AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Accordo  relativo  all'interpretazione  autentica  dell'art.  17  del
Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro 1998/2001 del 16 febbraio
1999,  concernente  la  mancata  previsione  degli sviluppi economici
denominati "Super" nelle posizioni economiche B1 e B2.
(GU n.89 del 16-4-2003)

    Il giorno 25 marzo 2003 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le confederazioni e organizzazioni sindacali
rappresentative per la definizione dell'accordo in oggetto.
    Le  parti  prendono  atto che le organizzazioni sindacali ammesse
alla  firma  del  presente  accordo  sono  quelle  che  hanno firmato
originariamente il CCNL del comparto Ministeri, del 16 febbraio 1999,
poiche'  le  organizzazioni  sindacali  CISAL/Intesa  e FLP sono nate
dalla  scissione  della CISAL-FAS, poi divenuta FAS/CISAL/FAS, mentre
la  UGL/Statali/ANDCD viene ugualmente ammessa alla firma, in quanto,
pur  essendo  confluita  nella  sigla  FLP, e' tuttora esistente come
organizzazione  sindacale  (cfr.  parere  del  Consiglio  di Stato n.
995/2001 del 31 ottobre 2001).
    Al  termine  della riunione viene sottoscritto l'allegato accordo
relativo   all'interpretazione   autentica   dell'art.  17  del  CCNL
1998/2001:
      L'ARAN  nella persona del presidente avv. Guido Fantoni: - f.to
Fantoni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:


      Organizzazioni sindacali        Confederazioni

  FP/CGIL - firmato                  CGIL - firmato
  FPS/CISL - firmato                 CISL - firmato
  UIL/PA - firmato                   UIL - firmato
  CONFSAL/UNSA - firmato             CONFSAL - firmato
  RDB/PI - firmato                   RDB-CUB - firmato
  UGL - Statali/ANDCD - firmato      UGL - firmato
  CISAL Intesa - firmato             CISAL - firmato
  FLP - firmato

