REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 27 settembre 2002 

Emergenza   ambientale   nell'areale   della   Laguna  di  Orbetello.
Disposizioni per utilizzo ulteriori deroghe. (Ordinanza n. F/9).
(GU n.56 del 8-3-2003)

                           IL COMMISSARIO
(Art.  5  legge  24  febbraio  1992,  n. 225 - Ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n.
   3198 del 23 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni)

  Vista  l'ordinanza  del  Ministero  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della Protezione Civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con
la quale il Presidente della Giunta regionale e' nominato commissario
delegato,  ai  sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225,
per  superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della Laguna
di  Orbetello  ed  in  particolare per provvedere all'approvazione di
interventi   immediati  e  di  urgenza  per  il  conseguimento  delle
finalita' specificate dall'art. l comma 2 della medesima ordinanza;
  Visto  che  il  Commissario delegato si avvale per la realizzazione
dei  predetti interventi di un soggetto attuatore, che l'art. 2 comma
l  della  citata  ordinanza  individua  nel  Sindaco  del  Comune  di
Orbetello;
  Considerato  che  nelle  more  di una piu' completa definizione del
programma  di  attivita'  da  svolgere  il  Commissario  delegato con
ordinanze n. F/5 dell'8 maggio 2002, F/6 del 13 giugno 2002 e F/8 del
29 luglio 2002 ha autorizzato il soggetto attuatore all'esecuzione in
via  d'urgenza  di alcuni interventi indifferibili, ad effettuare gli
impegni di spesa relativi nonche' ad utilizzare la facolta' di deroga
alle normative indicate dall'art. 5 dell'ordinanza D.P.C. 3198/2002;
  Visto  che  il soggetto attuatore con nota del 23 maggio 2002 prot.
22  ha  richiesto  al  Ministero  dell'interno  una integrazione alle
disposizioni legislative elencate nell'art. 5 della citata ordinanza,
al  fine  di  procedere  speditamente  con  le  attivita' di bonifica
assolutamente non rinviabili;
  Preso   atto   del   parere   favorevole   espresso  dal  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio con nota del 23 maggio
2002 prot. GAB/2002/5702/B02;
  Vista  l'intesa  espressa  dal Commissario delegato con nota del 13
giugno   2002   prot.   101/9482/8.6.2.,  nella  quale  si  ravvisava
l'opportunita'  che  la  deroga  agli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs.
22/1997  fosse  applicata  in  evidenti  ipotesi  di  necessita' e di
urgenza,  limitatamente  a  quanto  necessario per consentire i primi
interventi,  e  quindi si riferissero esclusivamente allo smaltimento
delle  biomasse  algali  raccolte  in laguna, ai fanghi scavati dalla
laguna o da quelli prodotti nei depuratori;
  Considerato ancora che la suddetta nota d'intesa sottolineasse come
dovesse  essere  lo  stesso  Commissario  delegato  ad autorizzare il
Soggetto   attuatore   ad  avvalersi  delle  deroghe  previste  nelle
Ordinanze ministeriali;
  Vista  l'ordinanza  n. 3239 del 21 agosto 2002 con cui il Ministero
dell'interno,  accogliendo  la  richiesta  del soggetto attuatore, ha
inserito  deroghe  ulteriori  rispetto a quelle gia' previste, la cui
utilizzazione  e'  subordinata  alla relativa autorizzazione da parte
del Commissario delegato;
  Ritenuto  pertanto  opportuno  disporre  in  tal  senso  al fine di
consentire  una  maggiore  speditezza e semplificazione all'attivita'
del soggetto attuatore, pur nel rispetto della effettiva necessita' e
urgenza del ricorso alle deroghe relativamente allo smaltimento delle
biomasse  algali  e  dei fanghi derivanti dalla laguna, oltre che dei
fanghi prodotti dai depuratori, nonche' del contemporaneo avvio delle
procedure   ordinarie,   per  evitare  che  impianti  di  particolare
rilevanza come quelli di smaltimento e recupero rifiuti, realizzati e
gestiti provvisoriamente sulla base del regime derogatorio, non siano
utilizzabili dopo la scadenza della gestione commissariale;
  Richiamate  le  deroghe  previste  dall'ordinanza  DPC  3198 del 23
aprile 2002;
                               Ordina:
  1. Di autorizzare il soggetto attuatore ad avvalersi della facolta'
di  deroga  alle  normative  ulteriori indicate nell'ordinanza DPC n.
3239  del  21  agosto  2002 art. 2 per lo svolgimento delle attivita'
indifferibili  in  competenza  del  medesimo  ai  sensi  della citata
ordinanza;
  2.  Di autorizzare il soggetto attuatore di avvalersi delle deroghe
agli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 22/1997 esclusivamente per le
biomasse algali raccolte in laguna, per i fanghi dragati dalla laguna
stessa e per i fanghi derivanti dagli impianti di depurazione;
  3.  di stabilire che parallelamente allo svolgimento dell'attivita'
per  le  quali  si  procede  in deroga alle suddette normative vi sia
comunque   da   parte  del  soggetto  attuatore  l'attivazione  delle
procedure  ordinarie  al  fine  di garantire le finalita' indicate in
premessa;
  4.   di   prevedere   che   il  soggetto  attuatore  dia  opportuna
informazione  al  Commissario  delegato  delle  iniziative intraprese
utilizzando  le predette deroghe e del relativo avvio delle procedure
ordinarie;
  5.  di  trasmettere la presente ordinanza al soggetto attuatore, al
Dipartimento  di  protezione  civile  e  al  Ministero dell'ambiente,
nonche' di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.
    Firenze, 27 settembre 2002
                                     Il Commissario delegato: Martini