, cittadina italiana, il proprio titolo
professionale  di  psicologo  conseguito  nel  Regno  Unito  ai  fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Visto  lo  "Statutory  Instruments" n. 824 del 1991, atto normativo
inglese  di  recepimento della direttiva 89/48/CEE, il cui allegato C
contiene una lista delle professioni regolamentate nel Regno Unito ai
fini  della  direttiva europea indicata, con l'elenco delle autorita'
designate per tali professioni;
  Considerato  che il decreto su indicato si e' basato essenzialmente
sulla  corrispondenza  tra  il  titolo  di  psicologo posseduto dalla
sig.ra  Gherardini,  che risulta iscritta alla "British Psychological
Society"   in   qualita'   di   "graduate   member",  ed  il  profilo
professionale  dello  psicologo italiano, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, art. 1;
  Considerato  che,  successivamente  alla  emanazione del decreto di
riconoscimento,   questo   Ministero   veniva   a   conoscenza  -  su
segnalazione  del  Consiglio nazionale degli psicologi - che, in base
al citato provvedimento britannico, la professione di psicologo viene
designata  con  la qualifica di chartered psychologist, cui si accede
dopo  una  formazione  pluriennale  accademica e professionale, e che
pertanto  il  titolo  di  cui e' in possesso la sig.ra Gherardini non
corrisponde alla figura professionale italiana dello psicologo;
  Visto che la richiedente, sulla base della documentazione prodotta,
non    puo'   essere   considerata   un   "prodotto   finito",   data
l'insussistenza  dei  presupposti  per  il  riconoscimento  ossia  la
mancata  corrispondenza  tra il titolo posseduto dalla richiedente ed
il  profilo  professionale  dello  psicologo italiano, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo n. 115/1992;
  Vista    la   comparazione   operata   tra   l'interesse   pubblico
all'eliminazione dell'atto illegittimo - interesse ulteriore rispetto
al  mero  ripristino  della  legalita' violata ed individuabile nella
necessita' di evitare che l'attivita' professionale sia esercitata da
un   soggetto   professionalmente  ed  ipoteticamente  non  abilitato
all'esercizio   della  suddetta  attivita'  perche'  sfornito  di  un
percorso   formativo  analogo  a  quello  dei  cittadini  italiani  e
richiesto  per  l'iscrizione  all'albo  - e l'interesse privato della
sig.ra   Gherardini   all'esercizio   dell'ormai   avviata  attivita'
professionale   in   virtu'   del   riconoscimento   del  suo  titolo
professionale estero avvenuto con il decreto in parola;
  Ritenuta,  pertanto, la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto
a  quello  privato  e  conseguente necessita' di disporre - in via di
autotutela  -  l'annullamento  del  decreto  di  riconoscimento del 1
febbraio 2000;
                              Decreta:
  E' annullato il decreto di riconoscimento emesso il 1 febbraio 2000
in  favore  della  sig.ra  Gherardini  Maria  Teresa,  nata  a  Vinci
(Firenze) il 3 ottobre 1942, cittadina italiana; pertanto, la domanda
di  riconoscimento  del  titolo professionale di psicologo conseguito
nel  Regno  Unito - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della
professione  di  psicologo  -  proposta  dalla  sig.ra Gherardini, e'
respinta.
    Roma, 6 dicembre 2002
                                          Il direttore generale: Mele