Contratto  di  interpretazione autentica dell'art. 17 del CCNL del 16
   febbraio 1999 per il personale del comparto dei Ministeri.
    Premesso  che  il  tribunale  di  Venezia  -  Sezione  lavoro, in
relazione alla causa iscritta al R.G.L. n. 1367/01, con ordinanza del
6  giugno 2002, ha ritenuto che per poter definire la controversia di
cui  al  giudizio fosse necessario risolvere in via pregiudiziale, ex
art.  64  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001, la questione
concernente   l'interpretazione   autentica  dell'art.  17  del  CCNL
sottoscritto  il  16  febbraio 1999 per il personale del comparto dei
Ministeri,  al fine di appurare sostanzialmente le motivazioni per le
quali  non  sono  stati  previsti  sviluppi  economici "super" per le
posizioni  economiche  B1  e B2, escludendo di fatto i dipendenti ivi
inquadrati dalla possibilita' di attribuzione degli stessi;
    Considerato che la questione interpretativa di cui sopra e' stata
sollevata in relazione al ricorso presentato dal sig. Bellemo Massimo
ed altri, tutti dipendenti del Ministero della pubblica istruzione in
servizio presso il provveditorato di Venezia ed appartenenti all'area
B,  posizioni  economiche  B1  e  B2,  i  quali  chiedono  che  venga
dichiarata  l'illegittimita'  del  citato  art.  17,  in  quanto  non
prevedendo   sviluppi   super   per  i  dipendenti  inquadrati  nelle
suindicate   posizioni   economiche,   determina  una  situazione  di
disparita'  all'interno del sistema classificatorio, non riconoscendo
a tutti i dipendenti le medesime possibilita' di progressione;
    Considerato  che  le  parti,  nella  inequivocabile autonomia che
viene  loro  riconosciuta  dall'ordinamento vigente, nel delineare il
nuovo  ordinamento  professionale  e al fine di favorire la mobilita'
all'interno  dello  stesso,  hanno  previsto un articolato sistema di
progressioni sia verticali, da una posizione economica all'altra, che
comportano  il  mutamento del profilo professionale di appartenenza e
dei  compiti  assegnati,  sia orizzontali (individuate come "sviluppi
super"), che sono meramente economici e non implicano il mutamento di
mansioni   e  che,  attuandosi  nell'ambito  della  stessa  posizione
economica   di  inquadramento,  sono  essenzialmente  finalizzati  al
riconoscimento delle professionalita' acquisite;
    Ritenuto che gli sviluppi "super" sono stati individuati solo per
talune  posizioni  economiche  del sistema classificatorio sulla base
delle seguenti motivazioni:
      a) per le posizioni apicali di ciascuna area, in considerazione
del  fatto  che  per  i  dipendenti  inquadrati  nelle stesse l'unica
possibilita'  di  sviluppo  professionale e' costituita dal passaggio
alla  posizione  iniziale  dell'area  superiore oppure, nd caso della
posizione C3, dall'accesso alla dirigenza;
      b) per  la  posizione  C1, in relazione alla circostanza che la
stessa,  essendo  caratterizzata  da  una  situazione  di  esubero di
personale  in  tutte  le  amministrazioni,  necessita  di una duplice
possibilita' di progressione;
      c) in  particolare  per  la  posizione  B3  va  considerata  la
situazione di esubero esistente in C1, indicata al punto b), la quale
rende  di  fatto piu' difficoltosa la progressione verticale all'area
superiore per i dipendenti in essa inquadrati.
    Tenuto  conto  che  la  collocazione  degli  sviluppi  "super" al
livello apicale di ciascuna area si fonda anche sulla circostanza che
il  passaggio  all'area  superiore,  che,  come gia' sopra precisato,
costituisce  l'unica  possibilita'  di  progressione  verticale per i
dipendenti  inquadrati  nelle posizioni apicali, e' caratterizzato da
diverse  e piu' complesse modalita' sia di selezione (corso-concorso,
requisiti,   ecc.),   che  di  finanziamento  rispetto  al  passaggio
all'interno delle aree;
    Considerato che, sotto tale ultimo profilo, per i passaggi tra le
aree  le  relative  risorse  non  gravano  sul  contratto  collettivo
integrativo,  come  previsto  per  tutti i passaggi sia verticali che
orizzontali  (i  c.d.  "super")  all'interno  dell'area,  bensi'  sui
bilanci  delle singole amministrazioni, da cui consegue la necessita'
di  attivare  specifiche  procedure  autorizzatorie,  che qualora non
intervengano,  bloccano  la  carriera  dei dipendenti collocati nelle
posizioni di cui trattasi;
    Ritenuto  che,  a  prescindere  da  qualsiasi  altra motivazione,
rientra   senza  alcun  dubbio  nella  liberta'  negoziale  stabilire
differenziazioni  nella  struttura  della retribuzione dei dipendenti
appartenenti  a  diverse posizioni della medesima area, trovando tale
scelta il suo fondamento nella diversita' dei contenuti mansionistici
delle singole posizioni giuridiche;
    Considerato   che  la  volonta'  contrattuale  cosi'  espressa  e
chiarita non consente alcuna interpretazione estensiva al riguardo da
effettuarsi in sede di contrattazione integrativa di amministrazione,
anche  in  considerazione  del  fatto  che  il  riconoscimento  degli
sviluppi  super  comporta  l'attribuzione  di  un diverso trattamento
economico  fondamentale,  che,  in  quanto  tale, non puo' che essere
definito nella contrattazione collettiva a livello nazionale (tabelle
E ed F del citato CCNL);
    Considerato  che,  sotto  tale profilo, il contratto nazionale ha
rinviato  alla contrattazione integrativa soltanto la definizione dei
criteri  per  l'attribuzione  degli  sviluppi super, per i quali sono
stati indicati alcuni parametri di riferimento;
    Per tutto quanto sopra previsto, si concorda;
                               Art. 1.
    1.  Le parti confermano che gli sviluppi super sono previsti solo
per le posizioni economiche A1, B3, C1 e C3, come stabilito dall'art.
17  del  CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999, per i quali sono
definiti i relativi trattamenti economici individuati nelle tabelle E
ed  F  allegate  al  CCNL medesimo, come incrementati dal CCNL per il
secondo  biennio  economico  2000-2001 per il personale dei Ministeri
sottoscritto il 21 febbraio 2000.