COMUNE DI CHIUSI

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.86 del 12-4-2003)

    Il  comune  di  Chiusi  (provincia  di  Siena)  ha  adottato,  il
24 gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis);
    1.  di  stabilire  per  l'anno 2003, la seguente diversificazione
delle aliquote I.C.I.:
      a) aliquota ordinaria 6 per mille;
      b)  aliquota  del  5,5  per  mille  per l'abitazione principale
posseduta  da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune,
oppure  utilizzate  da  soci  assegnatari  di  cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune;
      c) aliquota  del  5,5  per mille per gli immobili diversi dalle
abitazioni  ed  in particolare per le unita' immobiliari di categoria
A/10  e  dei gruppi B, C e D, esclusa la categoria C/1. L'aliquota si
applica per i casi non previsti alle lettere g), h) e j);
      d) aliquota  del  5,2 per mille per le unita' immobiliari della
categoria  C/1 per i casi diversi da quelli previsti alle lettere g),
h) e j);
      e) aliquota  del  4  per  mille  a  favore  di  proprietari che
eseguono  nelle  unita'  immobiliari  interventi  edilizi di cui alla
legge   5 agosto   1978,  n.  457,  art.  31,  comma  1,  lettere  b)
manutenzione   straordinaria,   limitatamente  al  rifacimento  delle
facciate  e  al  rifacimento della struttura del tetto, c) restauro e
risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia. L'aliquota e'
applicabile  alle sole unita' immobiliari oggetto di intervento e per
la  durata  di tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori. Sono
esclusi  da  tale  agevolazione gli interventi di recupero realizzati
sui  propri  immobili dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
E'  fatto  obbligo  al contribuente di dichiarare su appositi modelli
predisposti    dal   comune,   contestualmente   alla   comunicazione
dell'inizio lavori, il diritto ad usufruire della aliquota agevolata.
Resta  confermata l'agevolazione per gli interventi volti al recupero
delle   unita'   immobiliari  inagibili  e  di  interesse  storico  o
architettonico  come  deliberata  per gli anni d'imposta 2000, 2001 e
2002,   per   il  residuo  periodo,  per  i  presupposti  agevolativi
verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002;
      f) aliquota  del  5,5  per  mille per le abitazioni concesse in
locazione  a titolo di abitazione principale alle condizioni definite
dagli  accordi  di  cui  alla  legge  9 dicembre 1998, n. 431, art. 2
(Modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione), comma
3 (Contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);
      g) aliquota  del  4  per  mille  per  le  unita' immobiliari di
categoria  A/10  e  dei  gruppi  B, C e D, destinate all'attivita' di
impresa,  ubicate  nell'area del Piano attuativo per gli insediamenti
produttivi  (PAIP)  denominato "LE BIFFE", cosi' come individuata con
deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 31 settembre 2000. Per
usufruire dell'agevolazione il presupposto d'imposta deve verificarsi
a partire dall'anno 2003. La durata dell'agevolazione e' stabilita in
anni   tre   dal   verificarsi   del  presupposto.  Resta  confermata
l'agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi
verificatisi negli anni 2001 e 2002;
      h) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari possedute
e  nelle quali e' esercitata l'attivita' imprenditoriale, da parte di
giovani  imprenditori  di eta' inferiore a 40 anni, nuovi titolari di
partita  IVA a partire dall'anno 2003. La durata dell'agevolazione e'
stabilita  in  anni  tre  dal  verificarsi  del presupposto (rilascio
partita   IVA).  Resta  confermata  l'agevolazione,  per  il  residuo
periodo,  per  i presupposti agevolativi verificatisi nell'anno 2003.
Resta  confermata  l'agevolazione,  per  il  residuo  periodo,  per i
presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2001 e 2002;
      i) aliquota  al  7  per  mille  per  le  unita'  immobiliari di
categoria  A/1,  A/2,  A/3,  A/4,  A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 non
locate,  intendendosi  per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione
principale  e  risultanti  vuoti,  o a disposizione e/o utilizzati in
modo  saltuario,  o  privi  di  contratto  d'affitto registrato. Sono
assoggettati anche gli alloggi sfitti realizzati per la vendita e non
venduti  dalle  imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita'  la  costruzione  e  l'alienazione  di  immobili. Sono
esclusi  gli  alloggi  concessi  in  comodato a parenti fino al terzo
grado  (figli,  genitori,  fratelli, zii, nipoti) e relativi coniugi,
che risultano ivi residenti, e gli alloggi;
      i) aliquota  al  7  per  mille  per le unita' immobiliari della
categoria   catastale   C/1   (negozi  e  botteghe),  per  le  unita'
immobiliari  appartenenti  al  gruppo  catastale  D,  per  le  unita'
immobiliari   appartenenti   alla  categoria  A/10  (uffici  e  studi
privati),   qualora   non   risultino   utilizzate  secondo  la  loro
destinazione  catastale,  ovvero  non siano locate per l'esercizio di
attivita'  cui  sono  catastalmente  destinate o non risultino essere
registrati   contratti   di   locazione   da  almeno  un  anno.  Sono
assoggettate  anche le unita' immobiliari realizzate per la vendita e
non   vendute  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
    2.  di  elevare,  fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  la
detrazione  di  cui  all'art.  8,  comma 2 del decreto legislativo n.
504/1992, a Euro 119,00;
    3.  di  elevare,  fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  la
detrazione  di  cui  all'art.  8,  comma 2 del decreto legislativo n.
504/1992, a Euro 207,00 esclusivamente per i casi sottoelencati:
      a) proprietari  della  prima  casa  in  cui l'unico reddito del
nucleo familiare sia costituito da una sola pensione sociale;
      b) proprietari  della  prima  casa  in  cui l'unico reddito del
nucleo  familiare  sia  costituito  da  una  sola pensione di importo
uguale al trattamento minimo;
      c) proprieta' di prima casa da parte di nucleo familiare il cui
reddito e' costituito da due pensioni di cui alle lettere a) e b);
      d)  proprietari  della  prima  casa  che versino in particolari
condizioni: 1) disagio economico e sociale su specifica indicazione e
segnalazione  del  servizio sociale, che puo' essere effettuata anche
su  richiesta  dell'interessato;  2)  casi  o  presenza  di  malattie
particolari  che  necessitano  di  spese  notevoli per cure mediche e
sempre   su  segnalazione  del  servizio  sociale,  che  puo'  essere
effettuata anche su richiesta dell'interessato;
    Le  condizioni  di  cui  al punto 3 dovranno essere supportate da
idonea    documentazione    probatoria   (dichiarazioni   reddituali,
certificati di disoccupazione, documentazione rilasciata dal servizio
sociale ecc.);
    4.  di  elevare,  fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  la
detrazione  di  cui  all'art.  8,  comma 2 del decreto legislativo n.
504/1992,  a  Euro 207,00  esclusivamente  per  le giovani coppie che
acquistano  la  prima  casa e che, ricorrendone i requisiti di legge,
hanno  diritto  all'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta
di registro, prevista all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata
al  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato  con  il decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
26 aprile  1986.  La maggiore detrazione si applica a decorrere dalla
data  in  cui  i soggetti passivi d'imposta risiedono anagraficamente
nella  casa  di abitazione e qualora la somma delle eta' dei soggetti
passivi  d'imposta  costituenti  la  coppia,  da determinarsi ad anni
compiuti,  non  sia  superiore ad anni 70. Il diritto ad applicare la
maggiore detrazione e' riconosciuto per anni tre dal versificarsi del
presupposto e l'abitazione deve essere acquistata nel corso dell'anno
2003;
    (Omissis).