COMUNE DI LUCCA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.25 del 31-1-2003)

    Il   comune  di  Lucca  ha  adottato  il  5 dicembre  2002  e  il
13 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  di  adottare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili dovuta per anno 2003:
      a) aliquota  ordinaria  del  cinque virgola cinquanta per mille
per   tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  di  quelli  indicati  nei
successivi punti;
      b) aliquota  ridotta del quattro virgola cinquanta per mille in
favore   delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di
cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel comune di
Lucca,  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
      c) aliquota  ridotta  all'uno  per  mille per i proprietari che
concedono  in  locazione  a  titolo di abitazione principale immobili
alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art.
2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
      d) aliquota  del  sette  per  mille  per  gli  immobili adibiti
all'attivita'  della  grande distribuzione commerciale, esercitate su
superfici  superiori  a  metri  quadrati  1500, secondo le previsioni
della  legge  Regione  Toscana  17 maggio 1999, n. 28, e del relativo
regolamento  di  attuazione  in  data  26 luglio  1999,  n.  4,  come
modificato con il regolamento 3 maggio 2000, n. 5;
    (Omissis);
    2.  di  stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella
misura  di  Euro 124,00,  rapportate  al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale destinazione ed in proporzione al numero dei
soggetti passivi per i quali si verifica la medesima destinazione;
    (Omissis);
    4.  di  aumentare altresi', sempre per l'anno 2003, la detrazione
per l'abitazione principale, stabilendola nella misura di Euro 258,00
annui,  a  favore  dei  contribuenti  per  i quali ricorrano tutte le
seguenti condizioni:
      aver compiuto il sessantaquattresimo anno di eta' alla data del
1 gennaio 2003;
      essere proprietario sull'intero territorio nazionale della sola
unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale, eventualmente
comprensiva  di  locali  accessori  e  pertinenziali  quali  cantina,
autorimessa, anche se accatastati autonomamente;
      non  essere  proprietario di terreni agricoli condotti in forma
imprenditoriale (art. 2135 del codice civile);
      non essere proprietario di terreni edificabili;
      il  reddito  deve derivare prevalentemente da pensione (massimo
25% da attivita' retribuita);
      aver  avuto nell'anno 2002 un reddito complessivo imponibile ai
fini IRPEF del nucleo familiare non superiore a Euro 11.880,00. Se il
nucleo  familiare e' composto da altre persone oltre il contribuente,
tale  limite  di reddito viene incrementato di Euro 3.100,00 per ogni
ulteriore componente il nucleo familiare o convivente;
      gli  ulteriori  componenti  del  nucleo  familiare  non  devono
comunque  essere possessori di altri immobili o quote di essi oltre a
quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;
      presentare  al  comune di Lucca, entro il termine del 30 giugno
2003   a   pena   di  decadenza  dalla  agevolazione,  apposita  auto
certificazione  attestante  il  possesso  di  tutti i requisiti sopra
descritti.
    (Omissis).