N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 febbraio 2002
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 febbraio 2002 (della Regione Toscana) Ambiente (Tutela dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Norme della Regione Campania - Disciplina della localizzazione degli elettrodotti a fini di salvaguardia dell'ambiente - Denunciata invasione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di tutela ambientale. - Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 5, comma 1. Ambiente (Tutela dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Norme della Regione Campania - Determinazione dei parametri relativi alle fasce di rispetto per gli elettrodotti - Fissazione del valore limite di induzione magnetica - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio. - Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 2, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, artt. 4, comma 1, lett. h), e 5, comma 1. Ambiente (Tutela dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Norme della Regione Campania - Disciplina del risanamento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica - Denunciata invasione di competenza riservata allo Stato dalla legge quadro - Contrasto con l'esigenza di una disciplina uniforme a tutela dell'interesse nazionale. - Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 2, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, artt. 4, comma 2 [recte: comma 1], lett. d), e 9. Ambiente (Tutela dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Norme della Regione Campania - Disciplina sanzionatoria - Denunciata difformita' dalle corrispondenti previsioni di fonte statale. - Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 7. - Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 15. Ambiente (Tutela dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Norme della Regione Campania - Previsioni transitorie - Denunciato contrasto con la corrispondente disciplina di fonte statale. - Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 7. - Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 16.(GU n.9 del 27-2-2002 )
Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Toscana, in persona del presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 77 del 28 gennaio 2002, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43; Contro: il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore; il Ministro per i beni e le attivita' culturali; Per l'annullamento dell'art. 3 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 24 ottobre 2001 n. 420, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 1 dicembre 2001: "Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici". L'art. 8, comma sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dispone che per le attivita' di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. In attuazione di tale previsione normativa e' stato emanato il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 (in G.U. n. 246 del 20 ottobre 2000). Per quanto qui interessa, l'art. 7 del citato decreto ha stabilito che la qualifica di restauratore potesse essere acquisita, tra l'altro, dopo il conseguimento di un diploma presso una scuola statale o regionale di durata non inferiore a due anni, cui andavano aggiunti almeno altri due anni di attivita' svolta direttamente e in proprio, debitamente certificata. In attuazione di tale previsione la Regione Toscana e le province toscane, competenti in materia di formazione professionale in virtu' delle attribuzioni contenute nella legge regionale 31 agosto 1994 n. 70 "nuova disciplina in materia di formazione professionale", hanno organizzato corsi di formazione professionale per restauratori, prevedendo un percorso formativo di durata triennale. Cosi', solo a titolo esemplificativo, nella provincia di Massa Carrara e' stato organizzato il corso di formazione professionale triennale per "addetto al restauro del materiale cartaceo"; nella provincia di Pisa un analogo corso e' iniziato nel 1999 con un primo modulo biennale per il conseguimento del titolo di "addetto al restauro di materiale cartaceo" ed un terzo anno di specializzazione (tuttora in svolgimento) per l'acquisizione della qualifica di "restauratore di materiale cartaceo", qualifica riconosciuta sul territorio nazionale e comunitario. L'art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, oggetto del presente ricorso modifica l'art. 7 del precedente decreto sopra citato, stabilendo, al primo comma, che la qualifica di restauratore potra' essere acquisita solo da chi abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale (scompaiono quindi le scuole regionali previste invece nell'art. 7 del precedente decreto); al secondo comma si detta poi una norma transitoria che limita la possibilita' di conseguire la qualifica di restauratore solo a coloro che abbiano gia' conseguito il diploma presso una scuola statale o regionale in base alla previgente normativa del d.m. n. 294/2000 alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (ossia al 16 dicembre 2001). Da cio' consegue che i frequentanti del corso regionale, che hanno gia' conseguito il diploma biennale e che stanno concludendo il terzo anno previsto dai corsi di formazione organizzati a livello regionale, si vedono impossibilitati ad acquisire la qualifica dopo lo svolgimento di un ulteriore anno di attivita' e cio' vanifica completamente i corsi di formazione organizzati dalla