AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 5 febbraio 2003 

Segnalazione  di procedura di gara irregolare indetta dalla provincia
di  Ancona  -  Bando di gara per pubblico incanto per l'appalto della
progettazione  esecutiva  delle  strutture  e  degli  impianti  e per
l'esecuzione   dei   lavori   di   realizzazione   della  nuova  sede
dell'Istituto di Stato alberghiero di Loreto. (Deliberazione n. 22).
(GU n.45 del 24-2-2003)

                    IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA
                         SUI LAVORI PUBBLICI

  Vista  la legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  generale  sui lavori pubblici approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
  Vista la relazione redatta dal Servizio ispettivo;
Considerato in fatto:
  L'esposto in argomento riguarda un bando di gara avente per oggetto
la  progettazione  esecutiva  delle  strutture  e degli impianti e la
esecuzione   dei   lavori  relativi  alla  nuova  sede  dell'Istituto
alberghiero  di  Loreto  bandito  dall'amministrazione provinciale di
Ancona  sulla  base di un progetto definitivo approvato nel settembre
2002.
  Il  sistema  di  realizzazione  del  lavoro  pubblico utilizzato e'
quello  dell'appalto  integrato,  regolato  dall'art.  19,  comma  1,
lettera  b),  come  integrato dalla legge n. 166/2002, con scelta del
contraente  mediante  pubblico incanto con criterio di aggiudicazione
basato   sul   prezzo   piu'   basso   determinato  mediante  ribasso
sull'importo   dei   lavori   posto   a   base   di   gara   pari  ad
Euro 4.467.071.071,99,  esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso   pari  ad  Euro 102.134,50.  L'importo  della  progettazione
esecutiva, non soggetto a ribasso, risulta pari ad Euro 38.335,71.
  Il  bando di gara prevede, quali requisiti specifici comprovanti la
qualificazione  per la prestazione di progettazione e costruzione, il
possesso  di  attestazioni,  rilasciate  da SOA autorizzate, relative
alle  categorie  OS3,  OS21,  OS28  ed  OS30  per classifiche pari ai
relativi importi ovvero, per i concorrenti non in possesso di tutte o
parte  delle  attestazioni,  il  possesso  dei requisiti, da parte di
progettista  individuato  in  sede  di  offerta  ovvero  associato al
concorrente,  rappresentati  dall'aver eseguito negli ultimi tre anni
almeno  un  progetto  equivalente  riguardante  lavori  riferibili  a
ciascuna delle quattro categorie specializzate menzionate per importi
almeno pari a quelli previsti nel lavoro in oggetto.
  L'importo  complessivo dei lavori risulta essere cosi' distinto per
categorie:
    OG1 (prevalente) Euro 1.670.014,36;
    OS3 (scorporabile) Euro 171.575,62;
    OS21 (scorporabile) Euro 249.840,55;
    OS28 (scorporabile) Euro 325.473,16;
    OS30 (scorporabile) Euro 341.086,52;
    OS6 (scorporabile) Euro 1.011.437,49;
    OS7 (scorporabile) Euro 544.349,26;
    OS8 (scorporabile) Euro 181.556,91;
    OS4 (non scorporabile) Euro 53.072,62.
  L'esponente  contesta  due  passaggi  della procedura di appalto in
argomento riferibili in prima istanza alla ammissibilita' del ricorso
allo   strumento   dell'appalto   integrato,  considerata  la  natura
specifica dei lavori che evidenzierebbe una componente tecnologica ed
impiantistica  di incidenza inferiore al 60% previsto dalla norma, ed
in  subordine,  qualora  ritenuta  ammissibile la procedura prescelta
dall'amministrazione,  i  requisiti  di  qualificazione  previsti nel
bando per la prestazione di progettazione e costruzione laddove viene
chiesto  ai concorrenti di dimostrare il possesso, oltre ai requisiti
per la esecuzione per la categoria prevalente OG1 classifica V, anche
della  qualificazione  per prestazione di progettazione e costruzione
relative  alle categorie OS3, OS21, OS28 ed OS30 per classifiche pari
ai relativi importi.
