N. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 ottobre 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  14  ottobre  2002  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Imposte   e   tasse   -  Regione  Campania  -  Recupero  delle  tasse
  automobilistiche dovute alla regione - Prevista proroga dei termini
  -    Denunciata    introduzione    di   una   nuova   agevolazione,
  discriminatoria   rispetto   alla   totalita'  dei  contribuenti  -
  Conseguente  violazione  del  principio  di eguaglianza nonche' dei
  principi  costituzionali sul coordinamento del sistema tributario -
  Indebita  interferenza  con  i  termini prescrizionali previsti dal
  codice civile con conseguente violazione della competenza esclusiva
  statale in materia di ordinamento civile.
- Legge  della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 16 (recte: n. 15),
  art. 24, comma 2.
- Costituzione,  artt. 3, 117, comma secondo, lettera l) e 119, comma
  secondo.
Caccia  -  Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina
  dell'attivita'   venatoria   in   Campania   -   Prevista   proroga
  dell'esercizio  della  caccia,  per  varie  specie, sino all'ultimo
  giorno  di febbraio  -  Denunciato  contrasto  con  la legge-quadro
  statale,  di  recepimento  della normativa comunitaria in materia -
  Violazione  della  competenza  esclusiva  dello Stato in materia di
  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  - Richiamo alle sentenze
  della Corte costituzionale n. 282 del 2002 e n. 169 del 1999.
- Legge  della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 16 (recte: n. 15),
  art. 49, primo comma, lettera f).
- Costituzione,   art. 117,   comma   secondo,   lettera   e);  legge
  11 febbraio 1992, n. 157, art. 16 (recte: 18).
(GU n.45 del 13-11-2002 )
    Il  Governo  della Repubblica italiana, in persona del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi    n. 12,    propone    impugnativa   per   illegittimita'
costituzionale  ai  sensi  dell'art. 127  Cost.,  contro  la  Regione
Campania,  in  persona del Presidente della giunta pro tempore, della
legge regionale n. 16/2002, art. 24, secondo comma e 49, primo comma,
lettera f) in base ai seguenti motivi.
    La legge e' illegittima per i seguenti motivi:
        a) art. 24,  secondo comma, prevedendo la proroga dei termini
per  il  recupero  della  tasse automobilistiche dovuto alla regione,
introduce  una  nuova  agevolazione che determina una discriminazione
rispetto  alla  totalita'  dei  contribuenti  (soggetti passivi dalla
tassa)   e  si  pone,  pertanto,  in  contrasto  con  l'art. 3  della
Costituzione  e coi principi del coordinamento del sistema tributario
di  cui  all'art. 119,  secondo  comma,  della  Costituzione.  A cio'
aggiuntasi   che   tale   statuizione   interferisce  in  materia  di
prescrizione  in  quanto  modifica la durata prevista dalle norme del
codice  civile  e  si  pone,  pertanto,  in contrasto con l'art. 117,
secondo  comma,  lettera  l), che riserva allo Stato la competenza in
materia di ordinamento civile;
        b) l'art. 49,  primo comma, lettera f), prevedendo la proroga
dell'esercizio  della caccia per varie specie, sino all'ultimo giorno
di   febbraio,  si  pone  in  contrasto  con  l'art. 16  della  legge
n. 157/1992  (legge-quadro  sull'esercizio  dell'attivita' venatoria)
adottato al fine di recepire la normativa comunitaria in materia.
    Tale  contrasto  si  sostanzia  nella  violazione  del  principio
primario   e   prevalente  desumibile  (come  affermato  dalla  Corte
costituzionale  con sentenza n. 82/2002) dai contenuti della predetta
legge,  di  protezione della fauna; obiettivo rientrante nella tutela
dell'ambiente  e dell'ecosistema la cui competenza risulta attribuita
in  via  esclusiva  allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo,
lettera  e)  della  Costituzione.  Del  resto  avendo  riguardo  alla
consolidata  giurisprudenza  costituzionale  piu'  recente  (cfr.  da
ultima,  sentenza  n. 169  del  1999),  che  ha elaborato il concetto
giuridico  di  ambiente,  esso risulta comprensivo della tutela della
fauna quale elemento determinante della qualita' della vita.
    Si  fa  presente  che  analoghe  impugnative  sono state proposte
avverso leggi delle Regioni Sardegna e Puglia.
                              P. Q. M.
    Si   chiede   a   codesta  eccellentissima  Corte  di  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della legge indicata in epigrafe.
        Roma, addi' 2 ottobre 2002
                L'Avvocato dello Stato: Massimo Mari
02C20956