MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 2002 

Modificazione  al  decreto  ministeriale  29 novembre  2002,  recante
limitazione  agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per
le Amministrazioni centrali dello Stato nonche' riduzione delle spese
di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali.
(GU n.299 del 21-12-2002)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge  6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni  dalla  legge  31 ottobre  2002, n. 246, recante misure
urgenti  per  il  controllo,  la trasparenza ed il contenimento della
spesa  pubblica e, in particolare l'art. 1, comma 3, secondo e quarto
periodo;
  Visto  l'atto  di  indirizzo adottato con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale, previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sono  stati definiti i
criteri  di  carattere  generale  per  il  coordinamento  dell'azione
amministrativa   del   Governo,   intesi   all'efficace  controllo  e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
  Visto  il  punto  d) del citato atto di indirizzo il quale prevede,
tra  l'altro  che  il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi
del  quarto  periodo  del  predetto  comma  3,  disporra' con proprio
decreto,  per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi
per  tutte  le  dotazioni  del  bilancio  dello Stato, la limitazione
all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento, con
esclusione  delle  spese  indicate  nella  medesima  disposizione ivi
compresi   i  trasferimenti  agli  enti  territoriali  aventi  natura
obbligatoria,  e  che  il  Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi del quinto periodo del predetto comma 3, puo' altresi' fornire,
su proposta delle Amministrazioni, il proprio assenso all'esclusione,
parziale  o  totale,  di  altre  spese dalla limitazione di impegni e
pagamenti;
  Visto   il  proprio  decreto  29 novembre  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  282 del 2 dicembre 2002, con il quale, sulla
base  del  richiamato  atto  di  indirizzo,  sono state disposte, tra
l'altro,  limitazioni  agli  impegni  e  all'emissione  di  titoli di
pagamento per le Amministrazioni dello Stato (art. 1);
  Visto  il  comma 3 dell'art. 1 del predetto decreto il quale indica
che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese
indicate nel quarto periodo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge
6 settembre  2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 ottobre  2002,  n.  246,  ivi  comprese  le  dotazioni di bilancio
relative  ai  trasferimenti  a  favore degli enti territoriali aventi
natura obbligatoria;
  Visto  il  quinto periodo del ripetuto comma 3 dell'art. 1 il quale
prevede  che  per  effettive,  motivate  e  documentate esigenze e in
conformita' alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo -
innanzi  richiamate  - il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
escludere altre spese dalla predetta limitazione;
  Considerato  che  per  effettive,  motivate e, documentate esigenze
rappresentate  dalle Amministrazioni interessate e tenuto conto della
necessita'  di  non  compromettere  la  corretta  operativita'  della
pubblica amministrazione e di evitare negativi riflessi sull'ordinato
svolgersi  della  corrente gestione nella attuale fase conclusiva, si
ritiene  necessario  non  assoggettare  alle  limitazioni  di  cui al
decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze del 29 novembre
2002,  anche  le  seguenti  spese emergenze sul territorio, spese per
lavori  socialmente  utili; competenze accessorie al personale, spese
riservate per l'azione di contrasto all'eversione e alla criminalita'
organizzata,  contributi  alle  scuole  non  statali  per  la parita'
scolastica;   fondi   connessi   con  interventi  per  l'occupazione,
limitatamente alla meta' delle attuali disponibilita';
                              Decreta:
  Al  comma  3  dell'art.  1 del decreto del Ministro dell'economia e
delle   finanze  del  29 novembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  282  del  2 dicembre  2002,  e'  aggiunto  il seguente
periodo:  "Le  disposizioni  stesse  non si applicano, altresi', alle
spese per emergenze sul territorio; alle spese per lavori socialmente
utili,  alle spese per competenze accessorie al personale; alle spese
riservate per l'azione di contrasto all'eversione e alla criminalita'
organizzata; alle spese per contributi alle scuole non statali per la
parita'  scolastica;  alle  spese  relative ai fondi connessi con gli
interventi  per l'occupazione, limitatamente alla meta' delle attuali
disponibilita'.
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione
    Roma, 17 dicembre 2002
                                                Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002
Registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 7