COMUNE DI MIRANDOLA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.63 del 17-3-2003)

    Il   comune  di  Mirandola  (provincia  di  Modena)  ha  adottato
il 12 dicembre   2002   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis);
    di  approvare  per  l'anno  2003  le aliquote e la detrazione per
l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue:
      1) aliquota  del  4,9 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
      2)  aliquota  del  4,9  per  mille  per  le  unita' immobiliari
costituenti pertinenza dell'abitazione principale;
      3)  aliquota del 4,9 per mille per i fabbricati concessi in uso
gratuito  a  parenti  in  linea  retta fino al primo grado, che nelle
stesse  hanno  stabilito  la  propria residenza. Per tali fattispecie
viene   applicata  anche  la  detrazione  prevista  per  l'abitazione
principale.  La  detrazione spetta in ragione della quota percentuale
di possesso;
      4)  aliquota  del  4  per  mille  a  favore  di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o inabitabili, situati su tutto il territorio comunale, per la durata
di tre anni dalla data di inizio dei lavori;
      5)  aliquota  dell'1  per  mille  per  interventi  di recupero,
disciplinati  dall'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge
5 agosto 1978, n. 457, dei fabbricati situati nel centro storico, per
la durata di tre anni dalla data di inizio lavori;
      6)  aliquota  del 4 per mille per interventi volti a rendere le
abitazioni  esistenti  piu'  funzionali  alle  esigenze degli anziani
disabili  e  dei  portatori di handicap; gli interventi devono essere
volti   alla   eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  quali
costruzione  di  rampe,  ascensori,  etc.;  l'aliquota  agevolata  si
applica limitatamente all'anno di realizzo degli interventi suddetti;
      7)  aliquota  dell'1  per  mille per interventi di recupero dei
fabbricati  con  vincolo storico architettonico individuati nel Piano
regolatore generale su tutto il territorio comunale, per la durata di
tre anni dalla data di inizio lavori;
      8) aliquota del 7 per mille per le abitazioni che a partire dal
1  gennaio  2003  risultano  non  locate,  ovvero  non  occupate, con
esclusione  delle abitazioni realizzate per la vendita e non vendute,
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita'   la   costruzione   e   l'alienazione   di  immobili,
limitatamente  ai  primi tre anni successivi alla data di ultimazione
dei lavori;
      9)  aliquota  del  6  per  mille per gli immobili con categoria
catastale C/1 e D posseduti da artigiani ed esercenti il commercio di
vicinato  (fino  a  250  mq  di  superficie di vendita), direttamente
utilizzati per l'esercizio dell'attivita';
      10)  aliquota  del  6,8  per  mille  per terreni agricoli, aree
fabbricabili  e  per  i  fabbricati  diversi  da  quelli  di  cui  ai
precedenti punti;
    di  determinare  in  Euro  114,00  l'importo della detrazione per
l'abitazione principale per l'anno 2003;
    di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizioni
che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).