N. 559 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 2002
Ordinanza del 16 maggio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 dicembre 2002) emessa dal giudice di pace di Carrara nel procedimento civile vertente tra MI.MAR. di De Feo Michele e C. S.n.c. e comune di Carrara Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Questioni di costituzionalita' sollevate con richiamo ad altra ordinanza del medesimo giudice. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126, comma 7 (come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507) e 214. - Costituzione, artt. 3 e (14, recte:) 24.(GU n.1 del 8-1-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato in fatto e in diritto Con verbale di contestazione del 12 marzo 2001 agenti della polizia municipale di Carrara hanno accertato che Simone Giuseppe, dipendente della ricorrente MI.MAR. di De Feo Michele S.n.c., circolava alla guida dell'autoveicolo Iveco tg. AR522VL, di proprieta' della suddetta societa', munito di patente scaduta da oltre un mese. Per violazione della norma di cui all'art. 126, settimo comma, del codice della strada, oltre la sanzione di L. 254.030 veniva ritirata la patente di Simoni Giuseppe e, con contestuale verbale redatto ai sensi degli artt. 126, quarto comma, e 214 predetto codice, veniva disposto il fermo amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo in questione per due mesi. Con ricorso ex articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, depositato il 16 marzo 2001, il ricorrente sosteneva che la pena accessoria del fermo amministrativo del veicolo debba avvenire solo in caso che il conducente sia titolare del mezzo e, comunque, Simoni Giuseppe aveva posto in circolazione il veicolo senza l'autorizzazione del proprietario. Ribadita la legittimita' formale dell'applicazione della normativa vigente con conseguente fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 126, comma 7, codice della strada ritiene questo giudice di pace di sollevare d'ufficio il problema della legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della norma contenuta nell'art. 126 codice della strada nella parte in cui, in seguito a successive modifiche, prevede come ulteriore sanzione accessoria il fermo del veicolo per mesi due per chi viene scoperto a guidare con patente scaduta. Vengono, inoltre, avanzati dubbi sulla costituzionalita' dell'art. 214, sesto comma, codice della strada, per contrasto con gli articoli 3 e 14 della Costituzione. Considerato che pende presso la Corte costituzionale altro analogo procedimento sulla medesima fattispecie promosso d'ufficio da questo giudice di pace con ordinanza dell'8 aprile 2002.
P. Q. M. Visto l'art. 295 c.p.c. nonche' gli articoli 3, 24 e 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Ordina la sospensione della causa iniziata da MI.MAR. di De Feo Michele e C. S.n.c. in persona del legale rappresentante con ricorso del 16 marzo 2001, fino alla pronuncia della Corte costituzionale sulle eccezioni d'incostituzionalita' come sopra sollevate con la presente ordinanza di rinvio. Carrara, addi' 14 maggio 2002 Il giudice di pace: Stella 02C01189