N. 507 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 2002

Ordinanza  emessa  il 10 luglio 2002 dal giudice di pace di Osimo nel
procedimento civile vertente tra Bibini Luigi e Prefettura di Ancona

Circolazione  stradale  -  Contestazione  delle violazioni del codice
  della strada - Casi di materiale impossibilita' della contestazione
  immediata  -  Inclusione  dell'ipotesi  in cui l'apparecchiatura di
  rilevazione    della    velocita'    consenta   la   determinazione
  dell'illecito  dopo che il veicolo sia gia' a distanza dal posto di
  accertamento  o  comunque  nell'impossibilita' di essere fermato in
  tempo  utile  e  nei  modi  regolamentari  - Lesione del diritto di
  difesa  -  Contrasto  con  la  regola legislativa che garantisce la
  possibilita' del contraddittorio nell'immediatezza del fatto.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384, lettera e).
- Costituzione,  art. 24,  comma secondo; codice della strada (d.lgs.
  30 aprile 1992, n. 285), art. 200, comma 1.
(GU n.47 del 27-11-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Visti  gli  atti  del  procedimento  iscritto al n. 213 del ruolo
generale dell'anno 2001 di questo ufficio e premesso in fatto che:
        con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in
data 7 aprile 2001 il sig. Bibini Luigi proponeva opposizione avverso
l'ordinanza  emessa dal Prefetto di Ancona n. 4110 in data 5 dicembre
2000  che  respingeva  il  ricorso da lui proposto in data 10  agosto
2000  avverso  la violazione all'art. 142, comma ottavo, cod. strad.,
e, previa sospensione, chiedeva l'annullamento del predetto verbale;
        dichiarava il ricorrente che era "mancato l'immediato fermo e
contestazione da parte dell'ufficiale preposto, per sua libera scelta
e  senza  che  ve  ne  fossero le esigenze determinate da particolari
condizioni  di  traffico, nello specifico trattandosi di strada fuori
dai  centri abitati" e pur ricorrendone i presupposti dal momento che
l'apparecchiatura  utilizzata  per  la  rilevazione  (autovelox  mod.
104/C2)  consentiva  "l'immediato rilievo del veicolo contravventore"
e,  pertanto, anche secondo una giurisprudenza di legittimita' che il
ricorrente  citava, si doveva procedere alla immediata contestazione,
pena la legittimita' e l'annullabilita' della "contravvenzione";
        con  comparsa  depositata nella cancelleria di questo ufficio
in  data  21 giugno  2001  si  costituiva  la  Prefettura  di  Ancona
contestando  tutte le affermazioni e le considerazioni giuridiche del
ricorrente  e  chiedendo  il  rigetto  del ricorso. Questo giudice di
pace, con provvedimento in data 11 aprile 2001 sospendeva (ex art. 22
legge  n. 689/1981)  l'esenzione  del  provvedimento  impugnato e nel
corso  della fase probatoria del procedimento di opposizione, assunta
prova   testimoniale   di  uno  degli  agenti  che  avevano  rilevato
l'infrazione,  all'udienza  del  19 aprile  2002 questo giudicante si
riservava di decidere.

