COMUNE DI PAGAZZANO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.97 del 28-4-2003)

    Il  comune  di  Pagazzano  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato,
l'8 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis);
    1.  di  confermare  per  l'anno  2003  le  aliquote  dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
      a)  aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 4,5 per
mille;
      b) aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, considerano
tali  gli  alloggi di cui all'art. 4 - regolamento comunale approvato
con delibera C.C. n. 54 del 29 ottobre 1998;
    2. di confermare la riduzione del 50% dell'imposta per fabbricati
dichiarati   inagibili  od  inabitati  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza di tali condizioni dell'ufficio tecnico comunale, con
perizia  a  carico del proprietario, che allega idonea documentazione
alla  dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di
presentare   dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale
deve  dichiarare  la  data  d'inizio  delle  condizioni  che  rendono
inabitabile  e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha
l'obbligo  di  comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di
ultimazione  dei  lavori  di  ricostruzione  o  restauro  ovvero,  se
antecedente,  la  data della quale l'immobile e' comunque utilizzato.
Il  comune  puo'  effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la
veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
    3.  di  confermare  in  Euro 103,291 la detrazione per abitazione
principale;
    4.  di applicare la detrazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 2
- regolamento comunale - all'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziano  disabile che acquisisce la
residenza  in  istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata; il
soggetto  interessato  puo' attestare la sussistenza delle condizioni
di  diritto  e  di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione
per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;
    5.  di  confermare  l'elevazione  della detrazione per abitazione
principale   a   Euro 154,937   (e   comunque   non  oltre  l'importo
dell'imposta  dovuta)  per  i  contribuenti in possesso di abitazione
principale  con  reddito  catastale non eccedente Euro 77.468,53486 e
non  proprietari di altri beni immobili e che si trovano in una delle
seguenti situazioni di particolare disagio economico - sociale:
      a) 3 figli, tutti minori;
      b)  handicap  riconosciuto  di  uno  dei  componenti  il nucleo
familiare;
      c)  famiglia  di ultrasessantacinquenni con reddito di pensione
minima;
    (Omissis).