N. 546 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2002
Ordinanza emessa l'11 ottobre 2002 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Hilole Ahmed Moallim e Filippini Marco Locazione di immobili urbani - Canone - Differenza tra canone pattizio e canone legale (equo) - Diritto del locatario alla ripetizione - Mancata limitazione ai soli casi di risoluzione del contratto di locazione per morosita' conseguente a impotenza finanziaria dovuta a pregresso pagamento della suddetta differenza - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, ai quali deve ritenersi riconducibile la liberta' contrattuale - Contrasto con il principio di uguaglianza e con la tutela della proprieta'. - Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 79, commi primo e secondo, e 12, primo comma. - Costituzione, artt. 2, 3 e 42. Locazione di immobili urbani - Canone - Differenza tra canone pattizio e canone legale (equo) - Mancata imposizione del relativo onere a carico dell'erario - Compressione dei diritti dei locatori - Assoggettamento di questi ultimi ad una limitazione patrimoniale in numerario che, in base al dovere di solidarieta', dovrebbe far carico all'intera collettivita'. - Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, commi primo e secondo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. - Costituzione, artt. 2, 3 e 53.(GU n.1001 del 27-12-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Vista l'ordinanza della Corte costituzionale in data 19 giugno 2002, depositata in data 26 giugno 2002, con la quale e' stata dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata da questo giudice con ordinanza in data 26 aprile 2001; Ritenuto che la menzionata ordinanza della Corte costituzionale non ha sciolto i dubbi di legittimita' costituzionale espressi col citato provvedimento del 26 aprile 2001: dal momento che la Corte si e' limitata a pronunziarsi sulla motivazione relativa alla rilevanza dell'eccezione; che la persistenza di tale obbligo impone di rimettere nuovamente gli atti di questa causa al Giudice delle leggi: onde ottenere una pronunzia, resa in quella competenza che e' il doveroso ufficio del giudice medesimo; e, segnatamente, una pronunzia che, sciogliendo il dubbio di cui trattasi, consenta la prosecuzione di questo giudizio; che, in realta', la motivazione sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale era svolta nel punto 12) della ridetta ordinanza in data 26 aprile 2001; che appare quindi opportuno, ai fini di questa nuova rimessione, meglio esporre i termini della rilevanza della questione di legittimita' di cui trattasi; e, in particolare esporre questi termini il piu' succintamente possibile: onde evitare le macchinosita' e le lacune che potrebbero discendere da un'esposizione troppo elaborata e/o da una lettura troppo affrettata (macchinosita' e lacune ben possibili in uffici giudiziari chiamati a smaltire una mole di lavoro spesso ai limiti delle loro forze); che, per le stesse ragioni, appare anche opportuno riesporre, con la maggiore schematicita' e semplicita' possibili, le motivazioni attinenti al merito dell'eccezione di legittimita' costituzionale in questione; rifacendosi all'articolato dell'ordinanza in data 26 aprile 2001, in modo da rendere evidenti il suo ordine e la sua logica anche a una lettura fatta per sommi capi; che, conseguentemente, si osserva: A) Sulla rilevanza dell'eccezione. Nel presente giudizio, il locatario di un immobile chiede la differenza tra il canone contrattuale da lui pagato e quanto sarebbe stato dovuto, secondo l'"equo canone" di cui alla legge n. 392/1978. Il contratto di locazione e' cessato, per morosita' del locatario che si era allontanato dall'Italia per un certo tempo: morosita' manifestatasi durante tale allontanamento (mentre prima il contratto sarebbe stato regolarmente adempiuto). Il locatario agisce quindi ai sensi dell'art. 79 della citata legge n. 392/1978: articolo che deve essere percio' applicato in questo giudizio. I canoni, per i quali