N. 507 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 2002
Ordinanza emessa il 10 luglio 2002 dal giudice di pace di Osimo nel procedimento civile vertente tra Bibini Luigi e Prefettura di Ancona Circolazione stradale - Contestazione delle violazioni del codice della strada - Casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata - Inclusione dell'ipotesi in cui l'apparecchiatura di rilevazione della velocita' consenta la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo sia gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con la regola legislativa che garantisce la possibilita' del contraddittorio nell'immediatezza del fatto. - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384, lettera e). - Costituzione, art. 24, comma secondo; codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 200, comma 1.(GU n.47 del 27-11-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 213 del ruolo generale dell'anno 2001 di questo ufficio e premesso in fatto che: con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 7 aprile 2001 il sig. Bibini Luigi proponeva opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Prefetto di Ancona n. 4110 in data 5 dicembre 2000 che respingeva il ricorso da lui proposto in data 10 agosto 2000 avverso la violazione all'art. 142, comma ottavo, cod. strad., e, previa sospensione, chiedeva l'annullamento del predetto verbale; dichiarava il ricorrente che era "mancato l'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale preposto, per sua libera scelta e senza che ve ne fossero le esigenze determinate da particolari condizioni di traffico, nello specifico trattandosi di strada fuori dai centri abitati" e pur ricorrendone i presupposti dal momento che l'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione (autovelox mod. 104/C2) consentiva "l'immediato rilievo del veicolo contravventore" e, pertanto, anche secondo una giurisprudenza di legittimita' che il ricorrente citava, si doveva procedere alla immediata contestazione, pena la legittimita' e l'annullabilita' della "contravvenzione"; con comparsa depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 21 giugno 2001 si costituiva la Prefettura di Ancona contestando tutte le affermazioni e le considerazioni giuridiche del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Questo giudice di pace, con provvedimento in data 11 aprile 2001 sospendeva (ex art. 22 legge n. 689/1981) l'esenzione del provvedimento impugnato e nel corso della fase probatoria del procedimento di opposizione, assunta prova testimoniale di uno degli agenti che avevano rilevato l'infrazione, all'udienza del 19 aprile 2002 questo giudicante si riservava di decidere. Osserva in diritto Sullo specifico argomento, le disposizioni verso le quali va rivolto l'esame sono quelle contenute nei primi commi degli artt. 200 e 201 cod. strad., n. E 384, del relativo regolamento. La prima di tali di tali norme recita che "La violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta". Dalla lettura della norma gia' emerge chiaramente che con la sua nuova formulazione (rispetto a quella dell'art. 140 del previdente codice) il legislatore ha inteso accentuare lo strumento della contestazione immediata (pur lasciando permanere la possibilita' di ricorrere alla notifica della violazione qualora la stessa non possa essere contestata immediatamente e, pertanto, correttamente prevedendo che nel verbale siano indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata: art. 201, comma primo, cod. strad.). Siffatta prescrizione, d'altra parte e come puntualmente osservato dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza n. 6123/1999, e' funzionalmente collegata alla piena applicazione del diritto di difesa di colui al quale la violazione viene contestata. Il quadro legislativo si completa con la disposizione regolamentare contenuta nell'art. 384 il quale (espressamente richiamandosi al citato art. 201 del codice) elenca i casi in cui, per legge, deve ritenersi materialmente impossibile la contestazione immediata. Nel caso oggetto del presente procedimento di opposizione la violazione non e' stata immediatamente contestata all'interessato avendo gli agenti accertatori fatto ricorso, appunto, alla richiamata disposizione regolamentare ed espressamente dichiarato che non era stato "possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto lo strumento di rilevazione, preventivamente verificato, ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (art. 384, lettera e) del Regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). Tale circostanza, d'altra parte, e' stata confermata in sede di istruzione probatoria del teste assunto il quale ha dichiarato che l'apparecchiatura utilizzata in quell'occasione (autovelox 104/C2) consentiva di rilevare e fissare la velocita' (in modo chiaro e accertabile, secondo la formula legislativa contenuta nell'art. 345 del regolamento del codice della strada) quando il veicolo del ricorrente si trovava gia' a distanza dal posto di accertamento. L'uso del secondo aggettivo nella riferita formula legislativa, d'altra parte, altro non puo' significare se non che la velocita' (oltre ad essere rilevata e visualizzata da parte degli agenti accertatori) deve anche essere - per cosi' dire - fissata in relazione ad un determinato veicolo in modo che possa essere appunto, accertabile successivamente (ovviamente anche ai fini di una piu' trasparente garanzia del diritto di difesa, attivita' che richiede lo sviluppo - peraltro non istantaneo - di una fotografia. I riferiti elementi di fatto giustificano l'utilizzo della modalita' della notificazione della violazione dal momento che (essendosi l'illecito determinato in modo accertabile, nel senso in precedenza specificato, solo quando il veicolo del ricorrente si trovava gia' a distanza dal luogo dell'accertamento). si e' realizzata quella che la piu' recente e condivisibile giurisprudenza definisce una ipotesi "tipizzata senza alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilita' di contestazione immediata" ovvero un caso nel quale (come e' avvenuto in quello di specie) la sua indicazione nel verbale di accertamento notificato implica, di per se', l'affermazione ex lege dell'impossibilita' di contestazione" (Cass. 14 dicembre 2000/21 febbraio 2001), cosi' implicitamente ritenendo che l'impossibilita' di procedere alla contestazione immediata della violazione e' data per scontata dallo stesso legislatore allorquando nel citato art. 384 ha elencato i casi in cui sussiste la materiale impossibilita' della contestazione immediata. D'altra parte, ritiene questo giudicante che il ricorso alla notifica della infrazione abbia costituito, nel caso di specie, una violazione del diritto di difesa dal momento che la citata modalita' non ha assicurato la effettiva possibilita' del contraddittorio tra le parti nell'immediatezza del fatto (contraddittorio costituito dalle dichiarazioni ed eventuali contestazioni dell'interessato) quale espressione del diritto di difesa che il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione garantisce in ogni stato e grado del procedimento, diritto alla difesa che, da un lato, e' garantito e favorito dalla citata disposizione dell'art. 200 del codice della strada e, dall'altro, e' negato dai numerosi casi di materiale impossibilita' di contestazione immediata contenuti nella disposizione regolamentare dell'art. 384. L'evidenziato contrasto tra le due citate disposizioni, a giudizio dello scrivente, puo' essere eliminato con una dichiarazione di incostituzionalita' della norma regolamentare che, stante la sua sistematica, preordinata (per le modalita' con cui il servizio di rilevazione viene predisposto) e generalizzata applicazione, di fatto non consente l'applicazione dell'art. 200 cod. strad., che, nell'accentuazione dello strumento della contestazione immediata, esprime una modalita' di esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito per tutte, le violazioni del codice della strada. Con riguardo alla rilevanza nel presente procedimento di opposizione, infine, la invocata dichiarazione di illegittimita' costituzionale va limitata alla lettera e) della richiamata disposizione regolamentare dal momento che tale caso e' stato addotto dagli accertatori a sostegno della materiale impossibilita' della contestazione immediata della violazione all'odierno ricorrente.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, di ufficio solleva questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 384, lettera e), del regolamento per l'esecuzione, del codice della strada nella parte in cui - in evidente contrasto con l'art. 200, comma primo, stesso codice e 24, comma secondo, Cost. - tra i casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata, prevede quello in cui l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo era gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Osimo, addi' 6 luglio 2002 Il giudice di pace coordinatore: Loiodice 02C21045