N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 febbraio 2002

Ricorso  per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7
febbraio 2002 (della Regione Toscana)

Ambiente  (Tutela  dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi
  elettromagnetici  generati  da  elettrodotti  - Norme della Regione
  Campania  -  Disciplina  della  localizzazione degli elettrodotti a
  fini  di  salvaguardia  dell'ambiente  - Denunciata invasione della
  potesta'   legislativa  statale  esclusiva  in  materia  di  tutela
  ambientale.
- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 1, comma
  2.
- Costituzione,  artt.  117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio
  2001, n. 36, art. 5, comma 1.
Ambiente  (Tutela  dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi
  elettromagnetici  generati  da  elettrodotti  - Norme della Regione
  Campania  -  Determinazione  dei  parametri  relativi alle fasce di
  rispetto  per  gli  elettrodotti  - Fissazione del valore limite di
  induzione magnetica - Denunciato contrasto con la normativa statale
  di principio.
- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 2, commi
  1, 2 e 3.
- Costituzione,  artt.  117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio
  2001, n. 36, artt. 4, comma 1, lett. h), e 5, comma 1.
Ambiente  (Tutela  dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi
  elettromagnetici  generati  da  elettrodotti  - Norme della Regione
  Campania   -   Disciplina   del   risanamento   degli  impianti  di
  distribuzione  dell'energia  elettrica  -  Denunciata  invasione di
  competenza  riservata allo Stato dalla legge quadro - Contrasto con
  l'esigenza  di  una  disciplina  uniforme  a  tutela dell'interesse
  nazionale.
- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 2, commi
  1, 2 e 3.
- Costituzione,  artt.  117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio
  2001, n. 36, artt. 4, comma 2 [recte: comma 1], lett. d), e 9.
Ambiente  (Tutela  dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi
  elettromagnetici  generati  da  elettrodotti  - Norme della Regione
  Campania  - Disciplina sanzionatoria - Denunciata difformita' dalle
  corrispondenti previsioni di fonte statale.
- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 7.
- Costituzione,  artt.  117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio
  2001, n. 36, art. 15.
Ambiente  (Tutela  dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi
  elettromagnetici  generati  da  elettrodotti  - Norme della Regione
  Campania  -  Previsioni  transitorie  - Denunciato contrasto con la
  corrispondente disciplina di fonte statale.
- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 7.
- Costituzione,  artt.  117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio
  2001, n. 36, art. 16.
(GU n.9 del 27-2-2002 )
    Ricorso  per  conflitto di attribuzione della Regione Toscana, in
persona  del  presidente  pro  tempore, autorizzato con deliberazione
della  giunta  regionale  n. 77  del 28 gennaio 2002, rappresentato e
difeso,  per  mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia
Bora   e   Fabio   Lorenzoni  e  presso  lo  studio  di  quest'ultimo
elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;
    Contro:  il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore; il
Ministro per i beni e le attivita' culturali;
    Per  l'annullamento  dell'art. 3  del  decreto del Ministro per i
beni  e  le  attivita'  culturali  24 ottobre 2001 n. 420, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 280 del 1 dicembre
2001:  "Regolamento  recante  modificazioni e integrazioni al decreto
del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali 3 agosto 2000,
n. 294,  concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione
dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici".
    L'art. 8,  comma  sexies,  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109,
dispone  che  per  le  attivita'  di restauro e manutenzione dei beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro
per  i  beni  culturali  e ambientali, sentito il Ministro dei lavori
pubblici,  provvede  a  stabilire  i  requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori.
    In  attuazione  di  tale previsione normativa e' stato emanato il
decreto  ministeriale  3  agosto  2000, n. 294 (in G.U. n. 246 del 20
ottobre 2000).
    Per   quanto  qui  interessa,  l'art. 7  del  citato  decreto  ha
stabilito  che la qualifica di restauratore potesse essere acquisita,
tra  l'altro,  dopo  il conseguimento di un diploma presso una scuola
statale  o regionale di durata non inferiore a due anni, cui andavano
aggiunti  almeno altri due anni di attivita' svolta direttamente e in
proprio, debitamente certificata.