si richiede la restituzione limitatamente alla differenza rispetto all'equo canone, si riferiscono in parte al periodo anteriore all'11 luglio 1992; e in parte al periodo posteriore. I dubbi di legittimita' costituzionale del citato art. 19 riguardano fattispecie, relativamente alle quali il locatario non evidenzi e comunque non dimostri una situazione di impotenza finanziaria, quanto al pagamento del canone pattizio; e sono diversamente articolati, ma comunque sempre sussistenti [come esposto al seguente punto ad B)], se il conduttore agisca per competenze anteriori oppure posteriori all'11 luglio 1992. Nel caso di cui trattasi, appare che il locatario si sia reso inadempiente, perche' assente dall'Italia (e quindi per ragioni diverse dall'impotenza finanziaria relativamente al canone pattizio); e i canoni, sui quali viene richiesta la restituzione ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392/1978, si riferiscono sia a competenze anteriori all'11 luglio 1992, che a competenze posteriori. Di qui la rilevanza dell'eccezione di legittimita' costituzionale del citato art. 79. B) Sui motivi dell'eccezione (di seguito elencati, secondo la numerazione dei paragrafi in cui si articola l'ordinanza del 26 aprile 2001). I) Sospetta violazione degli artt. 2, 3 e 42 cost.; relativamente all'art. 79, primo comma, e, per quanto conseguente, agli art. 79, secondo comma, e 12, primo comma, della legge n. 392/1978 (punto 11), I) dell'ordinanza in data 26 aprile 2001). alfa) L'imposizione per legge di un prezzo, relativamente a un contratto costituente estrinsecazione del diritto di proprieta' (ossia della facolta' del proprietario di godere un immobile abitativo), di per se' contrasta: con i diritti inviolabili dell'uomo (ai quali deve ritenersi riconducibile la liberta', e segnatamente quella contrattuale); col principio di uguaglianza dei cittadini (violato merce' l'imposizione di un canone parametrato su rigidi criteri predefiniti, che non tengono quindi conto del diverso valore effettivo di ciascuna proprieta' immobiliare); e, con la tutela della proprieta' privata (compressa nella facolta' di godere del bene attraverso la sua locazione). beta) L'imposizione di cui trattasi puo' quindi costituzionalmente giustificarsi, solo se finatizzata alla tutela di diritti a loro volta rivestiti di dignita' costituzionale. Nella specie, il diritto all'abitazione: riconducibile anch'esso alla sfera dei diritti inviolabili dell'uomo (di cui all'art. 2 Cost.); e astrattamente attribuibile, dal lato passivo, ai proprietari, nell'adempimento dei doveri di solidarieta' di cui agli artt. 3 e 42 Cost. L'"equo canone" di locazione, imposto dalla legge n. 392/1978, poteva cosi' giustificarsi: in quanto finalizzato a garantire un'abitazione in una situazione di mercato caratterizzata dalla carenza di offerta di alloggi e dalla conseguente debolezza contrattuale dei conduttori. Una situazione tanto eccezionale, da far ragionevolmente ritenere che il diritto in questione non potesse trovare adeguata rispondenza nel libero mercato (altrimenti costituente il suo naturale sbocco). Cosi', per es., Corte cost. nn. 132/1994 e 1028/1988; e anche Cass., III, 3650/1985. La tutela del diritto all'abitazione, ora delineata, puo' essere perseguita: A) con norme rivolte direttamente alla protezione di ciascun locatario, quale parte di ogni singolo contratto di locazione; B) con norme rivolte alla protezione dei locatari, genericamente considerati come una delle due parti del mercato locatizio. ad A) La prima forma di tutela (specifica) puo' dare legittimazione costituzionale alle imposizioni di cui alla legge n. 392/1978, solo in presenza di un inquilino che manifesti impotenza finanziaria nel pagamento del canone. Questo caso non sembra ricorrere nel presente giudizio: nel quale il locatario non ha mostrato segni di debolezza finanziaria, e non si e' reso quindi meritevole di una protezione tanto spinta da giustificare la compressione di diritti del locatore costituzionalmente rilevanti. ad