COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 marzo 2003 

Modificazioni  e  integrazioni  al regolamento n. 11971 del 14 maggio
1999,  modificato  con  delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086
del  18 aprile  2001,  n.  13106  del  3 maggio  2001,  n.  13130 del
22 maggio  2001,  n.  13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno
2002  e n. 13924 del 4 febbraio 2003, concernente la disciplina degli
emittenti. (Deliberazione n. 14002).
(GU n.90 del 17-4-2003)

         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Vista  la  delibera  n.  11971  del 14 maggio 1999, con la quale e'
stato   adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina  degli
emittenti, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  come  modificata  dalle  delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n.
13086  del  18 aprile  2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del
22 maggio  2001,  n.  13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno
2002 e n. 13924 del 4 febbraio 2003;
  Ritenuta  l'opportunita' di modificare ed integrare le disposizioni
contenute  nel  predetto  regolamento  allo  scopo  di consentire, in
conformita'  alla situazione presente nei mercati di altri Paesi e in
linea  con  l'evoluzione  della  disciplina comunitaria, l'ammissione
alle   negoziazioni   in  mercati  regolamentati,  senza  la  domanda
dell'emittente,   di   strumenti   finanziari   gia'   ammessi   alle
negoziazioni in altri mercati regolamentati italiani;
  Considerate  le  osservazioni  formulate  dagli  enti  ed organismi
consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
                              Delibera:
  I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera  n.  11971  del  14 maggio 1999 e modificato con delibere n.
1475  del  6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3
maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002,
n.  13616  del  12  giugno  2002  e  n. 13924 del 4 febbraio 2003, e'
modificato ed integrato come segue:
    nell'art. 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente lettera:
    "a-bis)  "borsa":  i  mercati  regolamentati,  ovvero  i relativi
comparti,   nei   quali   l'ammissione  a  quotazione  risponde  alle
condizioni fissate dalla direttiva 2001/34/CE;";
    alla  lettera b), dopo le parole "ammessi alle negoziazioni" sono
inserite le parole "su domanda degli emittenti";
    nell'art. 57, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3.  Nell'ipotesi  di  ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato  diverso  da  una  borsa  di  strumenti finanziari gia'
negoziati  in  un mercato regolamentato italiano, non e' richiesta la
pubblicazione  di un nuovo prospetto quando l'emittente vi abbia gia'
provveduto  in occasione della precedente ammissione. Nell'ipotesi di
ammissione  alle  negoziazioni  in borsa, la Consob puo' esonerare in
tutto o in parte dalla redazione del prospetto, anche avendo riguardo
ai  criteri  previsti  dalla  disciplina comunitaria, l'emittente con
strumenti  finanziari  negoziati  in  un  altro mercato regolamentato
italiano   che   abbia   gia'   pubblicato  un  prospetto  contenente
informazioni equivalenti a quelle dell'allegato 1 B.";
    nella  Parte  III,  Titolo  I,  dopo  il Capo III, e' inserito il
seguente:
                              "Capo IV
                    Ammissione alle negoziazioni
                in assenza di domanda degli emittenti
                            Art. 64-bis.
