COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.66 del 20-3-2003)

    Il  comune di Farra di Soligo (provincia di Treviso), ha adottato
il   19  dicembre  2002  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1. di determinare, per il periodo d'imposta 2003, ex articoli 6 e
8  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota unica
del  sei  per  mille  per  tutte  le  unita'  immobiliari, cosi' come
analiticamente  riportate nell'allegato B) che forma parte integrante
del presente provvedimento.
    2.  di  prendere  atto che la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in
via ordinaria in Euro 103,29.
    3.  che  sono  equiparate  alle  abitazioni  principali  (come da
previsione regolamentare):
      le  unita'  immobiliari  possedute  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
      le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
di  primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria
residenza e vi dimora abitualmente.
    4. di elevare la detrazione a Euro 154,94 sull'imposta dovuta per
l'abitazione  principale  per  i  contribuenti  che  abbiano compiuto
70 anni di eta' e appartenenti alla seguente categoria:
      nuclei  familiari  che  dichiarino  di aver percepito nell'anno
precedente  solamente redditi di pensione, per un importo complessivo
non  superiore  all'ammontare  della pensione minima Inps comprensiva
della  maggiorazione  sociale  (se  il  nucleo  e'  composto  da  una
persona),  o  non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo
e'  composto  da  due  o  piu'  persone), e dichiarino inoltre di non
possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre
a  quello  derivante  dall'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale  e  sue  eventuali pertinenze. La fruizione della maggiore
detrazione  e'  condizionata  alla presentazione all'ufficio tributi,
entro il 20 dicembre 2003, di una apposita istanza.
    (Omissis).