DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2003 

Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza nel territorio delle isole
Eolie,  nelle  aree  marine  e nelle fasce costiere interessate dagli
effetti   indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in  atto  nell'isola  di
Stromboli.
(GU n.11 del 15-1-2003)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Visto  il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
    Visto  il  decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
    Considerato  che  il giorno 30 dicembre 2002 si e' verificata una
violenta   esplosione   del   vulcano   Stromboli,   con  contestuale
ingrossamento del mare prospiciente l'isola, che ha interessato anche
le  acque circostanti le altre isole dell'arcipelago delle Eolie, con
ogni conseguente grave pericolo per l'incolumita' della cittadinanza;
    Considerato   altresi'   che  detti  eventi,  per  intensita'  ed
estensione, hanno dovuto essere immediatamente fronteggiati con mezzi
e  poteri  straordinari  mediante  il  coinvolgimento delle strutture
operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di
cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
dicembre  2002 con il quale il capo del Dipartimento della protezione
civile  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi per gli
effetti  dell'art.  3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  provvede alle iniziative di competenze con i poteri di cui agli
articoli  1,  comma  1, primo periodo e 2, del medesimo decreto-legge
per  fronteggiare  le  situazioni emergenziali in atto nel territorio
dell'arcipelago  delle  isole  Eolie in provincia di Messina, e nelle
prospicienti  aree  marine interessate, in relazione ai citati eventi
vulcanici;
    Considerato  che  l'attivita'  del vulcano Stromboli ha subito un
incremento  e  che  l'effusione  rimane  costante,  con  accumulo  di
materiale lavico, e determina, allo stato, piccoli movimenti franosi,
che   potrebbero,  in  futuro,  causare  frane  piu'  consistenti  e,
conseguentemente, nuove onde anomale;
    Ritenuto,  pertanto,  necessario  proseguire  ed  implementare le
attivita'   di   montaggio   dei  fenomeni,  al  fine  di  consentire
l'attuazione  delle  iniziative  a  tutela  della  pubblica e privata
incolumita'  nell'area  delle  isole Eolie, nelle aree marine e nelle
fasce   costiere   limitrofe,  nonche'  provvedere  alle  conseguenti
iniziative di assistenza alle popolazioni interessate.
    Considerato  che per l'attuazione dei predetti interventi risulta
necessario  il  ricorso  a  mezzi  e poteri straordinari ricorrendo i
requisiti di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;
    Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
    Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 10 gennaio 2003;
                              Decreta:
    Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225, in considerazione di quanto in premessa, e'
dichiarato  fino  al  31  dicembre  2003,  lo  stato di emergenza nel
territorio  delle  isole  Eolie,  nelle  aree  marine  e  nelle fasce
costiere  interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in
atto nell'isola di Stromboli.
    Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  agisce  quale commissario delegato del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  per  l'attuazione  degli
interventi volti al superamento della situazione emergenziale.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 10 gennaio 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi