COMUNE DI MEDOLLA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.62 del 15-3-2003)

    Il  comune  di  Medolla  (provincia di Modena) ha adottato, il 19
dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  Di  determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. per il 2003 nella
misura del 6,8 per mille;
    2)  di  stabilire un'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille
da applicare a:
      a)  fabbricati  realizzati  per  la vendita e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque
non superiore a 3 anni;
      b)  unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili  oggetto  di
intervento  di recupero, ovvero per la realizzazione di autorimesse o
posti  auto anche pertinenziali, oppure per l'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
    3)  di  stabilire un'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille
da  applicare  alle  abitazioni  che  a  partire  dal  1 gennaio 2003
risultano  non  locate o non occupate con esclusione delle abitazioni
di cui al punto 2, lettera a);
    4)  di  stabilire  che  la  detrazione  dall'imposta  dovuta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo e' di Euro 155,00;
    5)  di  dare atto che ai sensi dell'art. 7 del regolamento per la
disciplina   dell'imposta   comunale  sugli  immobili  approvato  con
delibera  di  consiglio  comunale  n.  82  dell'11  dicembre  1998  e
successive    modificazioni    ed    integrazioni:    "Agli   effetti
dell'applicazione  delle  agevolazioni in materia di imposta comunale
sugli  immobili,  si  considerano  parti  integranti  dell'abitazione
principale  le  sue  pertinenze,  anche  se distintamente iscritte in
catasto.  L'assimilazione  opera  a  condizione che il proprietario o
titolare  del  diritto  reale  di godimento, anche se in quota parte,
dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia proprietario o
titolare  di  diritto  reale  di  godimento, anche se in quota parte,
della  pertinenza  e  che  questa  sia durevolmente ed esclusivamente
asservita  alla  predetta  abitazione.  Resta  fermo che l'abitazione
principale   e   le   sue  pertinenze  continuano  ad  essere  unita'
immobiliari  distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel
decreto  legislativo  n.  504  del  30 dicembre 1992, ivi compresa la
determinazione,  per  ciascuna  di esse, del proprio valore secondo i
criteri  previsti  nello stesso decreto legislativo. Resta, altresi',
fermo  che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale,
traducendosi  per  questo  aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1,
nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze,
la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in
sede di tassazione dell'abitazione principale. Le disposizioni di cui
ai  precedenti  commi  si  applicano  anche  alle unita' immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari";
    6)  di dare atto che secondo quanto previsto all'art. 8, comma 1,
del   regolamento  per  la  disciplina  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  approvato  con  delibera  consiliare n. 82 dell'11 dicembre
1998  e  successive  modificazioni:  "Le  abitazioni  concesse in uso
gratuito  a  parenti  in  linea retta fino al primo grado e che nelle
stesse  hanno  stabilito  la  propria residenza, sono equiparate alle
abitazioni   principali.   Per   tali   fattispecie  viene  applicata
l'aliquota prevista per l'abitazione principale nonche' la detrazione
prevista  per  la stessa. La detrazione spetta in ragione della quota
percentuale di possesso.";
    7)  di  dare  atto  che  anche  per  il  2003  viene  considerata
direttamente  adibita  ad  abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta  a  titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.