N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 giugno 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 giugno 2003 (della Regione Toscana)

Spettacoli e trattenimenti pubblici - Contributi alle attivita' dello
  spettacolo - Criteri e modalita' di erogazione, nonche' aliquote di
  ripartizione  del  Fondo  unico  per lo spettacolo (FUS) - Prevista
  fissazione  annuale  con  decreti  ministeriali  non  aventi natura
  regolamentare,  in  attesa che la legge di definizione dei principi
  fondamentali  stabilisca gli ambiti e i criteri di competenza dello
  Stato - Denunciata invasione di competenze legislative regionali di
  tipo residuale (in materia di spettacolo) o concorrente (in materia
  di  promozione  ed  organizzazione  delle  attivita'  culturali)  -
  Esorbitanza  dalla  legislazione  statale di principio - Violazione
  della  potesta'  regionale di riparto delle funzioni amministrative
  con  gli enti locali - Invasione della potesta' regolamentare delle
  Regioni  nelle  materie non riservate allo Stato - Contrasto con le
  regole  del  finanziamento  regionale e con l'obbligo di trasferire
  alle Regioni le risorse disponibili.
- Decreto-legge  18 febbraio  2003,  n. 24,  convertito con modifiche
  nella legge 17 aprile 2003, n. 82, art. 1.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119.
(GU n.31 del 6-8-2003 )
    Ricorso  della regione Toscana, in persona del suo presidente pro
tempore,  autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 450
del  12  maggio 2003, rappresentato e difeso, per mandato in calce al
presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo
studio  di  quest'ultimo  elettivamente  domiciliato in Roma, via del
Viminale n. 43;
    Contro  il  presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per
la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 1 del
d.l.  18  febbraio  2003,  n. 24,  recante  «Disposizioni  urgenti in
materia  di  contributi  in favore delle attivita' dello spettacolo»,
convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 82.
    Nella   Gazzetta  Ufficiale  19  aprile  2003,  n. 92,  e'  stata
pubblicata la legge n. 82/2003 di conversione, con modificazioni, del
d.l.  n. 24/2003.  All'art.  1 viene stabilito che - in attesa che la
legge  di  definizione  dei principi fondamentali di cui all'art. 117
della  Costituzione  fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello
Stato  -  i  criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle
attivita'  dello  spettacolo,  previsti  dalla  legge 30 aprile 1985,
n. 163,  e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo
spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministero per i
beni  e  le  attivita' culturali non aventi natura regolamentare. E',
altresi',  disposta  l'abrogazione  del regolamento di cui al decreto
del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali 4 novembre 1999,
n. 470,  recante  criteri  e modalita' di erogazione di contributi in
favore  delle  attivita' teatrali in corrispondenza agli stanziamenti
del Fondo unico per lo spettacolo.
    La  legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli
interventi  dello  Stato  a favore dello spettacolo», ha istituito il
Fondo  unico  per lo spettacolo (F.U.S.), per il sostegno finanziario
ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei
settori   delle   attivita'  cinematografiche,  musicali,  di  danza,
teatrali,  circensi  e  dello  spettacolo  viaggiante, nonche' per la
promozione   ed  il  sostegno  di  manifestazioni  ed  iniziative  di
carattere  e  rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.
Le  aliquote  di  ripartizione del fondo tra le varie attivita' erano
stabilite  -  fino all'entrata in vigore dell'impugnata norma - dalla
legge  stessa,  mentre  i  criteri  di  ripartizione  del fondo tra i
destinatari  erano  stabiliti  con  regolamenti  adottati con decreti
ministeriali  (d.m.  19  marzo  2001,  n. 191,  per  l'erogazione dei
contributi  del F.U.S per le attivita' musicali; d.m. n. 167/2001 per
le attivita' di danza; d.m. n. 470/1999 per le attivita' teatrali).
    Anche  dopo  la  riforma costituzionale del titolo V, l'autorita'
statale  ha  continuato  ad  emanare  regolamenti  per disciplinare i
criteri  e  le modalita' di suddivisione del F.U.S.: cio' e' avvenuto
con  il  d.m. n. 47/2002 concernente il finanziamento delle attivita'
musicali e con il d.m. n. 188/2002 per la danza.
