COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002 

Piano  nazionale  della  sicurezza  stradale  e  programma annuale di
attuazione  per il 2002. (Art. 32, legge n. 144/1999). (Deliberazione
n. 100/2002).
(GU n.15 del 20-1-2003)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che al fine di
ridurre  il  numero  e  gli  effetti  degli  incidenti stradali ed in
relazione   al   Piano  di  sicurezza  stradale  1997  -  2001  della
Commissione  delle  Comunita'  europee, prevede la predisposizione, a
cura  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, del Piano
nazionale  della sicurezza stradale, che attui gli indirizzi generali
e  le  linee  guida  definiti  con la procedura stabilita dalla norma
citata  e che venga attuato mediante programmi annuali, approvati, al
pari del Piano nazionale, da questo Comitato;
  Vista  la  legge  23  dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), che
reca  limiti  di  impegno  per  l'attuazione  dei  programmi annuali,
autorizzando  gli  Enti  proprietari  delle  strade  territorialmente
competenti  per  la  realizzazione degli interventi a contrarre mutui
secondo  criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  15 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (collegato alla
legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti), che
demanda   al   Ministro   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti
l'approvazione  di  un  programma  di  miglioramento  della sicurezza
stradale  sulla  rete classificata nazionale che si ponga in coerenza
con  il  suddetto  Piano  nazionale  e  che, a tal fine, autorizza un
limite  di  impegno  quindicennale di 20 Meuro per l'anno 2002, quale
concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni
finanziarie  che  l'Ente  nazionale  per  le strade (ANAS) o gli Enti
destinatari   delle   competenze   trasferite   sono  autorizzati  ad
effettuare;
  Visto  il  decreto  interministeriale  emanato  il 29 marzo 2000 ai
sensi  del  citato  art.  32  della  legge n. 144/1999, con il quale,
previa   acquisizione   del   parere   delle  competenti  Commissioni
parlamentari,  sono  stati definiti gli indirizzi generali e le linee
guida  per  la  predisposizione  del  Piano nazionale della sicurezza
stradale;
  Vista  la  nota  14 novembre 2002 n. 294, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha trasmesso il Piano della
sicurezza  nazionale  -  Azioni  prioritarie  ed  il  primo programma
annuale  di  attuazione, con richiesta di urgente trattazione al fine
di  consentire l'impegno, entro il 31 dicembre 2002, del primo limite
previsto dalla citata legge n. 488/1999, decorrente dal 2001;
  Visto il parere sul citato Piano nazionale della sicurezza stradale
-  Azioni  prioritarie reso, nella seduta del 19 novembre 2002, dalla
Conferenza  Unificata  che  si  e'  sostanzialmente espressa in senso
favorevole,  proponendo, comunque, di apportare alla tabella n. 35 le
modifiche  emerse  in  sede  tecnica  e  richiamando  le osservazioni
espresse  dai  Presidenti delle regioni e delle Province autonome nel
corso della riunione tenuta il medesimo giorno;
  Visto  il  parere  sul  primo  programma attuativo formulato, nella
stessa seduta del 19 novembre 2002, dalla Conferenza Unificata che si
e'  espressa  favorevolmente  sul  testo  risultante  a seguito delle
modifiche  proposte  dai  Presidenti  delle  regioni e delle Province
autonome,  chiedendo  di  considerare  la  prima annualita' del Piano
nazionale quale fase di sperimentazione e di prevedere la stipula, in
sede  di  Conferenza  Stato  -  regioni, di un accordo preventivo sui
criteri  e  sulle modalita' per la redazione dei successivi programmi
annuali;
  Considerato  che,  secondo  il  richiamato  art.  32 della legge n.
144/1999, il Piano nazionale della sicurezza stradale deve consistere
in  un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e
l'incentivazione  di  piani  e  strumenti per migliorare i livelli di
sicurezza  da  parte  degli Enti proprietari e gestori, di interventi
infrastrutturali,   di   misure   di   prevenzione  e  controllo,  di
dispositivi  normativi ed organizzativi, finalizzati al miglioramento
della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari;
  Considerato  che  gli  interventi  di sicurezza stradale sulla rete
individuata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio  1994,  n.  143,  dovevano  essere  realizzati,  secondo  le
indicazioni  del  menzionato  art.  32 della legge n. 144/1999, con i
finanziamenti  previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui
al  successivo  comma  3  e  che il richiamato art. 15 della legge n.
