COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 20 marzo 2003 

Modifica   dell'art.  14  della  Regolamentazione  provvisoria  delle
prestazioni  indispensabili  e  delle altre misure di cui all'art. 2,
comma  2,  legge  n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000
nel settore del trasporto aereo. (Deliberazione n. 03/50).
(GU n.84 del 10-4-2003)

Motivazione:   adeguamento   dei   bacini   di   utenza   a   seguito
dell'ampliamento   delle  competenze  territoriali  del  servizio  di
assistenza al volo del Crav di Brindisi.

LA  COMMISSIONE  DI  GARANZIA  PER  L'ATTUAZIONE  DELLA  LEGGE  SULLO
              SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ha adottato la seguente delibera:
                              Premesso:
  1. Che nella seduta del 23 gennaio 2003 la commissione ha aperto la
procedura  ex  art.  13,  comma 1, lettera a), legge n. 146/1990 come
modificata  dalla legge n. 83/2000 notificando alle parti interessate
la   delibera  n.  03/24  (Proposta  di  modifica  dell'art.  14della
regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
altre  misure  di  cui  all'art.  2, comma 2, legge n. 146/1990, come
modificata  dalla  legge  n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 10
agosto 2001);
  2.  che  la  proposta  di  modifica  dell'art.  14  della  suddetta
regolamentazione   in  data  10 febbraio  2003  e'  stata  trasmessa,
altresi',   alle   organizzazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti
riconosciute nell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al
fine  di acquisirne il parere, assegnando loro il termine di quindici
giorni;
  3.  che sono decorsi i quindici giorni assegnati alle parti nonche'
alle  organizzazioni  dei  consumatori  e degli utenti per l'invio di
osservazioni;
  4. che in data 21 febbraio 2003, nel rispetto del predetto termine,
l'IBAR  ha  espresso  parere  favorevole  alla  proposta  di modifica
formulata dalla commissione;
                               Formula
ai  sensi  dell'art.  13,  lettera  a),  della legge n. 146/1990 come
modificata   dalla   legge  n.  83/2000  la  seguente  modifica  alla
regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
altre  misure  di  cui  all'art.  2, comma 2, legge n. 146/1990, come
modificata  dalla  legge  n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 10
agosto 2001;
  l'art.  14  della  regolamentazione  provvisoria  delle prestazioni
indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge
n.  146/1990,  come modificata dalla legge n. 83/2000 net settore del
trasporto aereo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 185 del 10 agosto 2001 e' cosi' sostituito:
  "Art.  14  (Definizione  dei  bacini  di  utenza).  -  1.  Ai  fini
dell'applicazione  delle  regole  relative  all'intervallo minimo tra
l'effettuazione  di  uno  sciopero  e la proclamazione del successivo
(art.  15),  ed  alla  oggettiva rarefazione delle azioni di sciopero
(articoli 16,  17,  18, 19), i bacini di utenza vengono definiti come
segue:
                   Bacino di utenza A (nazionale).
  a) Servizio di trasporto passeggeri:
    vettori  che  effettuano  un numero rilevante di voli settimanali
con   destinazioni   intercontinentali,   internazionali,  nazionali,
insulari;
  b)  servizio  di  assistenza  al  volo  (e servizi strumentali alla
navigazione aerea):
    Crav  Roma,  Crav Milano, Crav Padova, Crav di Brindisi, Cav Roma
Fiumicino, Cav Milano Malpensa, Cav Milano Linate;
  c) servizi aeroportuali:
    aeroporti  Hub  (Roma  Fiumicino,  Milano Malpensa), Aeroporto di
Milano Linate.
                Bacino di utenza B (interregionale).
  a) Servizio di trasporto passeggeri:
