DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002 

Proroga   dei   termini   dei   flussi   d'ingresso   dei  lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.
(GU n.25 del 31-1-2003)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato
con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale
delle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Visto  il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato,
emanato,  a  norma  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30 marzo 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
  Visti  gli  articoli  1,  2,  3  e 4 del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  data  15 ottobre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del 15 novembre 2002, con il quale sono
stati  definiti  i  flussi  di  ingresso  dei cittadini stranieri non
comunitari  residenti all'estero per l'anno 2002, rispettivamente per
le  categorie  dei lavoratori autonomi, dei dirigenti, dei lavoratori
di  origine  italiana residenti in Argentina e dei cittadini di Paesi
che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria;
  Considerato  che  presso le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane  in Argentina e' stato costituito l'apposito elenco previsto
dall'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15 ottobre 2002;
  Considerato  che  i  Paesi  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15 ottobre 2002, che hanno
sottoscritto  accordi  in materia migratoria, hanno gia' provveduto a
predisporre   liste  di  lavoratori  disponibili  a  svolgere  lavoro
subordinato in Italia;
  Ritenuto  che  il  termine  del  31  dicembre  2002,  utile  per la
finalizzazione  dei  rapporti  di  lavoro  in parola, non consente il
completo  e tempestivo raggiungimento degli obiettivi di integrazione
del  fabbisogno di manodopera di cui al citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  le  finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, il
termine del 31 dicembre 2002 e' prorogato al 31 marzo 2003.
    Roma, 20 dicembre 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 1, foglio n. 133