166/2002 ha poi recato apposito stanziamento per la realizzazione del
programma sulla rete nazionale previsto dalla norma stessa;
  Considerato  che  le  risorse di cui alla legge n. 488/1999 sono da
considerare,  quindi, riferite agli interventi diversi da quelli come
sopra finanziati;
                             Prende atto
  1.  con  riferimento  al Piano nazionale della sicurezza stradale -
Azioni prioritarie:
    che  detto  Piano  e' riferito al bienno 2002 - 2003, in coerenza
con  la  dotazione  finanziaria attualmente disponibile, che riguarda
detto biennio e che verra' attivato tramite due programmi annuali;
    che  i risultati raggiunti nel corso della realizzazione dovranno
consentire   di   elaborare  il  Piano  strutturale  della  sicurezza
stradale;
    che  il  Piano  parte  dal  presupposto  che  l'obiettivo  per il
decennio  2002 - 2011 e' quello di ridurre del 40% il numero di morti
e   feriti   gravi   per   incidenti   stradali  ed  assume,  per  il
raggiungimento   di  tale  obiettivo,  quali  principali  criteri  di
riferimento:
    la  concentrazione  degli  interventi sulle situazioni di massimo
rischio (50% di morti e feriti gravi);
    la  promozione  di  misure  di tipo innovativo in settori fino ad
oggi  trascurati  o  non  adeguatamente  considerati  (quali supporti
tecnici e miglioramento della rete stradale);
    la  promozione  di  un  piu'  stretto coordinamento tra i diversi
livelli  e  settori  della  pubblica  amministrazione  competenti  in
materia di sicurezza stradale;
    la  promozione  del  coinvolgimento del settore privato nel campo
del miglioramento della sicurezza stradale;
    che il Piano individua anche le azioni prioritarie da avviare nel
decennio,  distinguendo  tra  le azioni prioritarie di primo livello,
che  mirano  a  promuovere  gli  interventi piu' urgenti in relazione
all'entita'  del  danno  sociale  e  all'immediata fattibilita' degli
interventi  stessi,  ed  azioni  prioritarie  di secondo livello, per
avviare  un  processo  di  miglioramento  sistematico della sicurezza
stradale,  mediante  il  potenziamento  della  capacita'  di  governo
soprattutto delle Amministrazioni locali;
    che  il  Piano  espone  anche,  quale  mera ipotesi di lavoro, il
fabbisogno  per l'intero decennio, quantificandolo in 12.033,44 Meuro
(23.300  miliardi  di  lire)  per  investimenti aggiuntivi e 7.488,62
Meuro (14.500 miliardi di lire) per rifinalizzazioni di spese, con un
onere  complessivo  ipotizzato a carico dello Stato di 7.152,93 Meuro
(13.850  miliardi  di  lire)  e  con saldo finale positivo, perche' a
fronte  di  tale  onere si prevede una riduzione complessiva di costi
sociali per 30.057,79 Meuro (58.200 miliardi di lire);
    che,  per  il  biennio di riferimento, il Piano prevede una spesa
complessiva  di  845,44 Meuro (1.637 miliardi di lire), di cui 542,28
Meuro (1.050 miliardi di lire) a carico dello Stato, e privilegia gli
interventi  puntuali  che possono essere avviati in tempi molto brevi
sulle   situazioni   a   massimo  rischio,  cioe'  su  quelle  tratte
infrastrutturali  o su quei tipi di mobilita' o su quei comportamenti
di  guida  caratterizzati  da livelli di rischio estremamente elevati
che  sono  all'origine  di oltre il 50% delle vittime degli incidenti
stradali;
    che,  in  relazione  alle complessita' di funzioni del Piano, che
costituisce  il  quadro  di  riferimento  per  numerosi  soggetti con
caratteristiche  e  competenze  molto  diversificate, e' prevista una
struttura  molto  articolata  di  coordinamento  e gestione del Piano
stesso;
  2. con riferimento al primo programma di attuazione:
    che tale programma annuale, supportato da un allegato tecnico che
riporta   i   dati   base   per   il   riparto  regionale  e  i  dati
sull'incidentalita'  a  livello  territoriale, e' finanziato a carico
del  primo  limite  di  impegno  quindicennale,  pari a 12,91 Meuro a
decorrere  dal  2001,  previsto  dalla  legge n. 488/1999, include 15
delle  91  azioni  prioritarie  individuate  dal Piano nazionale, che
vengono  raggruppate  nelle  3 linee di finanziamento sotto indicate,
con  eccezione  dell'azione  relativa  alla definizione della rete di
monitoraggio  nazionale  e  della  connessa rete regionale cui, nella
prima fase, non vengono destinate risorse:
    mobilita'   locale   extraurbana  (anche  su  strade  di  livello
nazionale);
