COMUNE DI GONZAGA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.69 del 24-3-2003)

    Il  comune  di  Gonzaga  (provincia  di  Mantova) ha adottato, il
18 dicembre  2002  e  l'8 gennaio  2003, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  di  rettificare  e  rideterminare  per  l'esercizio  2003  le
seguenti  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili, in questo
comune:
      a) aliquote:
        4,15   per   mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
        4,15   per  le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di
proprieta'  o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
        4,15  per  le  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito a
parenti  entro  il  primo grado, purche' utilizzate dagli stessi come
abitazione principale;
        4  per  mille  per  i  fabbricati o le porzioni di fabbricato
realizzati  per  la vendita e non venduti dalla imprese che hanno per
oggetto   esclusivo   o  prevalente  l'attivita'  di  costruzione  ed
alienazione di immobili;
        6,5 per mille per gli altri cespiti;
        7 per mille alloggi non locati.
    (Omissis).
    1.  di  stabilire  con  decorrenza dal 1 gennaio 2003 le seguenti
detrazioni   d'imposta:   detrazione   d'imposta   per   l'abitazione
principale del soggetto passivo per l'anno 2003:
      detrazione di Euro 104,00 a favore del soggetto passivo;
      ulteriore  aumento  di  detrazione  d'imposta  di Euro 104,00 a
favore  dei  contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di
particolare  disagio  economico-sociale, purche' il reddito familiare
lordo non superi Euro 40.000:
        1.  famiglie  con  handicap  certificato  100%  ai  fini  del
riconoscimento dell'assegno di accompagnamento;
        2. anziani soli ultra sessantacinquenni;
        3. famiglie con piu' di tre figli a carico;
        4.  giovani  coppie  (l'eta'  di  entrambi i coniugi non deve
superare i 35 anni) con mutuo prima casa;
    2. di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del
soggetto  passivo  determinata  in  Euro 104,00 deve essere applicata
anche:
      alle  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo di proprieta' o
usufrutto  da  cittadini che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
      alle  unita'  immobiliari  concesse  in uso gratuito o comodato
gratuito  a  parenti  in  linea  retta  entro  il primo grado purche'
utilizzate dagli stessi come abitazione principale;
    3.  di  confermare  le  seguente aliquota agevolata per le unita'
immobiliari  di proprieta' di imprese che hanno per oggetto esclusivo
a  prevalente  l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili:
aliquota  ridotta  al  4  per mille per un periodo di tre anni, per i
fabbricati  o  le  porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e
non venduti;
    4.  di stabilire che per beneficiare dell'ulteriore detrazione di
Euro 104,00   di  cui  al  punto  n.  1  e  n.  2  e'  necessaria  la
presentazione di apposita documentazione all'ufficio tributi entro il
30 giugno 2003;
    5. di stabilire che per poter beneficiare dell'aliquota agevolata
di  cui  al  punto  n.  3,  l'impresa  deve comunicare al funzionario
responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni, la data
di ultimazione della costruzione, con la specificazione che la stessa
e'  destinata  alla  vendita.  Entro  sessanta  giorni dalla cessione
dell'immobile  l'impresa  deve  comunicare  al comune i dati relativi
agli  acquirenti  e la data del contratto. L'aliquota agevolata del 4
per  mille e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a
quella  della  cessione  ovvero  dalla  data di effettivo utilizzo da
parte dell'acquirente.
    (Omissis).