COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 gennaio 2003 

Elevazione  per le azioni ordinarie emesse da Autostrade S.p.a. della
percentuale   prevista   dall'art.   108   del   decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 13891).
(GU n.20 del 25-1-2003)

         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbiaio 1998, n. 58;
  Visto  l'art.  108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che  impone  a  chiunque  venga  a detenere una partecipazione in una
societa'  quotata  superiore  al  novanta  per  cento  di  promuovere
un'offerta  pubblica  di  acquisto  sulla  totalita' delle azioni con
diritto  di  voto  al  prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina
entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare
andamento delle negoziazioni;
  Visto  l'art.  112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che  attribuisce  alla  Consob  il  potere  di  elevare  per  singole
societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale
prevista dal citato art. 108;
  Visto  l'art.  50,  comma  2, del proprio regolamento del 14 maggio
1999, n. 11971;
  Vista  la  comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con
la  quale  si  stabiliscono  i  criteri  generali per l'esercizio dei
poteri  previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in
materia  di  modifica  della  percentuale  di flottante rilevante per
l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto;
  Vista  la  comunicazione  del 31 dicembre 2002 effettuata, ai sensi
dall'art.  102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dalla Newco28 S.p.a in relazione all'offerta pubblica di acquisto
diretta a conseguire la totalita' delle azioni ordinarie emesse dalla
Autostrade S.p.a.;
  Considerato  che,  a  seguito  della  citata  operazione,  potrebbe
risultare  per le azioni ordinarie emesse dalla Autostrade S.p.a. una
soglia  di  possesso  superiore  al limite del 90 per cento stabilito
dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;
  Vista  la comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. la quale, con nota
del 7 gennaio 2003, ha proposto di adottare per Autostrade S.p.a., ai
fini  della  promozione  di un'offerta pubblica di acquisto residuale
sulle  azioni ordinarie emesse dalla predetta societa', una soglia di
possesso  superiore  al  90  per  cento  e  pari  al 92 per cento del
relativo capitale ordinario;
  Ritenuto  che  una percentuale di flottante per le azioni ordinarie
emesse  dalla  Autostrade S.p.a. pari all'8 per cento, corrispondente
ad  una  capitalizzazione,  calcolata sulla base dei prezzi ufficiali
rilevati  nel  periodo compreso tra il 1 maggio 2002 ed il 31 ottobre
2002,  pari  a  circa 792 milioni di euro, e' idonea ad assicurare un
regolare andamento delle negoziazioni;

                              Delibera

ai  sensi  dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  per  le  azioni  ordinarie  emesse  dalla  Autostrade  S.p.a. la
percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto e' elevata al
92 per cento.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
    Milano, 15 gennaio 2003
                                              Il Presidente: Spaventa