    Avverso  tali  due  regolamenti  la  Regione  Toscana ha proposto
ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  (N.R. 21/02  e 40/02), per
violazione  dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, in quanto
con  un  regolamento si disciplinano aspetti non rientranti in ambiti
materiali affidati alla potesta' legislativa esclusiva statale.
    Tanto  premesso,  l'art. 1 della legge n. 82/2003 viola gli artt.
117,  118  e  119, come modificati dalla recente legge costituzionale
n. 3 del 18 ottobre 2002, per i seguenti motivi di

                               Diritto

A) Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
    A.1  -  Come  gia'  rilevato,  la disposizione impugnata concerne
l'erogazione  dei  contributi  del  Fondo  unico  per  lo spettacolo,
istituito  con  la  legge  n. 163/1985 per il sostegno finanziario ad
enti,  istituzioni,  associazioni,  organismi ed imprese operanti nei
settori   delle   attivita'  cinematografiche,  musicali,  di  danza,
teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante. Percio' la norma in
oggetto interviene nella materia dello spettacolo.
    Gia'  il  d.P.R.  n. 616/1977,  all'art.  49,  aveva riconosciuto
un'autonomia  alle  funzioni  regionali  in  materia  di attivita' di
prosa,   musicali  e  cinematografiche,  rispetto  alle  tradizionali
attivita'  culturali.  Infatti il secondo comma del citato art. 49 ha
disposto:  «Le  funzioni  delle regioni e degli enti locali in ordine
alle   attivita'   di  prosa,  musicali  e  cinematografiche  saranno
riordinate  con  la  legge  di  riforma  dei  rispettivi  settori, da
emanarsi  entro  il  31  dicembre  1979»,  la  norma e' significativa
perche'  riconosce  in  via  programmatica  la competenza regionale e
locale   all'esercizio  di  funzioni  amministrative  in  materia  di
spettacolo  (la  preannunciata legge di riforma, peraltro, non e' mai
stata emanata).
    Parlare di spettacolo significa riferirsi onnicomprensivamente ad
un   insieme  di  attivita'  diverse,  quali:  la  formazione  ed  il
perfezionamento  artistico degli operatori del settore, la produzione
degli  spettacoli e la loro distribuzione, la ricerca, documentazione
e  diffusione  della  cultura  di  cui  sono  una  manifestazione, il
recupero  e  la  costruzione  di  spazi  per  lo spettacolo. Anche la
commissione  Giannini,  rilevo'  che  nel settore dello spettacolo si
rinvengono  molteplici attivita' che non riguardano esclusivamente la
politica  di  promozione  culturale, ma rientrano in varie materie di
competenza  regionale  (Il  completamento  dell'ordinamento regionale
Bologna, 1977, 179).
    Con  il decreto legislativo n. 112/1998, emanato, com'e' noto, in
attuazione   della   legge   delega   n. 59/1997,  l'autonomia  dello
spettacolo  rispetto  alle  attivita'  culturali e' stata sancita dal
legislatore.  Infatti  le  «attivita'  culturali»  hanno ricevuto una
propria  definizione  per  opera dell'art. 148 del d.lgs. n. 112/1998
che  alla  lett.  f)  le  identifica  con «quelle rivolte a formare e
diffondere  espressioni  della  cultura  e  dell'arte».  Il  medesimo
decreto  legislativo  ha  fatto  oggetto  di una considerazione a se'
stante,  in una diversa disposizione, collocata in un diverso capo ad
esso  intitolato  (il  VI)  lo «spettacolo», in tal modo mostrando di
considerarlo  come  ambito  distinto e separato dalle attivita' e dai
beni culturali.
    Il  nuovo  testo  dell'art. 117 della Costituzione non include lo
spettacolo  tra  le materie soggette alla potesta' esclusiva statale,
ne'   tra  quelle  soggette  alla  potesta'  legislativa  concorrente
Stato-regioni, con la conseguenza che in materia sussiste la potesta'
legislativa  «residuale» della regione, secondo il disposto dell'art.