  L'ANCE  sostiene  che  in  base  a  quanto  disposto  dal  comma 7,
dell'art. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
per   la  qualificazione  necessaria  a  realizzare  lavori  pubblici
affidati in appalto integrato, il requisito dell'idoneita' tecnica e'
dimostrato  dalla  presenza  di  uno  staff  tecnico  di  laureati  e
diplomati  e  che  pertanto  la qualificazione per la progettazione e
costruzione  e'  svincolata  dal possesso delle relative categorie di
esecuzione  dei lavori del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000  essendo  subordinata alla sola presenza di uno staff tecnico
adeguato.   Nel   caso   in   esame,  ammontando  la  prestazione  di
progettazione a Euro 38.335,71, non sussisterebbero le condizioni per
richiedere   ai   ricorrenti,   in   possesso   dell'attestazione  di
progettazione e costruzione, i requisiti di cui all'art. 63, comma 1,
lettera  o), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
come  risulterebbe  confermato  nel  punto G) della determinazione di
questa Autorita' n. 27 del 16 ottobre 2002.
  L'esame  della  documentazione  acquisita  in  fase  istruttoria ha
evidenziato quanto segue:
Motivazioni che hanno condotto all'appalto integrato.
  La   stazione  appaltante  ha  ritenuto  di  poter  ricorrere  allo
strumento     dell'appalto     integrato     ravvisando    specifiche
caratteristiche di complessita' nell'opera in progetto quali:
    1) esigenza di impianti particolarmente sofisticati per garantire
prestazioni  di  eccellenza  all'opera  (impianti  di  sicurezza,  di
illuminazione,   di   riscaldamento,   di   trasmissione  di  energia
elettrica);
    2) elevata qualita' ambientale mediante previsione di impianti di
ricambio d'aria e di difesa dall'irraggiamento solare diretto;
    3)  adozione di accorgimenti volti a contenere i costi energetici
mediante  utilizzazione  di materiali con particolari caratteristiche
di  isolamento termico (polistirene e calcestruzzo cellulare anziche'
murature   a   cassetta   tradizionali)   e   pannelli   solari   per
l'approvvigionamento di acqua calda;
    4)  adozione  di materiali biocompatibili con elevate prestazioni
di isolamento dall'umidita';
    5)  strutture in elevazione rispondenti ai requisiti previsti per
una  zona  sismica  di  II categoria quale e' classificato il sito in
esame;
    6)  strutture  in  fondazione, che oltre a rispondere a requisiti
antisismici,  consentono  l'efficace  trasferimento  dei  carichi  al
terreno   che   presenta   caratteristiche   geotecniche  scarse  con
necessita' di realizzare drenaggi profondi.
  L'amministrazione  dichiara,  facendo  riferimento alle definizioni
dell'art.  2,  lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999  che  individua  peculiarita' delle opere ed impianti di
speciale  complessita'  o  di  particolare  rilevanza sotto l'aspetto
tecnologico secondo le definizioni contenute negli articoli 17, commi
4 e 13, art. 20, comma 4 ed art. 28, comma 7, della legge quadro, che
le  categorie  e  le  classi  riferibili  alla componente tecnologica
dell'opera in esame sono le seguenti:
Art.  2,  lettera  h),  punto  1  (utilizzo di materiali e componenti
innovativi).

          ---->  Vedere Tabella a pag. 48 della G.U.  <----

Art.  2,  lettera  h),  punto  3 (esecuzione in luoghi che presentano
particolari   problematiche  geotecniche,  idrauliche,  geologiche  e
ambientali)

=====================================================================
             |             |Tipologia    |             |
Categoria (ex|             |opere di     |             |Incidenza
D.P.R. n.    |Descrizione  |contenuto    |Importo in   |percentuale
34/2000)     |categoria    |tecnologico  |euro         |su totale
=====================================================================
             |             |Struttura in |             |
             |             |c.a.         |             |
             |             |antisismica, |             |
             |             |giunti       |             |
             |Edifici      |antisismici e|             |
             |civili ed    |trincee      |             |
OG1          |industriali  |drenanti     |1.180.043,12 |25,82%
---------------------------------------------------------------------
             |Opere        |             |             |
             |strutturali  |Fondazioni su|             |
OS21         |speciali     |pali         |249.840,55   |5,47%

  Secondo   le   precedenti   valutazioni   condotte  dalla  stazione
appaltante la componente tecnologica presente nell'opera, presentando
un'incidenza  superiore  al  60%  prevista  dalla  normativa vigente,
consentirebbe  il ricorso alla procedura di appalto integrato secondo
le  previsioni  dell'art. 19, comma 1, lettera b), come modificato ed
integrato dalla legge n. 166/2002.
