COMUNE DI BONATE SOPRA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.41 del 19-2-2003)

    Il  comune  di Bonate Sopra (provincia di Bergamo) ha adottato il
27 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003.
    (Omissis).
    Di  stabilire, per l'anno 2003, le seguenti aliquote e detrazioni
per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
      4,7   per   mille   per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale;
      6   per   mille   per   gli  immobili  diversi  dall'abitazione
principale,  in  conformita'  a quanto previsto dall'art. 6, comma 2,
del  decreto  legislativo  n.  504/1992, come sostituito dall'art. 3,
comma 53, della legge n. 662/1996.
    2.  Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662.
    3.  L'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati
inagibili  od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione.  In  alternativa  il  contribuente  ha  la facolta' di
presentare  dichiarazione  sostitutiva nella quale deve dichiarare la
data  d'inizio  delle  condizioni  che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile e' comunque utilizzato.
    Il  comune  puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare
la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente.
    4.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,29, rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni  di cui al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
    La   detrazione   applicata   alle   abitazioni   principali   e'
applicabile,  nella  stessa misura, anche alle abitazioni concesse in
uso  gratuito  a  parenti in linea retta/collaterale fino al 2o grado
(genitori-figlifratelli-nonni-nipoti),      rimanendo     applicabile
l'aliquota ordinaria.
    Per poter usufruire di tale agevolazione e' necessario presentare
apposita richiesta all'ufficio tributi del comune;
    5.   Viene   considerata   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  e  disabili  che  acquistano  la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).