UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 27 gennaio 2003 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.41 del 19-2-2003)

                             IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di "Tor Vergata"" emanato con
decreto  rettorale  del  10  marzo  1998 e pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;
  Viste  le  delibere  del  Senato accademico del 22 ottobre 2002 che
modificano gli articoli 33 e 82 dello statuto d'Ateneo;
  Considerato  che  le  delibere  in  parola  sono  state  inviate al
M.I.U.R. in data 3 dicembre 2002;
  Vista la nota del M.I.U.R del 12 dicembre 2002;
  A rettifica del decreto rettorale n. 3699 del 23 dicembre 2002;
                              Decreta:
  Gli articoli 33 e 82 dello statuto sono cosi' modificati:
                              Art. 33.
             Consigli dei Corsi di studio: composizione
  1. Il Consiglio del Corso di studio e' costituito:
    a)  dai  docenti  di  ruolo  dell'Ateneo  che  siano  titolari di
insegnamenti  ufficiali  impartiti  nel Corso o di altre attivita' di
insegnamento  esplicitamente  previste dall'ordinamento curriculare e
attribuite con delibera dell'organo competente;
    b)  da  3  rappresentanti  dei  ricercatori  che  svolgono  altre
attivita' didattiche nel corso stesso, previa opzione per il Corso di
studio ai fini dell'elettorato;
    c)  da  un  numero  di  rappresentanti degli studenti iscritti al
Corso  di  studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a) e
b);  tali  rappresentanti  sono  eletti per due anni accademici dagli
studenti iscritti al Corso di studio.
  2.  I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in piu'
Corsi  di  studio  di  pari  livello  optano, all'inizio di ogni anno
accademico,   per   uno   dei   Corsi  di  studio  predetti.  Possono
partecipare,  altresi', con voto consultivo, ai Consigli dei restanti
Corsi di studio. L'incompatibilita' di cui al presente comma non vale
per le Scuole di specializzazione.
  3.  Nel  caso  di  anticipata  cessazione  di un rappresentante dei
ricercatori  o  di  un  rappresentante  degli studenti, per portare a
termine  il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della
rispettiva categoria.
  4.  Alle  sedute  del  Consiglio  partecipano,  senza  che  la loro
presenza  concorra  alla formazione del numero legale e senza diritto
di voto, i docenti esterni.
                              Art. 82.
     Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche
  1.  L'efficacia  delle elezioni e delle designazioni e' subordinata
all'accettazione dell'interessato.
  2. Qualora la titolarita' di una carica accademica sia riservata ai
docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovra' essere compiuta non
oltre il momento dell'accettazione della carica stessa.
  3.  Non si puo' essere simultaneamente titolari di due, o piu', dei
seguenti uffici:
    Presidente  del  Corso  di  laurea,  direttore  del Dipartimento,
Preside  di  facolta',  Prorettore  vicario  e  Rettore. E' possibile
essere  contemporaneamente  Presidente  di  due  Corsi  di  laurea di
diverso livello.
  4. Nessuno studente, nell'arco della propria carriera universitaria
puo' ricoprire, complessivamente, ruoli di rappresentanza studentesca
per  piu' di quattro mandati elettivi, anche in caso di rinuncia agli
studi o re-iscrizione.
  5.  I  rappresentanti  degli  studenti  che  conseguano  la  laurea
triennale decadono dal mandato il centoventesimo giorno successivo al
conseguimento  della  laurea  stessa, a meno che, entro tale termine,
non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'Ateneo.
  6.  Per  i rappresentanti degli studenti l'anzianita' accademica si
intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Universita' di
Roma "Tor Vergata".
  6.-bis.   Gli  studenti  iscritti  ai  dottorati  di  ricerca  sono
equiparati, nei termini di elettorato attivo e passivo, agli iscritti
ai corsi di laurea e laurea specialistica. Per il passaggio dai corsi
di  laurea  al  dottorato di ricerca si applicano le stesse modalita'
previste dal comma 5.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 gennaio 2003
                                            Il Rettore: Finazzi Agro'