    In attuazione di tale previsione la Regione Toscana e le province
toscane,  competenti in materia di formazione professionale in virtu'
delle  attribuzioni  contenute  nella  legge regionale 31 agosto 1994
n. 70  "nuova  disciplina  in  materia  di formazione professionale",
hanno organizzato corsi di formazione professionale per restauratori,
prevedendo  un  percorso formativo di durata triennale. Cosi', solo a
titolo  esemplificativo,  nella  provincia  di Massa Carrara e' stato
organizzato  il  corso  di  formazione  professionale  triennale  per
"addetto al restauro del materiale cartaceo"; nella provincia di Pisa
un  analogo  corso  e' iniziato nel 1999 con un primo modulo biennale
per  il conseguimento del titolo di "addetto al restauro di materiale
cartaceo"   ed   un   terzo  anno  di  specializzazione  (tuttora  in
svolgimento)  per  l'acquisizione della qualifica di "restauratore di
materiale  cartaceo", qualifica riconosciuta sul territorio nazionale
e comunitario.
    L'art.  3  del  decreto  ministeriale  24  ottobre  2001, n. 420,
oggetto del presente ricorso modifica l'art. 7 del precedente decreto
sopra  citato,  stabilendo,  al  primo  comma,  che  la  qualifica di
restauratore  potra' essere acquisita solo da chi abbia conseguito un
diploma  presso  una scuola di restauro statale (scompaiono quindi le
scuole regionali previste invece nell'art. 7 del precedente decreto);
al  secondo  comma  si  detta poi una norma transitoria che limita la
possibilita' di conseguire la qualifica di restauratore solo a coloro
che  abbiano  gia'  conseguito il diploma presso una scuola statale o
regionale in base alla previgente normativa del d.m. n. 294/2000 alla
data  di  entrata  in  vigore del nuovo decreto (ossia al 16 dicembre
2001).  Da  cio' consegue che i frequentanti del corso regionale, che
hanno gia' conseguito il diploma biennale e che stanno concludendo il
terzo  anno  previsto  dai  corsi di formazione organizzati a livello
regionale,  si  vedono impossibilitati ad acquisire la qualifica dopo
lo  svolgimento  di  un  ulteriore  anno di attivita' e cio' vanifica
completamente i corsi di formazione organizzati dalla Regione e dagli
enti  locali  toscani,  in  attuazione delle funzioni conferite dalla
legislazione  regionale  in  materia  di formazione professionale (la
gia' citata l.r. n. 70/1994).
    L'art. 3 del d.m. n. 420/2001 contrasta con gli artt. 117, 3 e 97
della  Costituzione  e  percio'  lede le attribuzioni regionali per i
seguenti motivi di:

                            D i r i t t o

    1. - Violazione degli artt. 3, 97, 117 Cost.
    La  legge  costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, entrata in vigore
l'8  novembre  2001 e quindi prima della pubblicazione del decreto in
oggetto, ha modificato l'art. 117 della Costituzione attribuendo alla
potesta'  legislativa esclusiva regionale la materia della formazione
professionale.  Questo  e'  chiaramente  deducibile  dal  terzo comma
dell'art. 117  che,  nell'affidare  alla  legislazione concorrente la
materia dell'istruzione, esclude la formazione professionale: questa,
quindi,   non  essendo  ricompresa  tra  le  materie  a  legislazione
esclusiva   dello   Stato,   e'   totalmente   regionale   ai   sensi
dell'art. 117, quarto comma.
    Da  cio'  consegue  che la Regione ha piena ed esclusiva potesta'
legislativa   in   materia,   da   esercitarsi   nel  rispetto  della
Costituzione  e  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
    La  disposizione  oggetto  del presente ricorso si pone in aperto
contrasto  con tale competenza regionale perche' introduce un sistema
di  acquisizione  della qualifica di restauratore che, a regime, vede
le  sole  scuole  statali  o  i  corsi  universitari  specifici quali
soggetti  abilitati  a  consentire l'acquisizione stessa. Alle scuole
regionali viene riservato un ruolo solo transitoriamente riconosciuto
per  cio'  che hanno fatto in passato (fino all'entrata in vigore del
nuovo  decreto  ministeriale)  e  comunque  residuale  per  il futuro
(dovendosi  i  loro  frequentatori  sottoporre  ad  una  verifica  di
idoneita' operata dallo Stato). E' evidente percio' che con l'entrata
in vigore del d.m. in oggetto le numerose scuole regionali in materia
vedranno  ridotta  la  loro funzione in quanto il titolo che potranno
rilasciare  e'  solo  quello  di  collaboratore  restauratore di beni
culturali (ex art. 4 del d.m), che e' una figura meno autonoma e che,
soprattutto,   non   consentira'   mai  di  svolgere  l'attivita'  di
restauratore:  da  cio'  il  ridotto  interesse  ad iscriversi ad una
scuola  il  cui  titolo  non  e'  considerato valido per svolgere una
determinata attivita'.