117,  quarto  comma. Percio' compete alle regioni disciplinare in via
legislativa  e  regolamentare  la  materia  dello spettacolo, nonche'
stabilire  il  riparto  delle funzioni amministrative tra se stesse e
gli  enti  locali, nel rispetto dei principi consacrati nell'art. 118
della  Costituzione.  Ne',  d'altra parte, in materia sussistono quei
titoli  di  legittimazione  trasversale  che  abilitano  lo  Stato ad
intervenire ai sensi dell'art. 117, secondo comma.
    Conseguentemente    la   disposizione   in   oggetto,   attinente
all'erogazione  dei  fondi  a favore dello spettacolo non rispetta le
competenze regionali.
    A.2 - Ma la norma e' parimenti lesiva anche ove si ritenga che lo
spettacolo  sia,  invece,  un  settore rientrante nella materia delle
attivita'   culturali.   Infatti   l'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione  include  la materia «promozione ed organizzazione delle
attivita'  culturali»,  tra quelle soggette alla potesta' legislativa
concorrente  Stato- regioni: in materia spetta quindi allo Stato solo
dettare  in  via  legislativa  i principi regolatori. Il rispetto del
novellato  art.  117 della Costituzione e della ratio che ha ispirato
la modifica del titolo V, volto ad accrescere le autonomie regionali,
comporta che i principi fondamentali, astenendosi dal disciplinare le
materie  di  cui  si  occupano,  non dovrebbero essere indirizzati ai
singoli  soggetti,  ma  solo al legislatore regionale, quale generale
parametro  per l'attivita' di regolazione della materia affidata alla
competenza regionale.
    E' dunque evidente come la legge in esame non rispetti affatto il
suddetto criterio costituzionale.
    Infatti  essa  non  e'  una legge di principi: cio' si ricava sia
dalla  lettura  del  testo (ove si dispone che la legge e' emanata in
attesa  della  futura  normativa di principi), sia dal suo contenuto,
che  non  contiene  alcun  principio generale per la disciplina della
materia «promozione ed organizzazione di attivita' culturali».
    Come   ha   chiarito   la  Corte  costituzionale  nella  sentenza
n. 282/2002 «la risposta al quesito, se la legge impugnata rispetti i
limiti  della  competenza regionale, ovvero ecceda dai medesimi, deve
oggi  muovere  nel quadro del nuovo sistema di riparto della potesta'
legislativa  risultante  dalla  riforma del titolo V, parte II, della
Costituzione  realizzata  con la legge costituzionale n. 3 del 2001 -
non  tanto  dalla  riserva  di uno specifico titolo costituzionale di
legittimazione dell'intervento regionale, quanto, al contrario, dalla
indagine  sulla  esistenza  di  riserve,  esclusive  o  parziali,  di
competenza statale».
    Applicando  tale  criterio  al  caso  in  esame,  non si riesce a
trovare   nelle  norme  costituzionali  alcun  titolo  che  legittimi
l'intervento  legislativo  statale  in  questione che, si ripete, non
detta  principi  di  regolazione  della  materia,  gli unici idonei a
limitare  l'autonomia regionale, laddove si ritenga che lo spettacolo
rientri nelle materie a potesta' legislativa concorrente.
    La  disposizione  impugnata  e' in contrasto con l'art. 117 della
Costituzione per un ulteriore motivo.
    Si legge all'inizio della norma che la medesima viene dettata «In
attesa  che  la legge di definizione dei principi fondamentali di cui
all'art.  117  della  Costituzione  fissi  i  criteri e gli ambiti di
competenza dello Stato ...».
    La  legge  che  determina  i  principi,  nelle materie a potesta'
legislativa  concorrente,  dovra',  come  gia'  rilevato,  dettare al
legislatore  regionale  le  regole  fondamentali  da rispettare nella
disciplina   della   materia,  al  fine  di  garantire  una  adeguata
uniformita'  di  trattamento,  pur in un sistema caratterizzato da un
livello  di  autonomia regionale e locale decisamente accresciuto. Ma
la  legge che determina i principi non potra' fissare i criteri e gli
ambiti di competenza dello Stato, come invece ambiguamente prevede la
norma  impugnata  che,  dunque,  anche  per  tale profilo si presenta
incostituzionale.
B) Violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.
    L'art.  117,  sesto  comma,  della  Costituzione  dispone  che la
potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  solo  nelle  materie di
propria  legislazione esclusiva, mentre in ogni altra materia compete
alle regioni.
