COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.93 del 22-4-2003)

    Il  comune  di  San  Bartolomeo al Mare (provincia di Imperia) ha
adottato  l'11 marzo  2003  la  seguente  deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis);
    1)  di  stabilire  le  seguenti  aliquote  ai  fini  dell'imposta
comunale sugli immobili, con effetto a partire dal 1 gennaio 2003:
      a) aliquota   ridotta  da  applicare  per  le  persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti  nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale,  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
Sono   equiparate   all'abitazione   principale  due  o  piu'  unita'
immobiliari  contigue,  occupate ad uso abitazione dal contribuente e
dai  suoi  famigliari, a condizione che venga comprovato che e' stata
presentata   all'UTE   regolare   richiesta  di  variazione  ai  fini
dell'unificazione  catastale  delle  unita'  medesime;  in  tal caso,
l'equiparazione  all'abitazione  principale decorre dalla stessa data
in  cui  risulta essere stata presentata la richiesta di variazione o
con  altro  idoneo  mezzo  di  prova.  Sono  altresi' equiparate alle
abitazioni  principali  le  abitazioni  concesse  in  uso  gratuito a
parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle
stesse  il  parente  in questione ha stabilito la propria residenza):
4,5 per mille;
      b) aliquota  ordinaria  da  applicare  per  le  persone fisiche
soggetti  passivi,  per  le  unita' immobiliari ad uso di abitazione,
dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate
a  condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto
a): 7 per mille;
      c) aliquota  ordinaria  da applicare a tutti i soggetti passivi
per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
      d) aliquota agevolata per:
        le  cantine,  i  box, i posti macchina scoperti e coperti che
costituiscono   pertinenza  di  un'abitazione  principale,  ancorche'
distintamente  iscritte  in catasto, purche' ci sia coincidenza nella
titolarita'  con il fabbricato inerente e l'utilizzo avvenga da parte
del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;
        terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori  diretti  o  da
imprenditori  agricoli  che  esplicano  la  loro  attivita'  a titolo
principale,  purche'  dai  medesimi  condotti e purche' sussistano le
seguenti  condizioni:  1) il soggetto passivo deve essere coltivatore
diretto  o  imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli
appostiti  elenchi  comunali  previsti  dall'art.  11  della legge n.
9/1963  con  obbligo  di  assicurazioni  per invalidita', vecchiaia e
malattia;  2)  la  quantita'  e  la qualita' di lavoro effettivamente
dedicate  all'attivita'  agricola da parte del soggetto passivo e del
proprio nucleo famigliare deve comportare un reddito superiore al 70%
del  reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle
imposte dirette: 4,5 per mille;
        immobili   destinati   ad   ospitare  le  seguenti  attivita'
regolarmente    autorizzate:   artigianale,   commerciale,   pubblici
esercizi,  cinema,  sale  giochi,  associazioni senza scopo di lucro,
impianti sportivi, strutture ricettive (alberghi, campeggi parchi per
vacanze,  case  ed  appartamenti per vacanze, affittacamere): 4,5 per
mille;
      e)  gli immobili diversi dalle abitazioni ed utilizzati a scopo
unicamente commerciale: 4,5 per mille;
      f) aliquota  ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli
immobili,  diversi  dalle  abitazioni,  dagli  stessi  posseduti  nel
comune: 7 per mille;
      g) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per
gli  immobili  che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;
    2)  di  adottare  i  criteri  per  la  determinazione  della base
imponibile  previsti  dall'art.  5  decreto legislativo n. 504/1992 e
successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 5 e
52,  lettera a)  dell'art.  3  della  legge n. 662/1996 e dal vigente
regolamento comunale;
    3)  di  applicare la riduzione del 50% dell'imposta I.C.I., per i
fabbricati   dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio  1968,  n.  15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non
utilizzabile  l'immobile,  e allegando in ogni caso un certificato di
inagibilita'  o  inabitabilita'.  Il  contribuente  ha  l'obbligo  di
comunicare  al  comune,  con raccomandata a.r. la data di ultimazione
dei  lavori  di  ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la
data  dalla  quale  l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo'
effettuare  accertamenti  d'ufficio  per verificare la veridicita' di
quanto dichiarato dal contribuente;
    4)  di  confermare  nella  misura  di Euro 103,29 (L. 200.000) la
detrazione  d'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo  ammontare,  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si
protrae  tale  destinazione,  se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la
destinazione  medesima si verifica. La detrazione spetta altresi' per
gli  immobili  concessi in uso a parenti in linea retta e collaterale
entro  il  secondo  grado (se nelle stesse il parente in questione ha
stabilito la propria residenza).
    (Omissis).