CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 28 novembre 2002 

Attuazione  della  raccomandazione  della  Commissione europea del 25
gennaio  2002,  n.  2002/66/CE relativa ad un programma coordinato di
controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2002.
(GU n.303 del 28-12-2002)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Visti  gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma l del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il  compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione   del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine  di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune;
  Visto  lo  schema  di decreto ministeriale per il recepimento della
raccomandazione  della  Commissione  europea  del  25 gennaio 2002 n.
2002/66/CE relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale
dei   prodotti   alimentari   per   il   2002,   trasmesso  con  nota
dell'11 ottobre 2002 dal Ministero della salute;
  Considerato  che,  atteso  il disposto dell'art. 117, comma 5 della
Costituzione, il quale prevede che le regioni provvedano direttamente
al  recepimento  degli  atti  dell'Unione  europea,  si  e'  ritenuto
opportuno adottare detto provvedimento sotto forma di accordo;
  Considerato  che,  il  12  novembre u.s., in sede tecnica, e' stata
esaminata la proposta di accordo in oggetto e, i rappresentanti delle
regioni  hanno  avanzato  alcune proposte di modifica, che sono state
condivise  a livello tecnico dai rappresentanti delle amministrazioni
centrali;
  Considerato  che, con nota del 18 novembre 2002, il Ministero della
salute ha trasmesso lo schema di accordo nella stesura definitiva con
le modifiche concordate in sede tecnica il 12 novembre 2002;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Sancisce  il  seguente  accordo  tra  il  Ministro della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Si  conviene  per l'anno 2002, sul programma comunitario coordinato
di   controllo   ufficiale   dei  prodotti  alimentari  di  cui  alla
raccomandazione   dell'Unione   europea   del  25  gennaio  2002,  n.
2002/66/CE nei termini sottoindicati:
    1)  Che  il  programma  coordinato  di  controllo  ufficiale  dei
prodotti  alimentari per il 2002 prevede l'esecuzione di "ispezioni e
controlli" che comportano, ove indicato, il prelievo di campioni e la
loro analisi in laboratorio al fine di:
      a) accertare    l'effettiva    applicazione   della   normativa
comunitaria  sulle  modalita' di etichettatura degli alimenti e degli
ingredienti  alimentari  costituiti  da  soia  e  mais  geneticamente
modificati  o  suscettibili  di  contenere  tali  prodotti alimentari
ovvero derivati da essi;
      b) valutare  la  qualita'  batteriologica  di  frutta e verdura
crude, dei semi germinati;
      c) valutare  la  qualita' batteriologica dei succhi di frutta e
di verdura.
    2)  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano si
impegnano  a fornire alle aziende sanitarie locali appositi indirizzi
per  dare  attuazione  al programma coordinato di controllo ufficiale
previsto  per  il  2003  e  individuano  le  strutture  incaricate di
effettuare   le   verifiche   nonche'   designano  i  laboratori  per
l'esecuzione delle analisi.
    3) Per l'anno 2002, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  comunicano  al  Ministero  della  salute i dati relativi
all'attivita'  svolta  in merito al programma coordinato di controllo
ufficiale  di  cui  al  precedente  punto  2, entro il 31 marzo 2003,
conformemente  ai  modelli  di  cui  agli allegati II, III e IV della
raccomandazione 25 gennaio 2002, n. 2002/66/CE.
    4) Le designazioni dei laboratori vengono comunicate al Ministero
della  salute, direzione generale della sanita' pubblica veterinaria,
degli alimenti e della nutrizione.
    5)  Per  ciascun tipo di verifica e controllo il numero minimo di
campioni  da  prelevare sul totale e' di 10 per milione di abitanti e
comunque non meno di 5 per regione o provincia autonoma.
    6)  Per  i  prodotti alimentari di cui al punto 1, lettera a), il
numero  minimo  di  campioni  da  prelevare  e'  di 15 per milione di
abitanti; i campionamenti e le analisi devono essere effettuati dalle
strutture individuate al punto 2.
      Roma, 28 novembre 2002
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino