MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2003 

Decadenze  dall'assegnazione  delle  concessioni  per l'esercizio del
gioco  del Bingo relative alla provincia di Napoli, di cui al decreto
11  luglio  2001  e  successive  modificazioni  ed individuazione dei
soggetti subentranti.
(GU n.43 del 21-2-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;
  Vista  la  direttiva  del Ministro delle finanze 12 settembre 2000,
con  la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco del
Bingo  e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
  Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  foglio  delle inserzioni n. 278 del 28 novembre
2000,  per  l'assegnazione  di  800 concessioni per la gestione delle
sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  16  novembre 2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11  luglio  2001  concernente  la
graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al
gioco del Bingo e successive modificazioni;
  Considerato   che  i  soggetti  indicati  nella  graduatoria  delle
concessioni  sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate
e  funzionanti  per  il  collaudo da parte dell'Amministrazione entro
centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione
e,  quindi,  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto   stesso  e  che  tali  termini  sono  stati  prorogati  alle
condizioni  stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;
  Considerato  che  per  i  soggetti  della graduatoria relativa alla
provincia  di  Napoli  detti termini sono scaduti, tenuto anche conto
della   sospensione   degli   stessi  per  effetto  di  provvedimenti
giurisdizionali  (ordinanza  del  T.A.R.  Campania  n. 4022/2001, poi
annullata   con  ordinanza  del  Consiglio  di  Stato  n.  328/2002),
sospensione  comunicata dall'Amministrazione direttamente ai soggetti
medesimi;
  Considerato  che  alcuni soggetti assegnatari delle concessioni per
la  provincia  di Napoli, non avendo richiesto, entro la scadenza dei
termini  di  cui  sopra,  l'esecuzione  da parte dell'Amministrazione
delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del
Bingo,  sono  decaduti dall'assegnazione delle concessioni stesse, ai
sensi  e per gli effetti della citata disciplina vigente in materia e
che,  pertanto,  occorre procedere all'assegnazione delle concessioni
ai    concorrenti    collocati   in   graduatoria   nelle   posizioni
progressivamente piu' favorevoli;
  Visti  gli  atti  istruttori concernenti l'accertamento del mancato
rispetto  dei  suddetti  termini  da  parte  delle  seguenti societa'
assegnatarie  nella provincia di Napoli: Europlay S.r.l. (plico 671),
Bingo  Giochi  S.r.l. (plico 1283), C.G.A. Invest S.n.c. (plico 783),
Partenopea Bingo S.r.l. (plico 691); Betting Effe S.r.l. (plico 785),
Cinema  Teatro  Pierrot S.r.l. (plico 1331), Bingomania S.r.l. (plico
478) e Giochi e Scommesse di Silvana Maddaloni S.n.c. (plico 412);
  Viste  le  note  con  le quali e' stato comunicato a ciascuna delle
predette  societa',  ai  sensi e per gli effetti della legge 7 agosto
1990,  n.  241, l'avvio del procedimento di decadenza per i suesposti
motivi;
  Considerato  che quanto eccepito e dedotto, da parte delle societa'
Betting Effe S.r.l. e Giochi e Scommesse di Silvana Maddaloni S.n.c.,
in  merito  agli  avviati  procedimenti di decadenza non puo' trovare
accoglimento,  in  quanto l'Amministrazione ha comunicato formalmente
alle societa' di cui trattasi che i termini per l'approntamento delle
sale  al  collaudo  rimanevano  sospesi  per  effetto dell'emanazione
dell'ordinanza  del  T.A.R. Campania n. 4022/2001 e, successivamente,
ha  parimenti  comunicato  che gli stessi riprendevano a decorrere, a
seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 328/2002, dalla data
di  ricevimento  dei  provvedimenti,  in data 1 marzo 2002, inviati a
tutte le societa' interessate;
  Considerato  che i ripetuti provvedimenti in data 1 marzo 2002 sono
stati  emanati  anche  alla  luce  dell'ordinanza n. 6525/2001 con la
quale  il  Consiglio di Stato, sospendendo l'efficacia della sentenza
n.  4784/2001  del  T.A.R.  Campania,  ha  affermato  che  non poteva
disporsi  l'annullamento  integrale della graduatoria, ma soltanto il
riesame del progetto presentato dalla ricorrente;
  Ritenuto inoltre che, laddove dovessero essere accolte le eccezioni
sollevate  dalle  predette societa', i termini di approntamento delle
sale  al collaudo dovrebbero ritenersi ancor oggi sospesi per effetto
dell'emanazione   di  altre  sentenze  di  accoglimento  dei  ricorsi
proposti  da  altre societa' avverso la graduatoria di Napoli, la cui
esecutorieta' a tutt'oggi non risulta sospesa;
  Considerato  peraltro  che quest'ultima tesi interpretativa sarebbe
in  contrasto  sia  con quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nella
citata   ordinanza   n.   6525/2001,  sia  con  l'interesse  erariale
all'apertura  delle sale nei termini previsti dalla vigente normativa
in  materia,  nonche'  con  la  tutela  dei  controinteressati  che -
comunque usufruendo del suddetto periodo di sospensione dei termini -
o hanno rispettato gli originari centocinquanta giorni prescritti per
l'approntamento  delle  sale al collaudo o, avendo chiesto la proroga
prevista  dal  richiamato art. 52, comma 48, della legge n. 448/2001,
hanno corrisposto la "penale" ivi stabilita;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Nell'elenco  di seguito riportato sono indicati i soggetti che,
per  i  motivi  indicati  in  premessa, non avendo richiesto entro la
scadenza    dei    termini    stabiliti,    l'esecuzione   da   parte
dell'Amministrazione,  delle operazioni di collaudo delle sale per la
gestione  del gioco del Bingo di cui sono risultati assegnatari, sono
decaduti  dalla  graduatoria  delle  concessioni  del  Bingo  per  la
provincia  di Napoli, di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001 e
successive modificazioni.