Qualificazione richiesta ai partecipanti relativamente alle categorie
OS3, OS21, OS28 ed OS30.
  La  stazione  appaltante  evidenzia come la progettazione esecutiva
richiesta  risulti  limitata  alle  sole  categorie OS3-classifica I,
OS21-classifica  I,  OS28-classifica II  ed  OS30-classifica II e che
pertanto  sono  state  richieste le qualificazioni per prestazioni di
progettazione  per  le  suddette  quattro  categorie interpretando la
disposizione   formulata   dall'art.  3,  comma  1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000 che recita "... le imprese
sono  qualificate ... per prestazioni di progettazione e costruzione,
e  classificate  nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo
gli importi di cui al comma 4" ritenendo che il legislatore ha inteso
richiedere,  riferendo  l'attestazione di qualificazione a specifiche
categorie  di  lavorazioni, che l'impresa sia in grado congiuntamente
di progettare e costruire dette lavorazioni.
Considerato in diritto:
  Nel  merito  dei  due  aspetti del bando oggetto di segnalazione si
rileva quanto segue:
Ammissibilita'  delle  condizioni  per  il  ricorso alla procedura di
appalto integrato.
  Preliminarmente  si  osserva  che  il  riferimento richiamato dalla
stazione appaltante all'art. 2, lettera h) del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 554/1999 per definire le categorie e classifiche
delle  opere  che  possono  ritenersi  di  particolare complessita' e
rilevanza  dal  punto di vista tecnologico non e' riconducibile dalla
norma  alle previsioni dell'art. 19, comma 1, lettera b), della legge
quadro, regolante la procedura di appalto integrato, ma espressamente
a  quelle  dell'art.  17,  commi  4  e  13,  dell'art.  20, comma 4 e
dell'art. 28, comma 7, della medesima legge. Tali norme prevedono, in
caso  di  opere ricadenti nella definizione data dall'art. 2, lettera
h),  del  regolamento, il ricorso a progetti integrali (comma 4, art.
17),  richiedenti pluralita' di competenze professionali in relazione
alla  complessitadell'opera,  a  concorsi  di progettazione e di idee
(comma  13,  art.  17),  alla procedura di appalto concorso (comma 4,
art.  20),  ed  in  ultimo  l'obbligatorieta'  del  collaudo per tali
tipologie  di  opere  (comma  7,  art.  28).  In  buona  sostanza  la
ricorrenza  di  opere con tali caratteristiche fornisce alla stazione
appaltante  la  possibilita'  di  ricorrere  a qualificati contributi
professionali  esterni  nelle  fasi  di  progettazione, precedenti la
progettazione   esecutiva,  nelle  quali  devono  essere  confrontate
soluzioni  alternative,  che,  nel  caso di opere complesse, non puo'
prescindere   dal  contributo  in  termini  di  know-how  tecnologico
acquisibile   dagli   operatori  del  settore  mediante  il  relativo
coinvolgimento   nelle   fasi   delle   scelte   propedeutiche   alla
progettazione esecutiva.
  La   norma   prevede   invece  il  ricorso  all'appalto  integrato,
consistente  nella  progettazione  esecutiva  e  nella esecuzione dei
lavori,   nel   caso  in  cui  i  lavori  presentino  una  componente
tecnologica  o  impiantistica  incidente  per piu' del 60% del valore
dell'opera.  In tale ricorrenza la stazione appaltante puo' procedere
a  gara  d'appalto  sulla  base  del  progetto definitivo richiedendo
all'aggiudicatario  il  progetto  esecutivo  dell'opera e la relativa
realizzazione  (art.  19,  comma  1,  lettere b) e b-bis) della legge
quadro come integrata dalla legge n. 166/2002).
