COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 3 aprile 2003 

Piano delle misure preliminari di adeguamento della protezione fisica
ed  attivita'  finalizzate  alla progressiva riduzione del livello di
rischio  delle  centrali  e  degli  impianti  nucleari. (Ordinanza n.
3/2003).
(GU n.87 del 14-4-2003)

                       IL COMMISSARIO DELEGATO
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
febbraio  2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle
regioni  Lazio,  Campania,  Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in
condizioni  di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 12 marzo 2003 - serie generale - n. 59;
  Vista  l'ordinanza  n.  3267  del  7  marzo 2003 del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 17 marzo 2003 - serie generale - n. 63;
  Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato;
  Considerato  che  sebbene  l'eliminazione  di  ogni  rischio  possa
avvenire  solo  con lo smantellamento completo delle centrali e degli
impianti  e  con  la messa in sicurezza del materiale radioattivo, e'
tuttavia  urgente  realizzare  le  prime misure dirette a limitare il
rischio;
  Ritenuto  necessario  adeguare  le  centrali e gli impianti oggetto
dell'O.P.C.M.  n.  3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla
nuova  situazione  internazionale,  riportati nell'ordinanza n. 2 del
21 marzo  2003  del  Commissario  delegato,  nonche'  progredire  nel
processo  di  riduzione del livello di rischio delle centrali e degli
impianti  accelerando  lo  smantellamento  degli impianti stessi e la
messa in sicurezza dei materiali radioattivi;
  Sentito  il  Ministero  dell'ambiente  e  tutela del territorio, il
Ministero  delle  attivita' produttive, il Ministero dell'interno, il
Dipartimento  della  protezione  civile e l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
                              Dispone:
  1. Il piano preliminare delle attivita' di adeguamento delle misure
di  protezione  fisica  e  di  progressiva  riduzione  del livello di
rischio,   relativo   alle   centrali   di  So.G.I.N.  S.p.a.  ed  al
combustibile  depositato  nella  piscina  dell'impianto  Avogadro  di
Saluggia  (di  proprieta'  Fiat-Avio  S.p.a.), e' quello riportato in
allegato sotto la lettera "A".
  2.  Le  misure  relative ai punti AV1, AV2, CA1, GA2, LA1 e TR1 del
predetto   allegato  "A",  considerate  particolarmente  urgenti  per
migliorare la protezione fisica delle centrali e degli impianti, sono
autorizzate  con  la presente ordinanza ed eseguite, quanto prima, da
So.G.I.N.   S.p.a.  in  conformita'  alle  relative  schede  tecniche
approvate dal Commissario delegato.
  3. I piani delle attivita' relativi ai punti LA4 e TR5 del predetto
allegato  "A",  approvati dal commissario delegato, sono trasmessi ad
APAT,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, e
alla  Commissione  tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  dell'O.P.M.C. n.
3267/2003.
  4.  Per  le  misure  e le attivita' indicate nei restanti punti del
predetto  allegato  "A",  So.G.I.N.  S.p.a.  predisporra',  nei tempi
previsti,  specifici  piani  attuativi che, approvati dal Commissario
delegato,  saranno  trasmessi ad APAT, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
dell'O.P.C.M.  n.  3267/2003,  e alla Commissione tecnico-scientifica
della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1,
comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003.
  5.  So.G.I.N. S.p.a. predisporra' inoltre, sulla base dei contenuti
dell'O.P.C.M.  n. 3267/2003, l'aggiornamento dei piani e programmi di
dismissione  delle  centrali  di  Caorso, Garigliano, Latina e Trino,
allegati  alle  istanze  di  disattivazione  presentate  da So.G.I.N.
S.p.a.,  alle  competenti  autorita', rispettivamente con lettere del
2 agosto  2001,  prot.  8212,  2 agosto 2001, prot. 8213, 28 febbraio
2002, prot. 3792 e 31 dicembre 2001, prot. 11868. I piani e programmi
aggiornati saranno autorizzati dal Commissario delegato a conclusione
delle   relative   procedure   che   coinvolgeranno   le   competenti
amministrazioni.
  6.  Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma
1,  dell'O.P.C.M.  n.  3267/2003,  sono  posti a carico delle risorse
previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.
  7.   La   comunicazione   della  presente  ordinanza  al  Ministero
dell'ambiente  e  tutela del territorio, al Ministero delle attivita'
produttive,   al   Ministero   dell'interno,  al  Dipartimento  della
protezione   civile,   alla   Commissione  tecnico-scientifica  della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, all'APAT, a So.G.I.N. S.p.a.
ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
  8.   La  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.
    Roma, 3 aprile 2003
                                        Il Commissario delegato: Jean