COMUNE DI SENAGO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.89 del 16-4-2003)

    Il comune di Senago (provincia di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis);
    1) Di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno 2003 cosi' di
seguito diversificata:
      aliquota ordinaria 5,7 per mille;
      aliquota  alloggi  locati  ai  sensi dell'art. 2, comma 3 della
legge n. 431/1998 4,0 per mille;
      aliquota alloggi non locati 7,0 per mille;
      aliquota  fabbricati  realizzati  per  la vendita e non venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita'  la  costruzione  e  l'alienazione  di immobili per un
periodo di anni uno aliquota 4,0 per mille.
    Il  contribuente per poter usufruire di questa aliquota agevolata
dovra'  presentare entro il 18 aprile 2003, richiesta motivata che ne
comprovi l'effettivo diritto.
    Tale   richiesta,   previa   istruttoria  dei  competenti  uffici
comunali,  sara'  esaminata da un'apposita commissione tecnica per il
relativo  parere.  Il  responsabile  I.C.I.,  rilascera'  la relativa
autorizzazione,  se  dovuta,  o  l'eventuale  diniego  motivato entro
quindici giorni dalla ricezione delle domande.
    2) di  estendere  la  detrazione  di  euro 103,29  alle  seguenti
categorie:
      alle  abitazioni dei custodi, cosi' come definite dal contratto
nazionale  di  lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del
codice di procedura civile;
      alle  unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione principale dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
      alle  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo di proprieta' o
usufrutto  da  cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti utilizzata;
      alle  abitazioni  concesse  in uso gratuito ai parenti in linea
retta.  La  concessione  in  uso gratuito ed il grado di parentela si
rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal
concedente  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000.   L'autocertificazione   deve   essere   presentata   entro
centottanta giorni dalla avvenuta concessione;
      3) di  aumentare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale
relativa  all'imposta  comunale  per  l'anno  2003  da  euro 103,29 a
euro 154,94   qualora   ricorrano  congiuntamente  le  quattro  sotto
indicate condizioni:
      a) appartenenza ad una delle seguenti categorie:
        portatori di handicap;
        titolari di pensione;
        lavoratori in cassa integrazione, in mobilita', disoccupati;
        nuclei familiari monoreddito;
        contribuenti iscritti nell'albo degli indigenti.
      b) reddito  dell'intero nucleo familiare relativo all'anno 2002
non superiore a:
        euro 7.746,85   per  un  nucleo  familiare  composto  da  una
persona;
        euro 11.878,51  per  un  nucleo  familiare  composto  da  due
persone piu' euro 1.032,91 per ogni altro familiare a carico;
      c) di  essere proprietario di una unita' abitativa classificata
in:
        A2 limitatamente alle classi 1 e 2;
        A3, A4, A5, A6;
        A7  limitatamente  alle  classi 1 e 2 oltre box e cantine e/o
altre pertinenze.
    Il  contribuente  per  poter  usufruire della maggiore detrazione
dovra'  presentare  entro  il  18 aprile  2003 la richiesta corredata
dalla documentazione che comprovi l'effettivo diritto. Tale richiesta
sara' esaminata da una apposita commissione tecnica che esprimera' il
parere per il rilascio della relativa autorizzazione, se dovuta, o il
relativo diniego motivato entro quindici giorni dal ricevimento delle
domande.
      4) Di  ridurre  l'imposta  del  30%  del suo ammontare a favore
degli  alloggi  regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le
case popolari ai sensi dell'art. 8, commi 3-4 del decreto legislativo
n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni.
    (Omissis).