COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.15 del 20-1-2003)

    Il  comune  di  Desenzano  del  Garda  (provincia  di Brescia) ha
adottato  il 27 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di non apportare alcuna variazione alle aliquote e detrazioni
gia' in vigore nel 2002;
    2)  di determinare per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
      5,75 per mille aliquota ordinaria;
      4 per mille aliquota ridotta;
        a)  per  le  persone  fisiche  e  per  i  soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti  nel comune, per unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
        b) per  le  pertinenze  "limitatamente  a  una  per  ciascuna
categoria  classificate  o  classificabile  nelle categorie C/2, C/6,
C/7", ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996;
        c)  per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato,
si  considera  direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o ususfrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata.
    Si  considerano  adibiti  ad  abitazione  principale e si applica
pertanto l'aliquota agevolata del 4 per mille agli immobili posseduti
a  titolo  di  proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno
trasferito  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  lo stesso immobile non
risulti  affittato,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 4-ter del decreto
legislativo 23 gennaio 1993, n. 16 convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75;
    7  per  mille  aliquota per le aree fabbricabili, nonche' per gli
alloggi non concessi in locazione ad uso abitazione principale;
    agli  alloggi  concessi in locazione con i requisiti previsti dal
vigente  regolamento  all'art. 6, comma 4, (utilizzato per abitazione
principale  con contratto registrato) e a quelli concessi in comodato
a  parenti  in  linea  retta  entro  il primo grado e utilizzati come
abitazione  principale  si  applica l'aliquota ordinaria del 5,75 per
mille;
    3)  di  precisare  che,  anche  per  l'anno 2003, la misura della
detrazione  per l'abitazione principale consiste nell'importo di euro
206,58,  intendendo  per  abitazione  principale tutte le fattispecie
alle quali viene applicata l'aliquota del 4 per mille;
    (Omissis).