COMUNE DI RUFFANO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.68 del 22-3-2003)

    Il  comune  di  Ruffano  (provincia  di  Lecce)  ha  adottato, il
30 dicembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    2.  Confermare,  per  l'anno  2003, l'applicazione delle seguenti
aliquote  ai  fini  della  determinazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.):
      aliquota ordinaria: 6 per mille;
      aliquota ridotta: 5 per mille.
    3.  Disporre  che  l'aliquota  ridotta  sia applicata alle unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
nonche'  alle fattispecie equiparate all'abitazione principale di cui
all'art. 3 del vigente regolamento I.C.I. e di seguito riportate:
      le  unita'  immobiliari  possedute  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;
      le  unita'  immobiliari  possedute  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini  non residenti nel territorio dello Stato, a
condizione che non risultino locate;
      le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina,
soffitta,  ecc.)  purche'  ubicate  nello stesso edificio o complesso
immobiliare  nel  quale  e'  sita  l'abitazione principale, ancorche'
distintamente iscritte in catasto;
      gli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le  case  popolari  (I.A.C.P.)  e  gli  alloggi posseduti dai soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, a condizione che siano
adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo;
      le  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad uso abitazione
principale da soggetto passivo, quando risulta presentata all'Agenzia
del   territorio   regolare   richiesta   di   variazione   ai   fini
dell'unificazione catastale delle unita' medesime.
    6.   Determinare  in  Euro  130,00  la  detrazione  d'imposta  da
applicare  per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).