                     Modalita' per l'ammissione
  1. Nell'ipotesi di ammissione alle negoziazioni senza domanda degli
emittenti  di  strumenti  finanziari  gia'  negoziati  in  un mercato
regolamentato italiano, non e' richiesta la pubblicazione di un nuovo
prospetto  quando  la stessa sia gia' stata effettuata dall'emittente
in occasione della precedente ammissione.";
    nell'art.  65,  comma  1,  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente:
    "d)  "emittenti  covered  warrant  e  certificates":  i  soggetti
italiani  che  emettono  covered  warrant  e  certificates quotati in
Italia.";
    nell'art. 66, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    "7.   Allorche'   nel   mercato   nel  quale  sono  ammessi  alle
negoziazioni  su  domanda  degli  emittenti il prezzo degli strumenti
finanziari  vari  in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del
giorno  precedente,  in  presenza  di notizie di pubblico dominio non
diffuse  ai  sensi  del  presente  articolo concernenti la situazione
patrimoniale,  economica o finanziaria degli emittenti tali strumenti
finanziari  ovvero  l'andamento  dei loro affari, gli eminenti stessi
informano  senza  indugio  il  pubblico  circa  la  veridicita' delle
notizie,  integrandone  o correggendone il contenuto, ove necessario,
al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.";
    nell'art,  67,  comma  1,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente:
    "b) modalita' di comunicazione al mercato da parte delle societa'
quotate  e  di  informazione del pubblico diverse da quelle indicate,
rispettivamente,  all'art.  35,  comma  2,  e  all'art.  66, comma 1,
purche'   idonee   a  garantire  un  uguale  grado  di  diffusione  e
immediatezza  delle  informazioni, nonche' l'accesso ad esse da parte
di  societa'  di gestione dei mercati in cui gli strumenti finanziari
sono   ammessi   alle   negoziazioni  in  assenza  di  domanda  degli
emittenti";
    nell'art.  75,  la  rubrica  e  il  comma  1  sono sostituiti dai
seguenti:
    "Art.   75   (Emittenti   obbligazioni). - "1.   Agli   emittenti
obbligazioni,  in  occasione  di  operazioni  di  fusione o scissione
ovvero  di  altre  modifiche dell'atto costitutivo idonee ad influire
sui  diritti  dei  titolari  dei  predetti  strumenti  finanziari, si
applicano l'art. 70, commi 1, 2 e 3 e l'art. 72.";
    nell'art.  95,  la  rubrica  e  il  comma  1  sono sostituiti dai
seguenti:
    "Art.    95   (Emittenti   obbligazioni). - 1.   Agli   emittenti
obbligazioni, in occasione delle operazioni previste dall'art. 75, si
applica l'art. 90, comma 1, e l'art. 92.";
    nell'art.  97,  la  rubrica  e  il  comma  1  sono sostituiti dai
seguenti:
    "Art.    97    (Emittenti   obbligazioni). - 1.   Gli   emittenti
obbligazioni  trasmettono  alla  Consob, a richiesta della stessa, la
documentazione richiamata dall'art. 96, lettera a).";
    nell'art. 105, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
    "3. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati
diversi  dalla  borsa,  nonche'  agli  emittenti  covered  warrant  e
certificates  si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75
e 76.
    4.  Gli emittenti covered warrant e certificates trasmettono alla
Consob la documentazione indicata dall'art. 95.";
    nell'art. 106, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Agli  emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati
diversi  dalla  borsa,  nonche'  agli  emittenti  covered  warrant  e
certificates  si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77
e 83 e dall'art. 97, comma 1;
    nell'art. 107, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati
diversi  dalla  borsa,  nonche'  agli  emittenti  covered  warrant  e
certificates si applicano gli articoli 84 e 88.";
    nella  Parte  III,  Titolo  II,  dopo il Capo VII, e' inserito il
seguente:
                             "Capo VIII
           Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni
                in assenza di domanda degli emittenti
                            Art. 116-ter.
           Compiti della societa' di gestione del mercato
                   in cui gli strumenti finanziari
                   sono ammessi alle negoziazioni
  1.  La  societa'  di  gestione  del  mercato  in  cui gli strumenti
finanziari sono ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli
emittenti:
    a) entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni ne da'
notizia  all'emittente e alla societa' di gestione del mercato in cui
gli strumenti finanziari sono stati ammessi su domanda;
    b) al  fine  dello  svolgimento  dei  compiti di cui all'art. 64,
comma  1,  lettere  b),  c)  e  f)  del  testo  unico,  acquisisce le
informazioni trasmesse dagli emittenti ai sensi del presente titolo;
    c)  da'  comunicazione  al pubblico della messa a disposizione da
parte  degli  emittenti documentazione prevista alle sezioni II e III
del capo II del presente titolo.".
  II.  La  presente  delibera  entra in vigore il 1 luglio 2003 ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino
della Consob.
    Milano, 27 marzo 2003
                                             p. Il presidente: Cardia