N. 559 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 2002

Ordinanza  del 16 maggio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il
5 dicembre   2002)   emessa  dal  giudice  di  pace  di  Carrara  nel
procedimento  civile  vertente  tra  MI.MAR.  di  De Feo Michele e C.
S.n.c. e comune di Carrara

Circolazione   stradale  -  Guida  con  patente  scaduta  -  Sanzioni
  accessorie  -  Fermo  amministrativo  del  veicolo  per  due mesi -
  Questioni  di  costituzionalita'  sollevate  con  richiamo ad altra
  ordinanza del medesimo giudice.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  artt.  126,  comma  7  (come  modificato dal decreto legislativo 30
  dicembre 1999, n. 507) e 214.
- Costituzione, artt. 3 e (14, recte:) 24.
(GU n.1 del 8-1-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.

                   Rilevato in fatto e in diritto

    Con  verbale  di  contestazione  del  12 marzo  2001 agenti della
polizia  municipale  di  Carrara hanno accertato che Simone Giuseppe,
dipendente  della  ricorrente  MI.MAR.  di  De  Feo  Michele  S.n.c.,
circolava   alla   guida   dell'autoveicolo  Iveco  tg.  AR522VL,  di
proprieta'  della  suddetta  societa',  munito  di patente scaduta da
oltre  un  mese.  Per  violazione  della  norma  di cui all'art. 126,
settimo  comma,  del  codice  della  strada,  oltre la sanzione di L.
254.030  veniva  ritirata  la  patente  di  Simoni  Giuseppe  e,  con
contestuale verbale redatto ai sensi degli artt. 126, quarto comma, e
214  predetto  codice,  veniva  disposto  il  fermo amministrativo ed
affidamento  in  custodia  del veicolo in questione per due mesi. Con
ricorso  ex articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689,
depositato  il  16 marzo  2001,  il  ricorrente sosteneva che la pena
accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo debba avvenire solo
in  caso che il conducente sia titolare del mezzo e, comunque, Simoni
Giuseppe    aveva    posto   in   circolazione   il   veicolo   senza
l'autorizzazione  del  proprietario. Ribadita la legittimita' formale
dell'applicazione  della  normativa  vigente  con  conseguente  fermo
amministrativo  del  veicolo  ai sensi dell'art. 126, comma 7, codice
della strada ritiene questo giudice di pace di sollevare d'ufficio il
problema   della   legittimita'   costituzionale,   con   riferimento
all'art. 3  della  Costituzione,  della norma contenuta nell'art. 126
codice  della  strada  nella  parte  in  cui, in seguito a successive
modifiche,  prevede  come  ulteriore sanzione accessoria il fermo del
veicolo  per  mesi  due  per chi viene scoperto a guidare con patente
scaduta.  Vengono,  inoltre,  avanzati  dubbi sulla costituzionalita'
dell'art. 214,  sesto  comma,  codice della strada, per contrasto con
gli  articoli 3 e 14 della Costituzione. Considerato che pende presso
la  Corte  costituzionale  altro  analogo procedimento sulla medesima
fattispecie   promosso  d'ufficio  da  questo  giudice  di  pace  con
ordinanza dell'8 aprile 2002.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 295  c.p.c.  nonche' gli articoli 3, 24 e 134 della
Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Ordina  la  sospensione della causa iniziata da MI.MAR. di De Feo
Michele  e C. S.n.c. in persona del legale rappresentante con ricorso
del  16 marzo  2001,  fino  alla pronuncia della Corte costituzionale
sulle  eccezioni  d'incostituzionalita'  come  sopra sollevate con la
presente ordinanza di rinvio.
        Carrara, addi' 14 maggio 2002
                     Il giudice di pace: Stella
02C01189