COMUNE DI AREZZO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.86 del 12-4-2003)

    Il comune di Arezzo ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis);
    di  approvare  l'aliquota  e  le detrazioni, relative all'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per l'anno 2003, nei termini che
seguono:
      1.  aliquota  del  6,2  per  mille  per  tutte  le categorie di
immobili  oggetto  d'imposizione,  come definite dagli articoli 1 e 2
del  decreto  legislativo  n. 504/1992, e successive modificazioni ed
integrazioni;
      2.  di  determinare  in Euro 130,00 la detrazione spettante per
l'unita'  immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto
passivo,  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale  destinazione  e  sino  alla  concorrenza del tributo dovuto per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di
cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;
      3.  di  determinare in Euro 258,23 (Euro 130,00 detrazione base
ex art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, come determinata
dalla  presente  deliberazione  +  Euro 128,23 ulteriore detrazione),
l'importo  della  "maggiore detrazione" in favore di alcune categorie
di  soggetti  che versano in situazioni di particolare disagio socio-
economico,  rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale si
protrae  la  destinazione  dell'immobile ad abitazione principale del
soggetto  passivo  d'imposta  e sino a concorrenza del tributo dovuto
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
      4.  di proporre al consiglio comunale anche per l'anno 2003 gli
stessi  criteri  stabiliti  per  l'anno  2002  che  danno titolo alla
maggiore  detrazione  di  cui  sopra,  elevando nella misura del 2% i
limiti reddituali per l'accesso alla maggiore detrazione suddetta;
      5.   di   considerare   direttamente   adibita  ad  "abitazione
principale",  con  conseguente  applicabilita'  della  detrazione per
questa   prevista,   l'unita'   immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la
"residenza  anagrafica"  in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa non risulti
locata,  a mente dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
      6.  di  prendere  atto  che  le  modalita'  ed i termini per la
presentazione  delle  istanze  volte  all'ottenimento  della maggiore
detrazione  ovvero  di  agevolazioni,  riduzioni  e/o esenzioni, come
previste  dalle  vigenti  disposizioni  legislative  o regolamentari,
saranno individuate con provvedimento dirigenziale, a norma dell'art.
4, comma 3, del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli   immobili",  approvato  con  deliberazioni  C.C.  n.  390  del
21 dicembre 1998 e n. 10 del 27 gennaio 1999.