COMUNE DI BORDOLANO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.13 del 17-1-2003)

    Il  comune  di  Bordolano  (provincia  di Cremona) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Di  riconfermare,  per  l'anno  2003, l'aliquota sull'imposta
comunale  sugli  immobili,  in  questo  comune nella misura del 5 per
mille per tutte le categorie di immobili, precisamente:
      aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  nonche'  per quella locale con contratto registrato ad un
soggetto  che  le  utilizzi  come  abitazione  principale: cinque per
mille;
      aliquota  da  applicare per le persone soggetti passivi, per le
unita'  immobiliari  ad  uso di abitazione, dagli stessi possedute in
aggiunta  all'abitazione  principale  locate  a  condizioni  che  non
rientrino  fra  quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto
1: cinque per mille;
      aliquota  da  applicare  a  tutti  i  soggetti  passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: cinque per mille;
      aliquota  da  applicare  a  tutti  i  soggetti  passivi per gli
immobili,  diversi  dalle  abitazioni,  dagli  stessi  posseduti  nel
comune: cinque per mille;
      aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti  da  enti ed
organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dall'imposta  previste  dall'art.  7  della legge 30 dicembre 1992 n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
      organizzazioni  di  volontariato  di  cui  alla legge 11 agosto
1991,  n.  266,  iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per
mille;
      cooperative  sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
iscritte all'albo regionale: 5 per mille;
      aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
    2.  Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1995, n. 662;
    3.   L'imposta   e'   completamente  esentata  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data  di  inizio  delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente.
    4.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare  Euro  129,11  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per  la  quale la destinazione medesima si verifica. Per
abitazione  principale  s'intende quella nella quale il contribuente,
che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto
reale,  ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di
cui  al  presente  comma  si  applicano anche alle unita' immobiliari
appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche'
agli  alloggi  regolarmente  assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari.
    (Omissis).