COMUNE DI DRO'

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.25 del 31-1-2003)

    Il  comune  di  Dro  (Trento)  ha adottato il 23 dicembre 2002 la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis);
    1. di confermare, per l'anno 2003, al cinque per mille l'aliquota
ordinaria,  presupposto  d'imposta  ai sensi dell'art. 1, comma 2 del
decreto  legislativo  n. 504/1992, da applicarsi a tutti gli immobili
ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate;
    2.  di confermare, per l'anno 2003, la riduzione dell'aliquota di
cui al punto 1, del presente dispositivo al quattro per mille:
      a) per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale:
        dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;
        dai  soci  assegnatari  di  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa residenti nel comune;
        dalle   persone   anziane  o  disabili  che  acquisiscono  la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,  per  le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;
      b) per    un'unica    unita'    immobiliare    classificata   o
classificabile  nelle  categorie  catastali  C/2, C/6 e C/7 (cantina,
box,   posto  macchina  coperto  o  scoperto  ecc.)  che  costituisce
pertinenza dell'abitazione principale;
      c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai
suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado,
se  nelle  stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi
dimora abitualmente;
    3. di confermare, per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 53
della  legge n. 662/1996, la diversificazione dell'aliquota di cui al
punto  1,  del  presente  dispositivo  al  6  per  mille  per le aree
fabbricabili e per gli alloggi e relative pertinenze non destinate ad
abitazione principale del proprietario che risultano non locati;
    4.  di  confermare, per l'anno 2003, ad Euro 168,00 la detrazione
prevista  all'art.  8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni per l'imposta dovuta:
      a) per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale:
        dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;
        dai  soci  assegnatari  di  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa residenti nel comune;
        dalle   persone   anziane  o  disabili  che  acquisiscono  la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,  per  le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;
      b) per    un'unica    unita'    immobiliare    classificata   o
classificabile   nelle   categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7  che
costituisce  pertinenza dell'abitazione principale, solo per la quota
eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale;
      c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai
suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado,
se  nelle  stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi
dimora abitualmente;
    5.  di  confermare,  per  l'anno  2003,  la  detrazione d'imposta
spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari in Euro 104,00, cosi' come previsto dall'art. 8,
comma   2   del   decreto   legislativo   n.  504/1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    (Omissis).