    mobilita'  urbana e di ingresso/uscita alle aree urbane (anche su
strade di livello nazionale);
    mobilita'   locale  in  genere  (inclusi  sostegno  al  trasporto
collettivo,  rafforzamento degli uffici di polizia locale e creazione
di  centri  di  pianificazione,  programmazione  e  gestione  unici a
livello locale);
    che  il  programma reca la precisazione che tutti i finanziamenti
debbono essere in conto capitale;
    che, secondo la stesura definitiva del programma che recepisce le
richieste  di  modifica  formulate  dalla  Conferenza  unificata,  il
riparto  del  limite  d'impegno,  che  sviluppa  129,114 Meuro, viene
effettuato  per  circoscrizioni  regionali sulla base del criterio di
proporzionalita'  al  danno  sociale,  tenendo conto, in particolare,
dell'incidentalita' (peso 70%) e dell'estesa stradale (30%), e con il
vincolo della destinazione del 35% delle risorse al Mezzogiorno;
    che  le regioni provvedono a ripartire i fondi loro assegnati per
linea   di   finanziamento   alla  stregua  del  citato  criterio  di
proporzionalita'  al  danno  sociale ed in base a valutazioni sia dei
tempi necessari per la concreta attuazione degli interventi sia della
priorita'  di  rafforzamento  delle  strutture di Governo, si' che il
riparto  porti  all'attribuzione delle percentuali indicative del 25%
per la prima linea, del 35% per la seconda e del 40% per la terza;
    che  e'  previsto che la gestione del programma avvenga a livello
regionale  -  in  coerenza  con  principi  e parametri concordati tra
Governo,  regioni, province e comuni - e che e' altresi' previsto che
l'allocazione   delle   risorse   nell'ambito   di  competenza  venga
effettuata   sulla   base   di   procedure   concorsuali   e/o  forme
concertative,  sulla  base  di  criteri di priorita', aggiuntivita' e
premialita';
    che vengono stabiliti i massimali di finanziamento, distintamente
per  interventi  sulla  rete  stradale e per le altre misure, in base
alle dimensioni degli enti locali;
                              Delibera:
  1.  E'  approvato  il Piano nazionale della sicurezza stradale che,
come sopra specificato, e' riferito al biennio 2002 - 2003;
  2.  E'  approvato  il  primo  programma  annuale  di attuazione del
suddetto   Piano  nazionale,  nella  stesura  esaminata  nell'odierna
seduta,  che  recepisce  le  richieste  di  modifica  formulate dalla
Conferenza unificata;
                             Raccomanda
  al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di:
    procedere   ad   una   semplificazione   del   complesso  sistema
organizzativo delineato nel Piano nazionale della sicurezza stradale,
stabilendone anche le interrelazioni con altri organismi finitimi;
    estendere  a  questo  Comitato la relazione annuale al Parlamento
sullo  stato  di  attuazione  del  Piano  prevista  dall'ultimo comma
dell'art. 32 della legge n. 144/1999;
    concordare  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze la
definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per  la redazione del
programma  annuale  2003,  da  sottoporre  alla  Conferenza  Stato  -
regioni;
    promuovere  la  sollecita  predisposizione  del  programma per il
miglioramento  della  sicurezza stradale sulla rete nazionale, di cui
all'art.  15  della  legge n. 166/2002, prevedendo l'inserimento, nel
programma   stesso,   delle   priorita'   indicate   dalla   norma  e
sollecitando,  per quel che concerne gli interventi infrastrutturali,
ogni  misura  intesa ad evitare sovrapposizioni rispetto al programma
triennale     della    viabilita',    nonche'    sottoporre,    prima
dell'approvazione,  il programma stesso a questo Comitato per offrire
al  medesimo  un  quadro complessivo delle misure attuative del Piano
nazionale;
    estendere  a questo Comitato la relazione di cui all'ultimo comma
della norma per ultimo richiamata;
    attivare uno stringente sistema di monitoraggio;
    procedere,  anche sulla base delle risultanze del monitoraggio di
cui   all'alinea  precedente,  a  predisporre  tempestivamente  ed  a
sottoporre  a  questo  Comitato il Piano strutturale nazionale per la
sicurezza  stradale,  valido  per le annualita' successive al biennio
2002 - 2003.
      Roma, 29 novembre 2002
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2002
Ufficio  controllo  Ministeri  economico  finanziari,  registro  n. 7
Economia e finanze, foglio n. 79