COMUNE DI MALO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.25 del 31-1-2003)

    Il  comune  di  Malo (Vicenza) ha adottato il 10 dicembre 2002 la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis);
      1)  di  stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili
per  l'anno  2003,  e  per i motivi espressi in premessa, le seguenti
aliquote:
        a) aliquota ordinaria, nella misura del cinque virgola cinque
per  mille,  da  applicare al valore degli immobili diversi da quelli
contemplati nella lettera b) del presente punto 1);
        b) aliquota  ridotta,  nella  misura del quattro virgola otto
per   mille,   da   applicare   al   valore  dell'unita'  immobiliare
direttamente  adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto
dispone  il  comma  2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  come  sostituito  dall'art. 3, comma 55, della legge
23 dicembre  1996, n. 662, e al valore delle pertinenze della stessa,
anche  se  distintamente iscritte in catasto, in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune di Malo, nonche' al
valore delle seguenti unita' immobiliari e loro pertinenze:
          unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
          unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello
Stato a condizione che la stessa risulti non locata;
          unita'  immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore
ai  propri  parenti  in  linea  retta  entro il primo grado ovvero ai
parenti,  in  linea  retta  entro il primo grado, del coniuge e dagli
stessi parenti effettivamente utilizzate come abitazione principale e
a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza;
    La  detrazione  di  imposta  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione    principale    del   soggetto   passivo   o   equiparata
all'abitazione principale rimane fissata nella misura di Euro 103,29,
rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione,  come  previsto  dall'art.  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'unico  ammontare  di  detrazione,  se  non  trova  totale  capienza
nell'imposta   dovuta   per   l'abitazione  principale,  puo'  essere
computato,  per  la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta
per  le  pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti
al titolare di questa;
      2) di elevare, (omissis), anche per l'anno 2003, a Euro 206,58,
la   detrazione   dall'imposta   dovuta   per   l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale da parte dei soggetti
che si trovano in tutte le seguenti condizioni:
        I. possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto
reale  dell'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione
principale. Tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in
tutto il territorio nazionale ad eccezione delle eventuali pertinenze
di tale abitazione;
        II.  godimento  della  sola  pensione  sociale, oltre al solo
reddito dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze della
stessa;  nel  caso di piu' componenti il nucleo familiare, il reddito
complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello
dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze della stessa,
dovra' essere costituito da sole pensioni sociali;
        III.  in  alternativa al precedente punto II, godimento di un
reddito  complessivo  del  nucleo  familiare  del  soggetto  passivo,
determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente cui si riferisce
l'imposta,  uguale  od  inferiore  al  "minimo  vitale"  nella misura
stabilita per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato.
    Di   stabilire   che   la  richiesta  documentata  della  maggior
detrazione  dovra'  essere depositata all'ufficio protocollo entro il
termine  previsto  dalla  legge  per  il  versamento  dell'imposta in
acconto  e  verificata  dall'ufficio  servizi  sociali del comune. Il
possesso  dei requisiti di cui ai precedenti punti I, II e III potra'
risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta';
    (Omissis).