COMUNE DI VELLETRI

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.28 del 4-2-2003)

    Il  comune  di  Velletri  (provincia  di  Roma)  ha  adottato  il
10 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    Di  determinare  le aliquote dell'imposta Comunale sugli immobili
per l'anno 2003 come di seguito indicato:
      aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
      aliquota  ridotta  nella  misura  del  4,5 per mille, in favore
delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
      di  considerare parti integranti dell'abitazione principale del
soggetto  passivo  le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte
in catasto;
      di  applicare  l'aliquota  ridotta  prevista  per  l'abitazione
principale,  senza  la detrazione fissata per le medesime, anche alle
abitazioni  concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al
secondo   grado  e  che  nelle  stesse  hanno  stabilito  la  propria
residenza,  previa  presentazione  di  apposita  istanza prodotta dal
richiedente  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  regolamento per la
disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
      di  determinare  per l'anno 2003 a 103,291 euro l'importo della
detrazione  fissata  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo dall'art. 3, comma 55, della legge n.
662/1996   che   ha  sostituito  l'art.  8  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504;
      di   aumentare  la  detrazione  per  abitazione  principale  da
Euro 103,291  a  Euro  154,937  in favore delle seguenti categorie di
soggetti passivi:
        a) pensionati     sociali     che     hanno    compiuto    il
sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2002;
        b) soggetti  assistiti  dal  Comune  in  via continuativa nel
corso dell'anno 2003 per stati di indigenza;
      di  stabilire  che  l'applicazione del beneficio dell'ulteriore
detrazione  per l'abitazione principale debba essere subordinata alle
seguenti condizioni:
        a) il   soggetto   passivo,   come   nessun  altro  eventuale
componente  la  famiglia  deve  possedere altri immobili, su tutto il
territorio  nazionale,  diversi  dall'unita'  adibita  ad  abitazione
principale ed eventuale autorimessa di pertinenza;
      b) che   l'immobile   per   il   quale   si  intende  usufruire
della maggiore  detrazione non sia classificato nei gruppi catastali:
A/1  (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8
(abitazioni  in  ville),  A/9  (castelli,  palazzi di eminente pregio
artistico e storico);
        c) che  i  contribuenti  che intendono usufruire dei benefici
sopra   descritti,  debbano  presentare  apposita  autocertificazione
all'ufficio tributi entro la data del 30 giugno 2003.