B) La seconda forma di tutela (generica) da' legittimazione costituzionale all'imposizione dell'equo canone, in quanto sia intesa alla creazione e alla preservazione di un mercato calmierato. In quest'ottica, le norme cogenti della legge n. 392/1978 si giustificano costituzionalmente, perche' intese a dissuadere i locatori dal presentarsi e dal ricercare sul mercato condizioni diverse (ossia piu' alte) rispetto a quelle di legge. Questo intento dissuasorio, proprio per la sua genericita', puo' dirsi sussistente anche in presenza di singoli locatari finanziariamente non impotenti: che possono quindi profittare delle reazioni stabilite dalla legge per il caso di violazione delle norme sull'equo canone (e, in particolare, profittare dell'art. 79 della legge n. 392/1978. E cfr., sull'idoneita' degli scopi dissuasori a giustificare la legittimita' costituzionale di norme della legge n. 392/1978, nella specie l'art. 59, Corte cost., n. 1028/1988; principio ribadito anche dalla successiva n. 132/1994). L'intento dissuasorio in questione, segnatamente, sussiste e si giustifica, come tale, in relazione allo svolgimento futuro del contratto al quale sia predicabile; e in relazione a tutti i futuri contratti di locazione che fossero stipulati. Venendo meno l'esigenza di calmierare il mercato locatizio, e quindi l'esigenza di incidere sul futuro svolgimento dei contratti di locazione, cesserebbe quindi anche la ragione giustificatrice delle norme dissuasorie di cui trattasi: le quali si troverebbero percio' senza legittimazione costituzionale, a fronte delle lesioni a diritti costituzionalmente garantiti, discendenti dall'imposizione dell'equo canone. Ora, la necessita' di calmierare il mercato locatizio e' transitoria: in quanto soluzione tecnica di saldatura tra legislazione vincolistica e nuova legge organica sulle locazioni, destinata a fungere da ponte tra i due contrapposti sistemi (vincolistico e libero); attesa l'esigenza di regolare gradualmente il passaggio della grande massa dei contratti in corso nell'ambito delle nuove regole ordinarie (cosi' Corte cost. nn. 32/1980, 281/1981 e 1028/1988). Di fatto, lo stesso legislatore aveva cominciato a abbandonare l'equo canone gia' con effetto dall'11 luglio 1992, in seguito all'art. 11 del decreto-legge n. 333/1992, convertito con legge n. 359/1992: un primo passo, nella formulazione di queste "nuove regole ordinarie". In quel momento (quando il contratto di locazione dedotto nel presente giudizio era ancora in corso) le norme dissuasorie contenute dalla legge sull'equo canone potrebbero avere cessato di avere legittimazione costituzionale. Il sospetto di illegittimita' costituzionale di cui trattasi riguarda quindi l'art. 79 della legge n. 392/1978, relativamente alle differenze tra canoni equi e pattizi, aventi competenza dall'11 luglio 1992; o aventi competenza da quel diverso momento in cui il Giudice delle leggi ritenesse di collocare la cessazione dell'esigenza di calmierare il mercato locatizio. Lo stesso sospetto di illegittimita' potrebbe estendersi anche ai canoni, aventi competenza anteriore alla data o al momento sopra indicati: perche' gli obblighi restitutori, discendenti dal precitato art. 79, dovrebbero comunque essere adempiuti adesso. Solo ora, quindi, si perfezionerebbe il perseguimento di un intento dissuasorio, che ha ormai da tempo perso la sua ragione giustificatrice. In particolare: le ragioni, sulle quali si fondava l'anti-giuridicita' dei pagamenti a suo tempo eseguiti oltre l'equo canone, sono ora cessate: la nullita' di quei pagamenti in qualunque momento eseguiti, non puo' piu' oggi predicarsi a alcuna attuale esigenza di ordine pubblico di protezione. Il che priva di giustificazione, "ora e per allora", la sanzione di nullita' in questione: in quanto questa era appunto basata sulla tutela del "futuro" svolgimento del mercato locatizio, con riguardo ai "futuri" comportamenti contrattuali del locatore. La nullita' medesima, in seguito all'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 