COMUNE DI TERAMO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.28 del 4-2-2003)

    Il  comune  di Teramo ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    Confermare  l'aliquota del 5 per mille, gia' stabilita per l'anno
2002,  in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di
Teramo,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  (art.  4  del  decreto  legge  n. 437/1997 convertito con
modificazioni nella legge n. 556/1996).
    Confermare   l'aliquota   del   5   per  mille  per  gli  alloggi
regolarmente  assegnati  in locazione semplice dall'Istituto autonomo
case popolari in quanto trattasi di Ente senza scopo di lucro (art. 6
comma   2   decreto  legislativo  n.  504\1992)  e  finalizzato  alla
costruzione  di  alloggi  per  i  cittadini  in condizioni economiche
svantaggiate.
    Considerare  direttamente  adibita  ad abitazione principale, con
aliquota  del 5 per mille, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,  a  condizione che la stessa non risulti locata (legge n.
662/1996 art. 3 comma 56).
    Confermare  l'aliquota  del 5 per mille in favore dei proprietari
che concedono immobili in locazione, con contratto registrato, a solo
titolo  di abitazione principale e sulla base degli accordi, definiti
in  sede  locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le
organizzazioni  dei  conduttori  maggiormente  rappresentative e tesi
alla  definizione  di  contratti  tipo  in  materia  di  locazione di
immobili  adibiti ad uso abitativo (legge n. 431/1998, art. 2 commi 3
e 4).
    Confermare  l'aliquota  del 3 per mille in favore dei proprietari
che  eseguono  interventi  volti  al  recupero  di unita' immobiliari
inagibili  o inabitabili oppure interventi finalizzati al recupero di
immobili  di  interesse  storico  o  architettonico  localizzati  nei
centri,  storici  ovvero  volti  alla  realizzazione di autorimesse o
posti   auto   anche   pertinenziali  o  all'utilizzo  di  sottotetti
disponendo,   comunque,   che  la  suddetta  aliquota  agevolata  sia
applicabile  limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti
interventi  e  per la durata massima di tre anni dalla data di inizio
dei lavori.
    Confermare  l'aliquota  del  7  per  mille  per  tutti  gli altri
immobili    e    le   relative   pertinenze   oggetto   di   imposta,
indipendentemente dall'uso cui sono destinati.
    Confermare  la  detrazione  d'imposta,  per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale, di Euro 144,61 (L. 280.000).
A.  Confermare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale di euro
175,60  per  i soggetti passivi, qui di seguito elencati, che versano
in situazioni di particolare disagio economico - sociale.
      Soggetto  passivo pensionato che alla data del 31 dicembre 2002
abbia compiuto sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo
familiare  anagrafico  composto  da  massimo due persone, entrambe di
eta'  pari  o  superiore  ai sessantacinque anni, a condizione che il
reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, percepito nel corso del 2002,
non  sia  superiore  a  Euro  6840,81  in  quanto solo, ovvero a Euro
10259,63  in  caso  di  appartenenza al nucleo familiare di cui sopra
(l'assegno  di  accompagnamento  non concorre alla determinazione del
reddito imponibile complessivo).
     Soggetto passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo
familiare  anagrafico  ove  siano  presenti, al 1 gennaio 2003, uno o
piu'  soggetti  portatori  di  handicap in situazioni che assumono la
connotazione  di  gravita'  di cui all'art. 3 legge quadro n. 104 del
5 febbraio  1992 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla
commissione  istituita  dalla  legge  n.  104/92 art. 4, con grado di
invalidita'  pari  al 100%, purche' non ospitati, nel corso dell'anno
2002,  in  modo  continuativo,  in strutture pubbliche o private ed a
condizione che il reddito imponibile annuo ai fini IRPEF del soggetto
passivo  e  dei  familiari  costituenti  l'intero  nucleo  familiare,
percepito  nel  corso  del  2002,  non  sia supenore ai limiti qui di
seguito indicati.


Componenti nucleo familiare anagrafico     Limite reddito annuo Euro
                    -                                  -
1 persona                                           6840,81
2 persone                                          10259,63
3 persone                                          12541,31
4 persone                                          14821,93

    oltre  quattro persone aggiungere Euro1140,32 per ogni componente
il nucleo.
      Soggetto  passivo  disoccupato  al  1  gennaio  2003  che, gia'
fruitore  della  Cassa  integrazione  guadagni  o della indennita' di
mobilita'   ai   sensi   delle  leggi  vigenti,  abbia  perduto  tali
provvidenze  nel  corso dell'anno 2002, con reddito complessivo annuo
imponibile  ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare, percepito nel
corso del 2002, non superiore a Euro 12541,31.

AMMETTERE  I  SOGGETTI  PASSIVI  DI  CUI AL PUNTO A) AL GODIMENTO DEL
BENEFICIO  IN  QUESTIONE  (Euro  175,60)  SOLO  QUALORA  RICORRANO LE
SEGUENTI CONDIZIONI
    Siano residenti nel comune di Teramo.
    I contribuenti che usufruiscono dell'agevolazione ed i componenti
il "nucleo familiare anagrafico" non devono possedere, sul territorio
nazionale  ed  estero,  a titolo di proprieta' od altro diritto reale
determinante l'insorgenza della soggettivita' passiva, altri immobili
oltre  l'abitazione  principale  con  eventuale,  relativa pertinenza
anche autonomamente iscritta in catasto.
    L'abitazione  principale  deve essere classificata nelle seguenti
categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6.