  Nel  caso  in  esame  si rileva innanzitutto come formalmente venga
richiesta  nel  bando  la  progettazione  esecutiva delle strutture e
degli   impianti,   che   dovrebbe   pertanto  ritenersi  completa  e
comprendente  tutte  le  categorie  di  lavoro previste nell'appalto,
mentre  la  qualificazione  per  prestazione  di  progettazione viene
richiesta  esclusivamente  per quattro categorie specializzate il cui
importo presenta un'incidenza del 23,8% rispetto al costo complessivo
dell'opera.  Sulla stessa base viene stimato l'importo dei servizi di
progettazione  che  assume  pertanto  un  valore  limitato rispetto a
quello  che  si renderebbe necessario per una progettazione esecutiva
completa delle strutture e degli impianti.
  Si  deve  pertanto  constatare  come  la  stazione appaltante abbia
ritenuto necessario acquisire la progettazione esecutiva, e quindi le
relative  qualificazioni,  delle sole opere rientranti nelle suddette
categorie  che  riguardano  esclusivamente  l'impianto  antincendio e
idricosanitario  (importo  completo OS3), le fondazioni su pali (OS21
importo completo), l'impianto termico e pannelli solari (OS28 importo
completo)  e  l'impianto  elettrico  (importo  completo  OS30).  Tale
circostanza  appare  del tutto anomala nel momento in cui il progetto
posto  a  base  di  gara,  precedentemente  approvato, costituito dal
progetto   definitivo-esecutivo   architettonico   e   dal   progetto
definitivo delle strutture e degli impianti, necessita del successivo
sviluppo  progettuale  esecutivo delle strutture e degli impianti. La
completezza  della  progettazione  esecutiva  risponderebbe  infatti,
oltre  al principio di unitarieta' e completezza fissato dalle norme,
anche  alla  necessita'  di  integrazione  specialistica  delle varie
categorie  di  lavoro  delle  quali  e' costituita l'opera, principio
peraltro  invocato  dalla stessa stazione appaltante per giustificare
il   ricorso   all'appalto   integrato   (elevata   complessita'   di
funzionamento  d'uso  o  necessita' di elevate prestazioni per quanto
riguardala   funzionalita',  data  dalla  coesistenza  di  molteplici
dotazioni  impiantistiche  -  rif.  art.  2,  lettera h), punto 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
  Si  deve ritenere quindi che l'amministrazione abbia effettuato una
parzializzazione   arbitraria   della  prestazione  di  progettazione
esecutiva dell'opera in difformita' ai principi dettati dalle norme e
dalla tecnica.
  Circa  la  ricorrenza  delle  condizioni per il ricorso all'appalto
integrato  si  osserva  nel  merito  delle  motivazioni addotte dalla
stazione  appaltante che l'incidenza della componente impiantistica e
tecnologica  assume un valore superiore al 60% unicamente per effetto
del  consistente  contributo  dato  dalle  strutture in elevazione da
realizzare in zona sismica di seconda categoria quale quella in esame
(incidenza  della categoria pari a circa il 25%). L'esame del computo
metrico  evidenzia  come  le  voci  di  prezzo considerate riguardino
essenzialmente calcestruzzi, acciai e casseforme che devono ritenersi
sicuramente lavorazioni di tipo ordinario, non presentando necessita'
di   particolari   tecnologie,   ma  esclusivamente  una  qualificata
progettazione   esecutiva   ed   una  corretta  esecuzione  da  parte
dell'appaltatore  con  un qualificato controllo delle caratteristiche
dei  materiali  e  della  posa  in opera da parte della direzione dei
lavori.
  Appare   evidente   come   senza   tale  contributo  la  componente
impiantistica   e   tecnologica   si  riduca  notevolmente  ponendosi
ampiamente  al  di sotto della soglia fissata dalla norma (35% contro
il 60%) per il ricorso all'appalto integrato.
  Secondariamente  appaiono  improprie  le classificazioni di elevato
contenuto  tecnologico  dato ad alcune finiture ed alle fondazioni su
pali  in considerazione del fatto che esse presentano caratteristiche
ormai  divenute ordinarie circostanza questa confermata dal fatto che
esse  non  sono  incluse nella prestazione di progettazione esecutiva
richiesta  (la  mancata richiesta pare corroborata dalla esistenza di
un  progetto architettonico esecutivo approvato nel quale le finiture
vengono generalmente ricomprese).