79, legge n. 392/1978 e delle norme collegate, potrebbe quindi ricollegarsi alla fattispecie prevista dall'art. 2034 del codice civile: perche' adempimento di obbligazione naturale il pagamento di un debito eventualmente nullo, ma tuttavia discendente da una libera pattuizione del pagatore non ormai piu' illecita (essendo in ipotesi venute meno, ora o per allora, le cogenti ragioni di ordine pubblico dalle quali dipendeva quell'illiceita). L'eventuale non debenza dei rimborsi stabiliti dall'art. 79, legge n. 392/1978, se dichiarato incostituzionale, potrebbe quindi estendersi anche ai canoni aventi competenza anteriore all'11 luglio 1992: come potra' meglio escutersi nel prosieguo del giudizio, in essere dinanzi a questo giudice rimettente. Di qui la rilevanza dell'eccezione di legittimita' costituzionale, anche con riferimento a questi canoni: come meglio esposto al punto 12), ad B), dell'ordinanza del 26 aprile 2001. II) Sospetta violazione dell'art. 3 cost., con riguardo all'art. 53 Cost., e con riferimento all'art. 2 Cost.; relativamente agli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge n. 392/1978. La compressione dei diritti dei locatori costituzionalmente rilevanti, attinenti alla liberta' contrattuale, alle diseguaglianze create dall'imposizione di condizioni rigidamente predeterminate e alla pienezza del diritto dominicale, potrebbe giustificarsi col richiamo al principio di solidarieta'. Il dovere di solidarieta', pero', grava anzi tutto sulla collettivita' (cfr. art. 53 Cost.). Farlo gravare su singole categorie di persone contraddirebbe quindi all'art. 3 Cost.; a meno che queste categorie non siano inscindibilmente collegate all'adempimento dei doveri medesimi. Questo collegamento inscindibile potrebbe ravvisarsi in capo ai proprietari immobiliari, se il dovere di solidarieta' dovesse essere adempiuto in natura: ossia con la dazione del bene (nella specie, casa), che ne fosse oggetto. Il che poteva accadere nella vigenza delle leggi sul blocco delle locazioni: leggi, sulla base delle quali ai proprietari veniva imposto di (continuare a) dare "la casa" ai locatari. Con l'equo canone, invece, si impone ai locatori una limitazione patrimoniale in numerario: rispetto alle maggiori prestazioni che avrebbero potuto spuntare, in situazione di libero mercato. Limitazione patrimoniale in numerario che, come tale, potrebbe, e percio' dovrebbe, far carico all'intera collettivita'.
P. Q. M. Il giudice onorario aggregato ordina la trasmissione del presente fascicolo alla Corte costituzionale: perche' la Corte stessa si pronunzi sui dubbi di legittimita' costituzionale, sopra esposti e gia' esposti a punto 11) della precedente ordinanza in data 26 aprile 2001. E, in particolare, attesa la rilevanza alla causa delle eccezioni di legittimita' costituzionale di cui qui di seguito, per i motivi esposti al precedente punto A), in esplicazione e semplificazione della motivazione gia' svolta al punto 12) dell'ordinanza 26 aprile 2001, voglia decidere sull'eventuale fondatezza relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, secondo comma, legge n. 392/1978, e, conseguentemente, dei precedenti art. 79, primo comma e 12, primo comma, in relazione agli artt. 2, 3 e 42 Cost., secondo quanto esposto al precedente punto B), motivo I): la' dove il citato art. 79, secondo comma, non limiti il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio (regolarmente corrisposto) ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosita', conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tale differenza; e voglia decidere sull'eventuale fondatezza relativa alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge n. 392/1978, in relazione agli artt. 2, 3 e 53 Cost., secondo quanto esposto al precedente punto B), motivo II): la' dove i citati articoli della legge n. 392/1978 non prevedano che la differenza tra il canone equo e quello pattizio sia a carico dell'erario. Genova, addi' 11 ottobre 2002. Il giudice onorario: Morello 02C01166