    Il Consiglio di Stato piu' volte ha ritenuto di non poter fornire
parere  favorevole  a  schemi  di  regolamenti  statali,  in quanto i
medesimi  vertevano in materie attribuite alla competenza concorrente
ovvero  residuale  delle  regioni,  ai  sensi  dell'art. 117, terzo e
quarto comma, della Costituzione: cosi' Cons. Stato - Sez. Consultiva
per  gli  atti  normativi  -  Parere  26  agosto  2002  n. 1794/2002.
Similmente  ancora  il  Consiglio  di  Stato,  Adunanza generale, nel
parere   11   aprile   2002,  n. 1,  reso  sullo  schema  di  decreto
ministeriale  concernente l'individuazione della figura professionale
e  relativo  profilo  professionale dell'odontotecnico, ha affermato:
«L'Adunanza  generale  deve,  in  via  preliminare,  rilevare  che le
disposizioni sopra riferite, attributive della potesta' regolamentare
al  Ministro  della  sanita'  (oggi  della salute), debbono ritenersi
venute  meno  a  seguito  della  emanazione  del nuovo titolo V della
Costituzione  che,  iscrivendo  la  materia delle professioni e della
salute  tra  quelle di legislazione concorrente, esclude che lo Stato
possa  disciplinare  le materie predette nella loro intera estensione
e, per giunta, a livello regolamentare».
    Puo'   discutersi,   come   sopra   rilevato,  se  lo  spettacolo
costituisca  un'autonoma  materia riservata alla competenza esclusiva
regionale  ovvero  sia  un  settore  rientrante  nella  promozione ed
organizzazione delle attivita' culturali e dunque soggetto a potesta'
legislativa concorrente, ma di certo non e' ricompreso nell'elenco di
cui all'art. 117, secondo comma, di riserva statale.
    La  norma  impugnata  intende  dunque  consentire l'emanazione di
regolamenti  statali  in  materie  diverse  da quelle attribuite alla
potesta'  legislativa  esclusiva  statale,  nonostante  la previsione
dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.
    Essa  infatti  dispone che i criteri e le modalita' di erogazione
dei  contributi  alle  attivita'  dello  spettacolo  e le aliquote di
ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti
annualmente  con  decreti  del  Ministro  per  i  beni e le attivita'
culturali non aventi natura regolamentare.
    Poiche'  tali  decreti  dovranno fissare, come appena rilevato, i
criteri  e  le  modalita'  di  erogazione  del contributo, oltre alle
aliquote  di ripartizione del F.U.S., e' evidente, da tale contenuto,
che  gli stessi decreti dovranno dettare norme generali ed astratte e
pertanto, indipendentemente dal nome che gli si e' inteso attribuire,
avranno comunque un contenuto regolamentare.
    In  materia  di  atti  normativi,  la Corte di cassazione ha piu'
volte  ribadito  che  deve  riconoscersi  la prevalenza alla sostanza
dell'atto,  al  suo  contenuto precettivo, rispetto alla forma e alla
denominazione che esso assume (Cass. n. 1972/2000; n. 6933/1999).
    Pertanto  a  nulla  serve  che  il  legislatore dica che i futuri
decreti  non  avranno  natura regolamentare: tale natura discende dal
loro  contenuto  e percio' la norma tende a consentire il superamento
dell'art.  117,  sesto  comma,  della  Costituzione,  con conseguente
incostituzionalita' anche per tale profilo.
C) Violazione dell'art. 119 della Costituzione.
    Com'e'  noto,  l'art.  119 della Costituzione, a fronte del nuovo
assetto  delle  competenze  istituzionali delineato dagli artt. 117 e
118, ha definito le regole di finanziamento delle regioni, prevedendo
che  le entrate proprie, le quote di compartecipazione al gettito dei
tributi   erariali   (le  quali  affluiscono  alle  regioni  nel  cui
territorio  sono  prodotte)  e  le  quote  di partecipazione al fondo
perequativo   costituiscono   le  componenti  ordinarie  del  sistema
finanziario regionale.
    E' stato in tal modo costituzionalizzato il principio del congruo
finanziamento delle competenze regionali.
