MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 gennaio 2003 

Riconoscimento alla sig.ra Iordanidou Anna di titolo di studio estero
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di psicologo.
(GU n.36 del 13-2-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi "ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Iordanidou  Anna,  nata  a  Serres
(Grecia)  il 24 luglio 1973, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del  titolo professionale di psicologa, conseguito in
Grecia  ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione
di psicologo;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
"Laurea in psicologia" conseguito presso l'Universita' degli studi di
Padova   in  data  3  luglio  2001,  e  della  relativa  omologazione
rilasciata  con delibera del "Centro Universitario del riconoscimento
degli  studi dall'estero", della Repubblica greca, in data 30 gennaio
2002;
  Considerato  che  la  richiedente  e'  in  possesso  della "licenza
d'esercizio   della   professione   di  psicologo"  rilasciata  dalla
"Direzione  sanitaria  della Circoscrizione prefettizia di Kavala" in
data 24 maggio 2002;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 25 ottobre 2002;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo  e  che  pertanto  non  appare  necessario
applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Alla sig.ra Iordanidou Anna, nata a Serres (Grecia) 24 luglio 1973,
cittadina  greca,  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 31 gennaio 2003
                                          Il direttore generale: Mele