N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 ottobre 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Formazione professionale - Regione Puglia - Adempimenti di competenza delle Province - Inottemperanza mediante omissione di atti dovuti, o per mancato rispetto dei termini - Prevista attribuzione, alla Regione, del potere sostitutivo da esercitare con le modalita' e procedure previste dalla legge regionale n. 22/2000 - Denunciato contrasto con le previsioni costituzionali che disciplinano i poteri sostitutivi, con violazione della riserva di legge statale in materia. - Legge della Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15, art. 15. - Costituzione, artt. 114, 117, comma secondo, lettera p), 120, comma secondo.(GU n.46 del 20-11-2002 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma, nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente della giunta regionale per l'accertamento della illegittimita' costituzione della legge della Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15, Riforma della formazione professionale (B.U.R. n. 15 del 9 agosto 2002), nell'art. 15. L'art. 15 della legge regionale impugnata, che disciplina il potere sostitutivo, attribuisce alla regione il potere sostitutivo, da esercitarsi con le modalita' e procedure previste all'art. 14 delle legge regionale n. 22/2000, "qualora le province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti dovuti, o non rispettandone i termini". Si tratta di un potere generale attribuito senza limiti circa la natura degli inadempimenti. L'art. 120, secondo comma, nella prima parte, attribuisce al Governo della Repubblica il potere di sostituirsi agli organi delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nei casi che vi sono indicati. Nell'ultima parte riserva alla "legge" la definizione delle procedure nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. La continuita testuale dei due periodi del secondo comma dell'art. 120 Cost., le disposizioni dell'art. 114, l'attribuzione nell'art. 117, secondo comma, lettera p) della competenza esclusiva dello Stato nella materia "organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane", la esigenza di una disciplina unica o quanto meno coordinata delle modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi portano a concludere che la legge vada intesa come legge dello Stato. L'art. 15 impugnato contrasta con la disciplina costituzionale richiamata, almeno sotto due profili: perche' attribuisce alla regione un generale potere sostitutivo in violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione; perche' rinvia ad una legge regionale per le modalita' di esercizio, mentre la Costituzione riserva alla legge dello Stato la disciplina dei poteri sostitutivi.
P. Q. M. Si conclude perche' sia dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge regionale della Puglia n. 15 del 7 agosto 2002. Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 29 settembre 2002. Roma, addi' 4 ottobre 2002 Il vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori 02C20957