    A  cio'  il  sesto  comma  dell'art.  119  aggiunge  la possibile
destinazione  da  parte  dello  Stato  di  risorse  aggiuntive  e  la
previsione  di  interventi  speciali, per le finalita' indicate dalla
stessa disposizione.
    E'   indubbio   che   l'attuazione   della   norma  in  questione
richiedera', in prospettiva, la definizione di un sistema finanziario
nuovo  che attui il federalismo fiscale. Di certo, pero', gia' da ora
devono  essere  rispettati  i  criteri  introdotti  dalla norma: come
rilevato  in  dottrina  lo  Stato e' chiamato ad integrare le entrate
proprie  delle  regioni  ed  i  proventi  delle  compartecipazioni al
gettito  dei  tributi  erariali  con le quote del fondo perequativo -
diretto  a  ridurre,  se non ad eliminare, le conseguenze finanziarie
delle  differenze interregionali nella capacita' fiscale per abitante
- e con i contributi speciali, commisurati ad indicatori regionali di
fabbisogno  (P.  Giarda  «Le regole del federalismo fiscale nell'art.
119:  un  economista  di  fronte  alla nuova Costituzione» Le Regioni
n. 6/2001, pag. 1426 ss.)
    Da   cio'   discende   che  l'amministrazione  statale  non  puo'
continuare  a  disciplinare  le  modalita'  di erogazione diretta dei
finanziamenti  a soggetti terzi per attivita' inerenti a materie che,
come  lo  spettacolo,  sono  attribuite  alla  competenza  regionale,
perche'   cio'   determina  una  sicura  lesione  delle  attribuzioni
regionali:   il   rispetto   di  tali  competenze  impone  invece  il
trasferimento delle risorse finanziarie disponibili alle regioni alle
quali   poi   compete,  nell'esercizio  della  riconosciuta  potesta'
legislativa  nel  settore, disciplinare la procedura per l'erogazione
delle risorse stesse agli aventi diritto.
    Conseguentemente  il  Fondo  unico  dello  spettacolo deve essere
decentrato   e   ripartito,   nell'ambito   di   chiari  principi  di
ridistribuzione  delle  risorse,  tra  le  regioni  e cio' sia che lo
spettacolo  sia ritenuto oggetto di legislazione concorrente, sia che
sia ritenuto materia residuale ed esclusiva delle regioni stesse.
    L'impugnata  disposizione,  invece,  del  tutto  noncurante della
nuova  norma contenuta nell'art. 119 della Costituzione rinvia ancora
ad  un  atto  statale  la  disciplina dei criteri, delle modalita' di
erogazione e delle aliquote dei contributi in favore dello spettacolo
e  cio'  in  attesa  della futura legge di principi e, quindi, per un
periodo  indefinito  ed  incerto  nella sua durata durante il quale i
contributi  alle  attivita'  dello spettacolo saranno disciplinati in
maniera  difforme  da  quanto  previsto  in Costituzione, senza alcun
rispetto   per   il   nuovo   assetto   delle   competenze  regionali
costituzionalmente  previste,  con  conseguente sussistenza del vizio
eccepito.   Ne'   a   cio'  puo'  essere  obiettato  che  l'impugnata
disposizione   sarebbe   necessaria   per  provvedere  ad  erogare  i
contributi  del  F.U.S.  al  fine  di  non penalizzare gli operatori,
perche' nulla impedirebbe allo Stato di ripartire tempestivamente tra
le regioni il fondo per la erogazione agli operatori.
    La  norma  contestata  denota  invece che l'intervento statale ha
sottesa  una  precisa  volonta'  di  non modificare la disciplina del
F.U.S.  e  di continuare a gestire integralmente ed esclusivamente il
medesimo,  in totale violazione della nuova normativa di cui all'art.
119 della Costituzione.
    Anche  per tale profilo il provvedimento si presenta lesivo delle
attribuzioni regionali.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita'
costituzionale   dell'art.  1  del  d.l.  18  febbraio  2003,  n. 24,
convertito, con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 82, perche'
in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
    Si  deposita la delibera della giunta regionale di autorizzazione
a stare in giudizio.
        Firenze-Roma, addi' 16 giugno 2003
               Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni
030C0749