    Questo determina una sicura violazione dell'art. 117 Cost.
    La  lesione dell'art. 117 della Costituzione e' ravvisabile anche
nella  denegata  ipotesi in cui volesse ritenersi che la disposizione
impugnata  attenga  alla  materia  delle  professioni.  Tale  materia
infatti  e' soggetta alla legislazione concorrente in cui, in base al
nuovo  art. 117,  terzo  comma, Cost., lo Stato deve limitarsi solo a
dettare  i  principi  fondamentali,  perche'  la potesta' legislativa
spetta alle Regioni.
    Lo  Stato  quindi avrebbe potuto stabilire, con legge, i principi
per  riconoscere la validita' dei titoli (richiedendo, ad esempio, un
determinato percorso curriculare), ma non certo vanificare i corsi di
formazione organizzati a livello regionale.
    Il  censurato  art.  3  del  decreto  contrasta  altresi' con gli
artt. 3  e  97 della Costituzione sotto il profilo della illogicita',
irragionevolezza e violazione del principio di buona amministrazione.
    Il  secondo  comma  della norma, infatti, - come sopra rilevato -
nel dettare la disposizione transitoria, non fa salvi neppure i corsi
di  formazione  regionale  attualmente  in  atto e cosi' vanifica del
tutto  i  medesimi, con una grave ed ingiustificata penalizzazione di
coloro  che,  in  base alla previgente normativa, hanno conseguito il
diploma   biennale   e   stanno   concludendo   il  terzo  anno,  con
impossibilita'  di  acquisire  la  qualifica  dopo  lo svolgimento di
questo terzo anno.
    Poiche'   la   scelta  della  norma  transitoria  -  illogica  ed
irrazionale - lede le attribuzioni regionali perche' vanifica i corsi
di  formazione  organizzati  a  livello  regionale,  e'  ammesso alla
Regione   ricorrente  denunciare  anche  la  violazione  delle  norme
costituzionali contenute negli artt. 3 e 97 sopra richiamati.
    2. - Ulteriore violazione degli artt. 3, 97, 117 Cost.
    L'art. 3  del  d.m. n. 420/2001 e' ulteriormente in contrasto con
l'art. 117 Cost.
    Il  sesto  comma di questa disposizione stabilisce infatti che la
potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  solo  nelle  materie di
legislazione  esclusiva,  mentre  compete  alle Regioni in ogni altro
caso.
    Il  decreto  in  oggetto  e'  un  regolamento  adottato  ai sensi
dell'art. 17,  terzo  comma,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e
percio'  e'  evidente  la violazione del citato sesto comma dell'art.
117 Cost.
    Inoltre  la violazione dell'art. 117 Cost. sussiste anche perche'
-  gia'  nella vigenza del precedente testo costituzionale - la Corte
costituzionale  (sentenza  n. 204/1991)  aveva  gia'  chiarito che e'
inibito  allo  Stato  intervenire  con  regolamenti  adottati in base
all'art. 17,  terzo  comma,  della legge n. 400 in materie regionali:
tale  rilievo  e'  ancor  piu'  valido  oggi  in  cui con la modifica
costituzionale si sono rafforzati i poteri delle Regioni.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che la Corte costituzionale dichiari che l'art. 3 del
decreto  ministeriale  24  ottobre  2001,  n. 420,  e'  lesivo  delle
attribuzioni  regionali per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost.
e per l'effetto lo annulli.
    Si  deposita la delibera della giunta regionale di autorizzazione
a stare in giudizio.
        Firenze-Roma, addi' 29 gennaio 2002
               Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni
02Ac0093