MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2002 

Rettifica  al  decreto  3 aprile 2001, relativo alla iscrizione della
sostanza   attiva   "esfenvalerate"   nell'allegato   I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
(GU n.74 del 29-3-2003)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'art.  6  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194,
relativo  all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  2000/67/CE del 23 ottobre
2000,  concernente l'iscrizione della sostanza attiva "esfenvalerate"
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  aprile  2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2001, di
recepimento  della  direttiva  della  Commissione  2000/67/CE  del 23
ottobre  2000,  con  il  quale  la sostanza attiva "esfenvalerate" e'
stata  iscritta  fino  al 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  che  l'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 aprile
2001  concede erroneamente alle aziende titolari di autorizzazioni di
prodotti fitosanitari contenenti "esfenvalerate" in miscela con altre
sostanze  attive  in  corso di inclusione nell'allegato I del decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  un  periodo di 4 anni per la
presentazione  al  Ministero della salute di un fascicolo conforme ai
requisiti dell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,  con decorrenza dalla data dell'ultimo inserimento in allegato I
delle sostanze attive che compongono il prodotto fitosanitario;
  Considerato che il periodo di 4 anni concesso alle aziende viene in
tal modo a coincidere con i 4 anni di cui gli Stati membri dispongono
per  la  valutazione  della documentazione presentata dalle aziende e
per i necessari provvedimenti amministrativi;
  Ritenuto  pertanto  che  il periodo di 4 anni concesso alle aziende
deve essere ridotto a 3 anni per consentire al Ministero della salute
di  poter  disporre almeno di un periodo di 12 mesi per effettuare le
necessarie  valutazioni  e  adottare  i  provvedimenti amministrativi
conseguenti;
  Considerato,  inoltre,  che la data del 31 gennaio 2002 costituisce
il  termine  concesso  agli  Stati  membri  per  mettere  in  atto le
necessarie  procedure  amministrative  per  la  revoca  dei  prodotti
fitosanitari non conformi al decreto ministeriale 3 aprile 2001;
  Considerato  che all'art. 6 del suddetto decreto la stessa data del
31  gennaio  2002  e' stata erroneamente indicata come termine ultimo
per  la commercializzazione dei prodotti fitosanitari non rispondenti
alle caratteristiche tecniche prescritte;
  Considerato  che  deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
per la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non
conformi;
  Considerato  che  e'  concesso  un  periodo  di  dodici mesi per la
commercializzazione  delle  scorte  medesime e che, pertanto, occorre
modificare  la  data  del  31 gennaio 2002, riportata all'art. 6, con
quella del 31 gennaio 2003;
                              Decreta:
  Al  decreto  ministeriale  in  data 3 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2001, di
recepimento  della  direttiva  della  Commissione  2000/67/CE  del 23
ottobre  2000,  con  il  quale  la sostanza attiva "esfenvalerate" e'
stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, sono apportate le seguenti rettifiche:
  1. l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
    Fatto  salvo  quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di
autorizzazioni  di  prodotti fitosanitari, contenenti "esfenvalerate"
in  associazione  con  altre  sostanze  attive in corso di inclusione
nell'allegato  I  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 194,
presentano   al   Ministero   della   salute,   per   ogni   prodotto
fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato
III  del  citato  decreto,  entro  tre  anni che decorrono dalla data
dell'ultimo  inserimento  in  allegato  I  delle  sostanze attive che
compongono  il  prodotto  fitosanitario.  Tali autorizzazioni saranno
modificate  o  revocate entro i dodici mesi successivi, a conclusione
dell'esame  effettuato  in  applicazione dci principi uniformi di cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo;
  2.  la  data  del  "31  gennaio  2002",  riportata  all'art.  6, e'
sostituita con quella del "31 gennaio 2003".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  entrera'  in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
    Roma, 30 dicembre 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2003

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 136