COMUNE DI CARUGO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.66 del 20-3-2003)

    Il   comune  di  Carugo  (provincia  di  Como),  ha  adottato  il
28 gennaio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    di  confermare che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2003:
      1.  l'aliquota  ordinaria  e'  fissata nella misura del 5,5 per
mille;
      2.  la  detrazione  per l'abitazione principale e' stabilita in
Euro 130,00,   fino  alla  concorrenza  dell'ammontare  dell'imposta,
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;
      3.  la  detrazione  per  abitazione  principale  e' aumentata a
Euro 155,00  fino  alla  concorrenza  dell'ammontare  dell'imposta  a
favore  dei  nuclei  familiari con presenza di disabile alle seguenti
condizioni:
        a) proprieta' di un'unica abitazione di residenza anagrafica,
con esclusione di altre proprieta' immobiliari soggette a I.C.I.;
        b) reddito  del  nucleo familiare fino a Euro 28.406,00 annue
lorde,  con  esclusione  delle  provvidenze  economiche erogate dalla
Prefettura;
        c) percentuale  di  invalidita'  attribuita dalla commissione
sanitaria A.S.L. pari o superiore al 70%;
        d)  il  diritto alla detrazione e' applicabile una sola volta
anche in presenza di piu' disabili nello stesso nucleo familiare;
      4.  i  soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore
detrazione   dovranno   presentare  all'Ufficio  tributi  del  comune
apposita     comunicazione    contente,    anche    in    forma    di
autocertificazione:
        cognome,  nome,  luogo  e data di nascita, indirizzo e codice
fiscale;
        l'ammontare   del   reddito  imponibile  percepito  nell'anno
precedente;
        il possesso dei requisiti di cui al punto 3).
    La  richiesta  dovra'  essere  presentata,  entro  e non oltre il
termine di pagamento dell'imposta per l'anno di competenza e comunque
prima  di  applicare la maggiore detrazione in sede di versamento; la
mancata  applicazione  dell'ulteriore  detrazione  non  da  diritto a
rimborsi.
    (Omissis)