Regione e dagli enti locali toscani, in attuazione delle funzioni conferite dalla legislazione regionale in materia di formazione professionale (la gia' citata l.r. n. 70/1994). L'art. 3 del d.m. n. 420/2001 contrasta con gli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione e percio' lede le attribuzioni regionali per i seguenti motivi di: D i r i t t o 1. - Violazione degli artt. 3, 97, 117 Cost. La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, entrata in vigore l'8 novembre 2001 e quindi prima della pubblicazione del decreto in oggetto, ha modificato l'art. 117 della Costituzione attribuendo alla potesta' legislativa esclusiva regionale la materia della formazione professionale. Questo e' chiaramente deducibile dal terzo comma dell'art. 117 che, nell'affidare alla legislazione concorrente la materia dell'istruzione, esclude la formazione professionale: questa, quindi, non essendo ricompresa tra le materie a legislazione esclusiva dello Stato, e' totalmente regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma. Da cio' consegue che la Regione ha piena ed esclusiva potesta' legislativa in materia, da esercitarsi nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. La disposizione oggetto del presente ricorso si pone in aperto contrasto con tale competenza regionale perche' introduce un sistema di acquisizione della qualifica di restauratore che, a regime, vede le sole scuole statali o i corsi universitari specifici quali soggetti abilitati a consentire l'acquisizione stessa. Alle scuole regionali viene riservato un ruolo solo transitoriamente riconosciuto per cio' che hanno fatto in passato (fino all'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale) e comunque residuale per il futuro (dovendosi i loro frequentatori sottoporre ad una verifica di idoneita' operata dallo Stato). E' evidente percio' che con l'entrata in vigore del d.m. in oggetto le numerose scuole regionali in materia vedranno ridotta la loro funzione in quanto il titolo che potranno rilasciare e' solo quello di collaboratore restauratore di beni culturali (ex art. 4 del d.m), che e' una figura meno autonoma e che, soprattutto, non consentira' mai di svolgere l'attivita' di restauratore: da cio' il ridotto interesse ad iscriversi ad una scuola il cui titolo non e' considerato valido per svolgere una determinata attivita'. Questo determina una sicura violazione dell'art. 117 Cost. La lesione dell'art. 117 della Costituzione e' ravvisabile anche nella denegata ipotesi in cui volesse ritenersi che la disposizione impugnata attenga alla materia delle professioni. Tale materia infatti e' soggetta alla legislazione concorrente in cui, in base al nuovo art. 117, terzo comma, Cost., lo Stato deve limitarsi solo a dettare i principi fondamentali, perche' la potesta' legislativa spetta alle Regioni. Lo Stato quindi avrebbe potuto stabilire, con legge, i principi per riconoscere la validita' dei titoli (richiedendo, ad esempio, un determinato percorso curriculare), ma non certo vanificare i corsi di formazione organizzati a livello regionale. Il censurato art. 3 del decreto contrasta altresi' con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto il profilo della illogicita', irragionevolezza e violazione del principio di buona amministrazione. Il secondo comma della norma, infatti, - come sopra rilevato - nel dettare la disposizione transitoria, non fa salvi neppure i corsi di formazione regionale attualmente in atto e cosi' vanifica del tutto i medesimi, con una grave ed ingiustificata penalizzazione di coloro che, in base alla previgente normativa, hanno conseguito il diploma biennale e stanno concludendo il terzo anno, con impossibilita' di acquisire la qualifica dopo lo svolgimento di questo terzo anno. Poiche' la scelta della norma transitoria - illogica ed irrazionale - lede le attribuzioni regionali perche' vanifica i corsi di formazione organizzati a livello regionale, e' ammesso alla Regione ricorrente denunciare anche la violazione delle norme costituzionali contenute negli artt. 3 e 97 sopra richiamati. 2. - Ulteriore violazione degli artt. 3, 97, 117 Cost. L'art. 3 del d.m. n. 420/2001 e' ulteriormente in contrasto con l'art. 117 Cost. Il sesto comma di questa disposizione stabilisce infatti che la potesta' regolamentare spetta allo Stato solo nelle materie di legislazione esclusiva, mentre compete alle Regioni in ogni altro caso. Il decreto in oggetto e' un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e percio' e' evidente la violazione del citato sesto comma dell'art. 117 Cost. Inoltre la violazione dell'art. 117 Cost. sussiste anche perche' - gia' nella vigenza del precedente testo costituzionale - la Corte costituzionale (sentenza n. 204/1991) aveva gia' chiarito che e' inibito allo Stato intervenire con regolamenti adottati in base all'art. 17, terzo comma, della legge n. 400 in materie regionali: tale rilievo e' ancor piu' valido oggi in cui con la modifica costituzionale si sono rafforzati i poteri delle Regioni.
P. Q. M. Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che l'art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, e' lesivo delle attribuzioni regionali per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost. e per l'effetto lo annulli. Si deposita la delibera della giunta regionale di autorizzazione a stare in giudizio. Firenze-Roma, addi' 29 gennaio 2002 Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni 02Ac0093