DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002 

Atto  di  indirizzo  recante  definizione  dei  criteri  di carattere
generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo,
intesi  all'efficace  controllo  e  monitoraggio  degli  andamenti di
finanza pubblica.
(GU n.299 del 21-12-2002)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n.
194,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 31 ottobre 2002, n.
246,  recante  misure  urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
contenimento della spesa pubblica;
  Visto, in particolare, il secondo periodo del predetto comma 3, che
dispone  l'adozione  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  di  apposito  atto  di  indirizzo, previa deliberazione del
Consiglio  dei  Ministri,  con  il  quale  sono  definiti  criteri di
carattere  generale  per  il coordinamento dell'azione amministrativa
del  Governo  intesa  all'efficace  controllo  e  monitoraggio  degli
andamenti di finanza pubblica;
  Considerato  che  l'adozione del predetto atto di indirizzo si pone
come   presupposto   indispensabile   per   consentire   al  Ministro
dell'economia  e delle finanze di disporre limitazioni all'assunzione
di  impegni  di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico
del  bilancio  dello  Stato per l'anno in corso, nonche' la riduzione
delle  spese  di  funzionamento  degli  enti e organismi pubblici non
territoriali  previste  nei  rispettivi  bilanci,  ai fini di un piu'
agevole  conseguimento  degli  obiettivi di finanza pubblica indicati
dal documento di programmazione economico-finanziaria e dalla nota di
aggiornamento, come approvati dalle risoluzioni parlamentari;
  Atteso   che  tale  limitazione  riguarda  uniformemente  tutte  le
dotazioni  del  bilancio  dello  Stato,  con  esclusione  delle spese
specificamente  indicate  nel quarto periodo del predetto comma 3 ivi
compresi   i  trasferimenti  agli  Enti  territoriali  aventi  natura
obbligatoria;
  Considerato  che  il  parere  dei  Ministri  vigilanti previsto dal
citato comma 4, attesa l'urgenza, e' stato acquisito nella seduta del
Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2002;
  Vista  la  deliberazione  adottata dal Consiglio dei Ministri nella
predetta seduta;
  Visti  i  pareri  resi  dalla Commissione bilancio della Camera dei
deputati  nella  seduta  del  27 novembre  2002  e  dalla Commissione
bilancio  del  Senato  della  Repubblica nella seduta del 28 novembre
2002;
  Considerato  che  e' opportuno accogliere le osservazioni formulate
dalle  Commissioni  parlamentari  volte a chiarire alcuni profili del
presente atto di indirizzo;

                             A d o t t a
il  presente atto di indirizzo, avente per oggetto i seguenti criteri
di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa
e per un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica:
    a) l'azione amministrativa di ciascun Dicastero sara' improntata,
in questo scorcio d'anno, al piu' rigoroso contenimento della spesa;
    b) saranno  escluse  o  rinviate  tutte  le iniziative miranti ad
incrementare  l'azione  amministrativa suscettibili di determinare un
aumento  degli  oneri,  fatte salve pertanto quelle che, a parita' di
costi, possono migliorare l'azione amministrativa medesima;
    c) saranno sospese fino al termine dell'esercizio le procedure di
utilizzo  delle  dotazioni  di bilancio non direttamente connesse con
interventi ritenuti indifferibili o assolutamente necessari;
    d) il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quarto
periodo  del  predetto  comma  3,  disporra' con proprio decreto, per
l'esercizio  in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte le
dotazioni  del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione di
impegni  e all'emissione di titoli di pagamento, con esclusione delle
spese   indicate   nella   medesima   disposizione   ivi  compresi  i
trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria.
  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, ai sensi del quinto
periodo  del  predetto  comma  3,  puo' altresi' fornire, su proposta
delle  Amministrazioni, il proprio assenso all'esclusione, parziale o
totale,  di  altre  spese  dalla  limitazione di impegni e pagamenti,
previa adeguata compensazione che assicuri il mantenimento del limite
complessivo prefissato.
  Ai  sensi  del comma 4, con il medesimo decreto, disporra' altresi'
la  riduzione  delle  spese  di  funzionamento degli enti e organismi
pubblici non territoriali;
    e) l'adozione   del   decreto  di  cui  alla  lettera  d)  dovra'
comportare  un intervento correttivo ragionevole e proporzionato agli
scostamenti  in atto, limitatamente alla parte residua dell'esercizio
in corso;
    f) saranno  assunte  tutte  le iniziative idonee ad assicurare il
rigoroso  rispetto  dei  limiti  di spesa conseguenti alla richiamata
limitazione  degli  impegni  e dell'emissione di titoli di pagamento,
anche  mediante  ricorso alle procedure di compensazione tra capitoli
consentite dalle disposizioni vigenti;
    g) il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale dello Stato - curera' la realizzazione di
un  efficace  sistema  di  controllo  e di monitoraggio della finanza
pubblica,  anche  con  riferimento  agli  effetti delle iniziative di
limitazione della spesa richiamate nel presente atto di indirizzo;
    h) le  Camere  saranno  tempestivamente  informate in merito alle
misure   adottate,  ai  sensi  del  presente  provvedimento,  per  la
realizzazione  di  un efficace sistema di controllo e di monitoraggio
della finanza pubblica.
      Roma, 29 novembre 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2002
Ministeri   istituzionali  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 13, foglio n. 276