    vettori  che  effettuano  un numero rilevante di voli settimanali
con   destinazioni   europee,   offrendo   allo   stesso   tempo  una
significativa  copertura  delle  destinazioni nazionali e/o insulari,
con  incidenza  percentuale sul volume passeggeri non inferiore al 3%
del totale annuo;
  b)  servizio  di  assistenza  al  volo  (e servizi strumentali alla
navigazione aerea):
    Cav  di  Bologna Borgo Panigale, Torino Caselle, Venezia Tessera;
Napoli   Capodichino;  Catania  Fontanarossa;  Palermo  Punta  Raisi;
Cagliari Elmas; Olbia;
  c) servizi aeroportuali:
    aeroporti  con  movimento  passeggeri annuo superiore a 3 milioni
(Venezia,  Bologna,  Napoli, Palermo, Catania); aeroporti di Cagliari
Elmas e Olbia.
                   Bacino di utenza C (regionale).
  a) Servizio di trasporto passeggeri:
    vettori  che, pur effettuando un numero di voli meno rilevante di
quello  indicato  sub  B,  connettono con tali voli una regione, e in
particolare  un'isola,  ad  uno  scalo  internazionale o a piu' scali
nazionali, con incidenza sul volume passeggeri inferiore al 3% annuo;
  b)  servizio  di  assistenza  al  volo  (e servizi strumentali alla
navigazione aerea):
    Cav  di  Bari,  Bergamo  Orio  al Serio, Firenze Peretola, Genova
Sestri, Ronchi dei Legionari;
  c) servizi aeroportuali:
    aeroporti  delle  isole  maggiori  e,  in  genere,  aeroporti con
movimento  passeggeri  superiore  al  milione  annuo  e inferiore a 3
milioni.
                    Bacino di utenza D (locale).
  a) Servizio di trasporto passeggeri:
    vettori  che  effettuano  voli  su  un  numero  limitato di rotte
specifiche,  con  volume  di passeggeri inferiore ai livelli indicati
sub C;
  b)  servizio  di  assistenza  al  volo  (e servizi strumentali alla
navigazione aerea):
    i  Cav e Nav e tutti gli altri enti ATC (Air Traffic Control) non
elencati sub A, B, C, che gestiscono traffico locale;
  c) servizi aeroportuali:
    aeroporti con volume di voli e di passeggeri inferiore al livello
minimo indicato sub C.
  2.  Per  i  servizi  professionali  di  supporto  tecnico-legale  e
amministrativo  alla  navigazione  aerea valgono gli stessi bacini di
utenza definiti per il servizio di assistenza al volo".
                               Dispone
la  trasmissione  della presente delibera ai Presidenti delle Camere,
al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione
pubblica  e  per  il  coordinamento  dei  servizi  di  informazione e
sicurezza, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, al Ministro della sanita', al Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  al Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
nonche'  la  notifica  all'Ente  Nazionale Aviazione Civile, all'Ente
Nazionale  di  Assistenza  al  Volo,  all'Assaereo, all'Assaeroporti,
all'AirOne,  all'Air  Sicilia,  alla  Federico  II  Airways, all'Alpi
Eagles,  alla  Gandalf Airlines, alla Vitrociset, alle organizzazioni
sindacali  FILT-CGIL,  FIT-CISL,  UILTRASPORTI, Unione Piloti, ANPAC,
ANPAV,  CGIL  Funzione  Pubblica,  CISL Statali, UIL Statali, ANPCAT,
CILA  AV,  LICTA,  SACTA,  ASSIVOLO QUADRI, CISAL AV, CGIL Vigili del
Fuoco,   CISL   Vigili  del  Fuoco,  UIL  Vigili  del  Fuoco,  USPPI,
UGL-TRASPORTI,  SULTA-CUB,  FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, FEDERRETI,
AVIA, IBAR, FLERICA-CISL, FILCEA-CGIL, UILCEM-UIL;
                           Dispone inoltre
la  pubblicazione  della regolamentazione provvisoria e degli estremi
della  presente  delibera  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 20 marzo 2003
                                               Il presidente: Martone