  Alla  luce  di quanto osservato appare difforme dalle previsioni di
legge  la  scelta  dell'amministrazione  di  ricorrere allo strumento
dell'appalto  integrato  non  ravvisando nelle motivazioni addotte la
ricorrenza delle condizioni previste dalle norme.
Qualificazione richiesta ai partecipanti relativamente alle categorie
OS3, OS21, OS28 ed OS30.
  Si  rileva  preliminarmente  che  venendo meno le condizioni per il
ricorso all'appalto integrato la questione non risulta nella sostanza
rilevante  ma appare comunque opportuno formulare una interpretazione
di tale aspetto subordinato evidenziato nella segnalazione.
  A  tal proposito si osserva che il quesito trova risposta in quanto
recentemente  indicato  da questa Autorita' con determinazioni del 16
ottobre  2002,  n.  27  e  del 18 dicembre 2002, n. 31 nelle quali ha
fornito   i   necessari   chiarimenti   in   ordine   al  sistema  di
qualificazione, al divieto di subappalto e all'appalto integrato alla
luce  delle  modifiche  introdotte  dalla  recente  legge n. 166/2002
determinando che:
    la  disposizione  di  legge  comporta  che  la qualificazione per
progettazione  ed  esecuzione in una certa categoria e classifica non
fornisce   alcuna   attestazione  di  aver  espletato  in  precedenza
l'attivita'  di  progettazione  nella  specifica  o  nelle specifiche
categorie  che  costituiscono l'intervento cui si riferisce l'appalto
integrato;
    in  relazione  a  tali limiti il legislatore ha introdotto con la
legge  n.  166/2002  il  comma  1-ter, all'art. 19 della legge quadro
contenente  una  specifica disciplina relativa alla partecipazione di
imprese  ad  appalti  integrati.  In  tal  senso  ha precisato che la
partecipazione  alla  gara  e'  subordinata  al possesso di requisiti
progettuali  previsti  nel  bando  di  gara  oppure dell'avvalersi di
progettisti  indicati  nell'offerta  o  associati  precisando  che  i
requisiti  da  richiedere  al  progettista  (impresa o professionista
associato)  sono  quelli  previsti  al  titolo  IV  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 554/1999.
  Per  effetto  delle  due  preliminari  condizioni  si deve ritenere
pertanto  che  risulti  discriminante,  al fine della definizione dei
requisiti  da  richiedere,  il  superamento  o  meno  della soglia di
Euro 100.000 per i servizi di progettazione con conseguenza che al di
sopra   di   tale   soglia   debbono  essere  richiesti,  oltre  alla
qualificazione   di   progettazione   e  costruzione,  gli  specifici
requisiti  fissati  dal  titolo IV, capo V del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 caratterizzati per le categorie e classi
di  importo previsti in progetto, mentre al di sotto il solo possesso
di  qualificazione  di  progettazione  e  costruzione  deve ritenersi
condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alla gara.
  Nel  caso  in  esame, risultando l'importo inferiore alla soglia di
Euro 100.000,  dovrebbe  pertanto  essere richiesta ai concorrenti la
semplice   attestazione   di   qualificazione   per  progettazione  e
costruzione.
  In base a quanto sopra considerato.
  Il Consiglio:
    accerta  che  per  i  motivi  esposti nei precedenti considerato,
l'Ente,  nell'ambito  della procedura in argomento, non ha operato in
conformita'  delle  norme sancite dall'art. 19, comma 1, lettere b) e
b-bis)  della legge n. 109/1994 come modificata dall'art. 7, comma 6,
lettera  l)  della  legge  n.  166/2002, regolanti i requisiti per il
ricorso alla procedura di appalto integrato;
    invita  l'Amministrazione  a  riconsiderare la procedura adottata
alla  luce  dei  rilievi formulati con richiesta di informativa sulle
conseguenti determinazioni assunte nel termine di trenta giorni;
    manda al Servizio ispettivo per le comunicazioni di rito.
    Roma, 5 febbraio 2003
                                                 Il presidente: Garri