COMUNE DI SERIATE

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.28 del 4-2-2003)

    Il  comune  di  Seriate  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato il
5 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)   di  determinare  per  l'anno  2003  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili I.C.I. che sara' applicata in questo Comune
come segue:
      categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7: 5,75 per
mille;
      categoria  catastale  A/1  -  A/8 - A/9 - A/10 - A/11: 6,50 per
mille;
      abitazioni sfitte: 7,00 per mille;
      interventi  di  recupero  ad  abitazioni  secondarie  ai  sensi
dell'art.  31  comma  1  lettere  a)  - b) legge n. 457/1978 6,50 per
mille;
      categoria catastale B: 5,75 per mille;
      categoria  catastale  C1  non superiore a mq. 200 posseduto dal
titolare che vi svolge direttamente un'attivita' commerciale 5,75 per
mille;
      categoria  catastale  C: da C/1 a C/5 6,50 per mille e da C/6 a
C/7 5.75 per mille;
      categoria catastale D: 6,50 per mille;
      terreni: 6,50 per mille;
      aree edificabili: 6,50 per mille,
si  precisa  che  per  abitazioni sfitte si intendono i locali ad uso
abitativo  ricompresi nella categoria catastale A (ad eccezione della
categoria  A/10), per i quali non si possa dimostrare l'abitazione da
parte  dei  cittadini residenti o di soggetti locatari in possesso di
regolare  contratto di affitto stipulato nelle forme di legge, per un
periodo superiore ai sei mesi.
    Le  attivita'  commerciali  svolte  in  locali  appartenenti alla
categoria  catastale C1, che usufruiscono dell'aliquota agevolata del
5,75 per mille, sono quelle elencate nell'allegato A;
    2)   di   stabilire   le   seguenti   norme   ordinamentarie  per
l'applicazione   dell'I.C.I.   dal  1  gennaio  2002,  ai  sensi  del
regolamento  comunale  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili, come di seguito:
      a) determinazione diversificata delle aliquote;
      b) assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni non
locate,   delle  persone  anziane  o  disabili  che  acquisiscono  la
residenza  in  istituti di ricovero e similari o presso familiari che
provvedono ad accudirli;
      c) assimilazione  all'abitazione  principale  delle  abitazioni
concesse  in  uso gratuito ai genitori, ai figli, ai nonni, ai nipoti
di  nonni,  ai  fratelli,  alle  sorelle  a condizione che gli stessi
abbiano la residenza nell'immobile;
      d) assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati beati
con  contratto  registrato,  ad  un  soggetto  che  li  utilizzi come
abitazione principale;
      e) determinazione  della  base  imponibile  con  riferimento  a
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
      f)   riduzione  e  detrazione  d'imposta  che  per  l'esercizio
finanziario 2002 e' di Euro 103,29 (L. 200.000);
      g) riduzione  dell'imposta  al  50% per i fabbricati dichiarati
inagibili  od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno  durante  il  quale viene accertata la sussistenza
ditali condizioni;
      h) estensione  della normativa delle abitazioni principali alle
relative pertinenze;
      i) diversificazione  delle  detrazioni  d'imposta in rapporto a
situazioni  soggettive come evidenziato nell'allegato B) alle tabelle
contraddistinte dai numeri 1) e 2);
      j)  applicazione  delle  esenzioni  e  riduzioni  d'imposta  ai
terreni   agricoli  condotti  a  titolo  principale  direttamente  da
coltivatori   diretti  od  imprenditori  agricoli,  persone  fisiche,
iscritti  negli  appositi  elenchi  di cui all'art. 11 della legge n.
9/63  e  soggetti  al  corrispondente  obbligo dell'assicurazione per
invalidita',  vecchiaia  e  malattia;  la  cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
    (Omissis).

                                                           Allegato B
               CRITERI PER LA FRUIZIONE DELLA MAGGIORE
          DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
    Viene  riconosciuta  la  facolta'  di applicazione della maggiore
detrazione  d'imposta per abitazione principale qualora ricorrano per
il contribuente le seguenti contestuali condizioni:
      a) detrazione per fasce:
        prima fascia Euro 258,23 (L. 500.000);
        seconda fascia Euro 227,24 (L. 440.000);
        terza fascia Euro 196,25 (L. 380.000);
        quarta fascia Euro 165,27 (L. 320.000);
      quinta fascia Euro 134,28 (L. 260.000).
      b) abitazione ricompresa nelle seguenti categorie catastali:
        A/3 - A/4 - A/5 - A/6
    Le  categorie  A/2 - A/7 beneficiano delle detrazioni di cui alla
lettera a) qualora ricorra una delle condizioni previste alla lettera
d)
      c) unica proprieta' su tutto il territorio nazionale;
      d) situazioni particolari.
    I   limiti   di   reddito   vengono  aumentati  di  Euro  1032,61
(L. 2.000.000)  qualora, oltre alle condizioni sopraindicate, ricorra
una delle seguenti condizioni:
      1)  nuclei  familiari  con  presenza  di  portatori di handicap
(invalidita' superiore al 60%);
      2)    nuclei   familiari   con   capofamiglia   in   stato   di
disoccupazione;
      3)    nuclei   familiari   con   capofamiglia   in   stato   di
cassaintegrazione;
      4) famiglie monoreddito con piu' di quattro componenti.
              Modalita' di presentazione della domanda.
    La  domanda  e'  da  presentarsi a cura dell'interessato entro il
termine  del  31 maggio  2003,  a  pena di decadenza, corredata dalla
sottoindicata documentazione:
      denuncia  dei  redditi  dell'anno  precedente  (modello  730  -
modello unico - modello cud);
      attestazione   relativa   al  ricorrere  delle  condizioni  per
l'applicazione  dell'incremento  di  Euro 1032,61 (L. 2.000.000) alle
fasce di reddito;
      dichiarazione  I.C.I.  iniziale  e  successive  variazioni  (da
presentarsi  solo se non siano state presentate a medesimo titolo per
l'anno 2002 o qualora siano intervenute ulteriori variazioni rispetto
all'anno precedente).

          ---->  Vedere Tabella a pag. 29 della G.U.  <----