Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003(GU n.28 del 4-2-2003)
Il comune di Seriate (provincia di Bergamo) ha adottato il
5 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo Comune
come segue:
categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7: 5,75 per
mille;
categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 - A/10 - A/11: 6,50 per
mille;
abitazioni sfitte: 7,00 per mille;
interventi di recupero ad abitazioni secondarie ai sensi
dell'art. 31 comma 1 lettere a) - b) legge n. 457/1978 6,50 per
mille;
categoria catastale B: 5,75 per mille;
categoria catastale C1 non superiore a mq. 200 posseduto dal
titolare che vi svolge direttamente un'attivita' commerciale 5,75 per
mille;
categoria catastale C: da C/1 a C/5 6,50 per mille e da C/6 a
C/7 5.75 per mille;
categoria catastale D: 6,50 per mille;
terreni: 6,50 per mille;
aree edificabili: 6,50 per mille,
si precisa che per abitazioni sfitte si intendono i locali ad uso
abitativo ricompresi nella categoria catastale A (ad eccezione della
categoria A/10), per i quali non si possa dimostrare l'abitazione da
parte dei cittadini residenti o di soggetti locatari in possesso di
regolare contratto di affitto stipulato nelle forme di legge, per un
periodo superiore ai sei mesi.
Le attivita' commerciali svolte in locali appartenenti alla
categoria catastale C1, che usufruiscono dell'aliquota agevolata del
5,75 per mille, sono quelle elencate nell'allegato A;
2) di stabilire le seguenti norme ordinamentarie per
l'applicazione dell'I.C.I. dal 1 gennaio 2002, ai sensi del
regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili, come di seguito:
a) determinazione diversificata delle aliquote;
b) assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni non
locate, delle persone anziane o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero e similari o presso familiari che
provvedono ad accudirli;
c) assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni
concesse in uso gratuito ai genitori, ai figli, ai nonni, ai nipoti
di nonni, ai fratelli, alle sorelle a condizione che gli stessi
abbiano la residenza nell'immobile;
d) assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati beati
con contratto registrato, ad un soggetto che li utilizzi come
abitazione principale;
e) determinazione della base imponibile con riferimento a
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
f) riduzione e detrazione d'imposta che per l'esercizio
finanziario 2002 e' di Euro 103,29 (L. 200.000);
g) riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza
ditali condizioni;
h) estensione della normativa delle abitazioni principali alle
relative pertinenze;
i) diversificazione delle detrazioni d'imposta in rapporto a
situazioni soggettive come evidenziato nell'allegato B) alle tabelle
contraddistinte dai numeri 1) e 2);
j) applicazione delle esenzioni e riduzioni d'imposta ai
terreni agricoli condotti a titolo principale direttamente da
coltivatori diretti od imprenditori agricoli, persone fisiche,
iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della legge n.
9/63 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per
invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
Allegato B
CRITERI PER LA FRUIZIONE DELLA MAGGIORE
DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
Viene riconosciuta la facolta' di applicazione della maggiore
detrazione d'imposta per abitazione principale qualora ricorrano per
il contribuente le seguenti contestuali condizioni:
a) detrazione per fasce:
prima fascia Euro 258,23 (L. 500.000);
seconda fascia Euro 227,24 (L. 440.000);
terza fascia Euro 196,25 (L. 380.000);
quarta fascia Euro 165,27 (L. 320.000);
quinta fascia Euro 134,28 (L. 260.000).
b) abitazione ricompresa nelle seguenti categorie catastali:
A/3 - A/4 - A/5 - A/6
Le categorie A/2 - A/7 beneficiano delle detrazioni di cui alla
lettera a) qualora ricorra una delle condizioni previste alla lettera
d)
c) unica proprieta' su tutto il territorio nazionale;
d) situazioni particolari.
I limiti di reddito vengono aumentati di Euro 1032,61
(L. 2.000.000) qualora, oltre alle condizioni sopraindicate, ricorra
una delle seguenti condizioni:
1) nuclei familiari con presenza di portatori di handicap
(invalidita' superiore al 60%);
2) nuclei familiari con capofamiglia in stato di
disoccupazione;
3) nuclei familiari con capofamiglia in stato di
cassaintegrazione;
4) famiglie monoreddito con piu' di quattro componenti.
Modalita' di presentazione della domanda.
La domanda e' da presentarsi a cura dell'interessato entro il
termine del 31 maggio 2003, a pena di decadenza, corredata dalla
sottoindicata documentazione:
denuncia dei redditi dell'anno precedente (modello 730 -
modello unico - modello cud);
attestazione relativa al ricorrere delle condizioni per
l'applicazione dell'incremento di Euro 1032,61 (L. 2.000.000) alle
fasce di reddito;
dichiarazione I.C.I. iniziale e successive variazioni (da
presentarsi solo se non siano state presentate a medesimo titolo per
l'anno 2002 o qualora siano intervenute ulteriori variazioni rispetto
all'anno precedente).
----> Vedere Tabella a pag. 29 della G.U. <----