Provincia di Napoli.

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Plico|                Mittente                |      Ubicazione
=====================================================================
671  | Europlay S.r.l.                        | Napoli
---------------------------------------------------------------------
1283 | Bingo Giochi S.r.l.                    | Villaricca
---------------------------------------------------------------------
783  | C.G.A. Invest S.n.c.                   | San Giorgio a Cremano
---------------------------------------------------------------------
691  | Partenopea Bingo S.r.l.                | Napoli
---------------------------------------------------------------------
785  | Betting Effe S.r.l.                    | Napoli
---------------------------------------------------------------------
1331 | Cinema Teatro Pierrot S.r.l.           | Napoli
---------------------------------------------------------------------
478  | Bingomania S.r.l.                      | Saviano
---------------------------------------------------------------------
     | Giochi e Scommesse di Silvana Maddaloni|
412  |S.n.c                                   | Napoli

  2.  Nell'elenco  di  seguito riportato sono indicati i soggetti che
risultano   assegnatari  delle  concessioni  in  luogo  dei  soggetti
indicati  al  comma  1, in quanto collocati, nella graduatoria per la
provincia   di   Napoli,   nelle   posizioni   progressivamente  piu'
favorevoli.

Provincia di Napoli.

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Plico |              Mittente              |       Ubicazione
=====================================================================
736   | Fico Giovanni                      | Casalnuovo di Napoli
820   | Ieffegi S.r.l.                     | Sant'Anastasia
1228  | Partenopea Bingo S.r.l.            | Napoli
700   | Ottone Daniele                     | Castellammare di Stabia
357   | Nainti' S.r.l.                     | San Giorgio a Cremano
297   | Nuova Promoclub S.r.l.             | Napoli
1060  | Bingo Congressi                    | Castellammare di Stabia
1000  | P.G.S. di Toti Antonio & C. S.a.s. | Ercolano

  3.  Entro  il  termine  di  dieci  giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  i soggetti indicati nel
comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano gia' provveduto, presso
l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n.
11 - 00153 Roma, le schede di valutazione del progetto presentato con
l'obbligo  di  attenersi,  in  sede di realizzazione dei lavori, alla
proposta  inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto
descritto  nella  relazione  del  proponente, nel rispetto del numero
delle  postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e
di   quella  a  disposizione  di  ciascun  giocatore,  nonche'  delle
indicazioni  ed osservazioni formulate dalla commissione sul progetto
valutato.  In caso di divergenza grave ricadranno sugli istanti tutte
le   conseguenti   responsabilita'   di   carattere   risarcitorio  e
eventualmente  penale.  Parimenti saranno valutate le responsabilita'
connesse  all'intempestiva  rinuncia  degli  assegnatari  per i danni
erariali  che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al
subentro nell'assegnazione.
  In  caso  di  rinunce espresse si procedera' all'assegnazione delle
concessioni  ai  concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni
progressivamente piu' favorevoli.
  Entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale  del  presente  decreto,  i  vincitori  dovranno
approntare  le  sale  debitamente  attrezzate  e  funzionanti  per il
collaudo da parte dell'Amministrazione con facolta' di richiederne il
differimento  nei  termini  e alle condizioni stabilite dall'art. 52,
comma 48,  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  e  successive
modificazioni.
  4.  Restano  ferme  le  altre disposizioni di cui al citato decreto
direttoriale  11  luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
163 del 16 luglio 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 febbraio 2003
                                p. Il direttore generale: Tagliaferri