                         Osserva in diritto

    Sullo  specifico  argomento,  le  disposizioni  verso le quali va
rivolto l'esame sono quelle contenute nei primi commi degli artt. 200
e 201 cod. strad., n. E 384, del relativo regolamento.
    La  prima di tali di tali norme recita che "La violazione, quando
e'   possibile,   deve  essere  immediatamente  contestata  tanto  al
trasgressore  quanto  alla  persona  che  sia  obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta".
    Dalla  lettura della norma gia' emerge chiaramente che con la sua
nuova  formulazione  (rispetto  a quella dell'art. 140 del previdente
codice)  il  legislatore  ha  inteso  accentuare  lo  strumento della
contestazione  immediata  (pur lasciando permanere la possibilita' di
ricorrere  alla notifica della violazione qualora la stessa non possa
essere   contestata   immediatamente   e,   pertanto,   correttamente
prevedendo  che  nel  verbale  siano indicati i motivi che hanno reso
impossibile  la  contestazione immediata: art. 201, comma primo, cod.
strad.).  Siffatta  prescrizione,  d'altra  parte e come puntualmente
osservato   dalla   stessa   Corte   di   cassazione  nella  sentenza
n. 6123/1999, e' funzionalmente collegata alla piena applicazione del
diritto di difesa di colui al quale la violazione viene contestata.
    Il   quadro   legislativo   si   completa   con  la  disposizione
regolamentare   contenuta   nell'art. 384   il  quale  (espressamente
richiamandosi  al  citato  art. 201 del codice) elenca i casi in cui,
per  legge, deve ritenersi materialmente impossibile la contestazione
immediata.
    Nel  caso  oggetto  del  presente  procedimento di opposizione la
violazione  non  e'  stata  immediatamente contestata all'interessato
avendo gli agenti accertatori fatto ricorso, appunto, alla richiamata
disposizione  regolamentare  ed  espressamente dichiarato che non era
stato   "possibile   procedere  alla  contestazione  immediata  della
violazione  in  quanto  lo  strumento di rilevazione, preventivamente
verificato, ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il
veicolo,   oggetto   del   rilievo,  era  a  distanza  dal  posto  di
accertamento  e  comunque  nell'impossibilita'  di  essere fermato in
tempo  utile  e  nei  modi  regolamentari  (art. 384,  lettera e) del
Regolamento  del  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495).
    Tale  circostanza,  d'altra parte, e' stata confermata in sede di
istruzione  probatoria  del  teste assunto il quale ha dichiarato che
l'apparecchiatura  utilizzata  in  quell'occasione (autovelox 104/C2)
consentiva  di  rilevare  e  fissare  la  velocita' (in modo chiaro e
accertabile,  secondo  la formula legislativa contenuta nell'art. 345
del  regolamento  del  codice  della  strada)  quando  il veicolo del
ricorrente si trovava gia' a distanza dal posto di accertamento.
    L'uso  del  secondo aggettivo nella riferita formula legislativa,
d'altra  parte,  altro  non  puo' significare se non che la velocita'
(oltre  ad  essere  rilevata  e  visualizzata  da  parte degli agenti
accertatori)  deve  anche  essere  -  per  cosi'  dire  -  fissata in
relazione ad un determinato veicolo in modo che possa essere appunto,
accertabile  successivamente  (ovviamente  anche  ai fini di una piu'
trasparente garanzia del diritto di difesa, attivita' che richiede lo
sviluppo - peraltro non istantaneo - di una fotografia.
    I  riferiti  elementi  di  fatto  giustificano  l'utilizzo  della
modalita'  della  notificazione  della  violazione  dal  momento  che
(essendosi  l'illecito  determinato in modo accertabile, nel senso in
precedenza  specificato,  solo  quando  il  veicolo del ricorrente si
trovava   gia'   a  distanza  dal  luogo  dell'accertamento).  si  e'
realizzata  quella che la piu' recente e condivisibile giurisprudenza
definisce una ipotesi "tipizzata senza alcun margine di apprezzamento
in sede giudiziaria circa la possibilita' di contestazione immediata"
ovvero  un  caso  nel quale (come e' avvenuto in quello di specie) la
sua  indicazione  nel  verbale di accertamento notificato implica, di
per se', l'affermazione ex lege dell'impossibilita' di contestazione"
(Cass.   14 dicembre  2000/21 febbraio  2001),  cosi'  implicitamente
ritenendo   che  l'impossibilita'  di  procedere  alla  contestazione
immediata   della  violazione  e'  data  per  scontata  dallo  stesso
legislatore allorquando nel citato art. 384 ha elencato i casi in cui
sussiste la materiale impossibilita' della contestazione immediata.
    D'altra  parte,  ritiene  questo  giudicante  che il ricorso alla
notifica  della  infrazione abbia costituito, nel caso di specie, una
violazione  del diritto di difesa dal momento che la citata modalita'
non  ha  assicurato la effettiva possibilita' del contraddittorio tra
le  parti  nell'immediatezza  del  fatto  (contraddittorio costituito
dalle  dichiarazioni  ed  eventuali  contestazioni  dell'interessato)
quale  espressione  del  diritto  di  difesa  che  il  secondo  comma
dell'art. 24  della Costituzione garantisce in ogni stato e grado del
procedimento,  diritto  alla  difesa  che, da un lato, e' garantito e
favorito  dalla  citata  disposizione  dell'art. 200 del codice della
strada  e,  dall'altro,  e'  negato  dai  numerosi  casi di materiale
impossibilita'    di    contestazione   immediata   contenuti   nella
disposizione regolamentare dell'art. 384. L'evidenziato contrasto tra
le  due  citate disposizioni, a giudizio dello scrivente, puo' essere
eliminato  con  una  dichiarazione di incostituzionalita' della norma
regolamentare  che,  stante  la  sua sistematica, preordinata (per le
modalita'  con  cui  il  servizio di rilevazione viene predisposto) e
generalizzata  applicazione,  di  fatto  non  consente l'applicazione
dell'art. 200  cod.  strad.,  che, nell'accentuazione dello strumento
della contestazione immediata, esprime una modalita' di esercizio del
diritto   di   difesa  costituzionalmente  garantito  per  tutte,  le
violazioni del codice della strada.
    Con   riguardo   alla  rilevanza  nel  presente  procedimento  di
opposizione,  infine,  la  invocata  dichiarazione  di illegittimita'
costituzionale   va   limitata   alla  lettera  e)  della  richiamata
disposizione regolamentare dal momento che tale caso e' stato addotto
dagli  accertatori  a  sostegno  della materiale impossibilita' della
contestazione immediata della violazione all'odierno ricorrente.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953,  n. 87;  ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza,
di ufficio solleva questione di legittimita' Costituzionale dell'art.
384,  lettera  e), del regolamento per l'esecuzione, del codice della
strada  nella  parte  in  cui - in evidente contrasto con l'art. 200,
comma primo, stesso codice e 24, comma secondo, Cost. - tra i casi di
materiale   impossibilita'  della  contestazione  immediata,  prevede
quello  in  cui  l'apparecchiatura  di  rilevazione  ha consentito la
determinazione  dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo
era  gia'  a  distanza  dal  posto  di  accertamento o comunque nella
impossibilita'   di   essere  fermato  in  tempo  utile  e  nei  modi
regolamentari.
    Sospende  il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  a  cura  della  cancelleria  di  questo  ufficio la
presente  ordinanza  venga  notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio  dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della
Camera dei deputati.
    Osimo, addi' 6 luglio 2002
             Il giudice di pace coordinatore: Loiodice
02C21045