MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 novembre 2002 

Riconoscimento  alla  sig.ra Telebak Calovic Vera di titolo di studio
estero  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della
professione di medico chirurgo.
(GU n.8 del 11-1-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  sig.ra  Telebak Calovic Vera,
cittadina  serba,  ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottore
in medicina, conseguito in data 18 marzo 1971 presso l'Universita' di
Belgrado,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di
medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del  decreto  legislativo  n.  319  del  1994,  nella riunione del 24
ottobre 2002;
  Ritenuto  che  il  titolo  professionale  di dottore in medicina in
possesso  della  richiedente  soddisfa  i  requisiti  previsti  dalla
normativa vigente;
  Considerato  che  l'esercizio  professionale  di medico chirurgo e'
subordinato   all'iscrizione   all'albo   dei   medici   chirurghi  e
odontoiatri;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di dottore in medicina, rilasciato in data 18 marzo
1971  dall'Universita' di Belgrado - facolta' di medicina alla sig.ra
Telebak  Calovic  Vera,  nata  a  Cacak (Serbia), l'8 maggio 1946, e'
riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo.
  2. La dott.ssa Telebak Calovic Vera e' autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
medico  chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e
degli  odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento da
parte  dell'ordine  stesso  della  conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286,  e  successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 novembre 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola