COMUNE DI MASLIANICO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.57 del 10-3-2003)

    Il  comune  di  Maslianico  (provincia  di  Como)  ha adottato il
30 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003.
    (Omissis).
    1.  Di  determinare,  per  l'anno  2003  le seguenti aliquote, da
applicare  per  l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita
con il decreto legislativo n. 504/1992:
      1/A - Aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille:
        a) unita'  immobiliari  classificate  o  classificabili nelle
categorie  A,  B,  C,  F  nonche'  le  aree  edificabili  e i terreni
agricoli;
      1/B - Aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille:
        a) unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale  del  contribuente (e relative pertinenze quali il garage,
il  box o posto auto, la soffitta e la cantina) utilizzate da persone
fisiche,  soggetti passivi e soci assegnatari di cooperative edilizie
a proprieta' indivisa residenti nel comune (con detrazione);
        b) unita'  immobiliari  concesse in uso gratuito a parenti in
linea  retta o collaterale, entro il secondo grado, purche' residenti
(senza detrazione);
        c) unita'  immobiliari  non  locate  possedute  da  anziani o
disabili  residenti  in  via  permanente  in  istituti  sanitari o di
ricovero (con detrazione);
      1/C - Aliquota differenziata nella misura del 7 per mille:
        a) abitazioni secondarie non locate;
        b) unita'  immobiliari  classificate  o  classificabili nella
categoria D.
    2.  Di  stabilire  la  misura della detrazione, dovuta per unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del contribuente, in
Euro 110,00.
    3.  Di  dare  atto che le applicazione dell'aliquote ai punti 1/B
lettera  b) e c) e 1/C lettera a) sono subordinate alla presentazione
all'ufficio  tributi  di apposita autocertificazione, entro lo stesso
termine  previsto  per  il  versamento a saldo dell'imposta a pena di
decadenza del beneficio.
    (Omissis).