MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 2 aprile 2003, n. 22 

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.
(GU n.95 del 24-4-2003 - Suppl. Ordinario n. 69)
 
 Vigente al: 24-4-2003  
 

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  A tutti i Ministeri
                                  A tutte le Amministrazioni autonome
                                  A tutti  gli  Uffici  centrali  del
                                     bilancio        presso        le
                                     Amministrazioni     e    Aziende
                                     autonome
                                  All'Ufficio  di  Ragioneria  per il
                                     Magistrato del Po
                                  Alle  Ragionerie  provinciali dello
                                     Stato
                                      e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                     statistica

  1.  Lo  sforzo  teso  al  consolidamento  strutturale della finanza
pubblica  italiana, in vista del pareggio di bilancio programmato per
il  2006  nell'ambito del Patto di stabilita' e crescita, oltre a una
rinnovata   attenzione,   richiede   la   conferma   della   rigorosa
impostazione  sin  qui  tenuta, sia nell'azione di contenimento della
spesa, sia nel perseguimento degli obiettivi di gettito.
  Il  disegno  di  legge di assestamento delle previsioni di bilancio
per  il  2003  si  inserisce  in  tale  contesto,  esplicando  la sua
principale  funzione  di  aggiustamento  nel  corso  della gestione e
ponendosi  come  componente  della manovra di bilancio, pur nella sua
attuale  configurazione  di  provvedimento di natura formale. Esso e'
chiamato a svolgere una funzione ricognitiva delle tendenze in atto e
costituisce necessario punto di riferimento per le azioni che saranno
stabilite      nel      nuovo     Documento     di     programmazione
economico-finanziaria, nonche' per la costruzione del bilancio 2004 a
legislazione vigente.
  2.  Il  provvedimento  legislativo  di  assestamento  dovra' essere
presentato  al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto
stabilito dall'articolo 17, comma 1, della legge 468/78.
  Le    proposte    di   assestamento   saranno   considerate   dalle
Amministrazioni  proponenti in funzione delle aggregazioni per centri
di  responsabilita'  e  per unita' previsionali di base, tenuto conto
della attuale struttura del bilancio.
  Come per gli anni decorsi, la concreta attivita' propositiva dovra'
realizzarsi  attraverso  le  schede  concernenti  i  singoli capitoli
(unita'  elementari  gestionali),  che saranno aggregati nelle unita'
previsionali di base per la decisione parlamentare e consentiranno la
predisposizione   degli   allegati  tecnici  previsti  dalla  vigente
normativa in materia.
  Le  variazioni  da  proporre  a  livello di ciascun capitolo - o di
articolo se presente - dovranno riguardare distintamente:
    a) la consistenza dei residui (Rs);
    b) la previsione di competenza (Cp);
    c) la previsione di cassa (Cs).
  Le schede-capitolo da utilizzare risultano predisposte in linea con
l'attuale   struttura   del   bilancio;   in   proposito   si  rinvia
all'illustrazione   che   viene   riportata   nella  circolare  sulle
previsioni per l'anno 2004 e per il triennio 2004-2006.
  2.1  Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza e di cassa
vanno  riviste  alla  luce del quadro macro-economico di riferimento,
tenendo  conto  della piu' recente evoluzione del gettito di ciascuna
entrata  tributaria  o  contributiva,  in  relazione  alla natura del
cespite.  Le  previsioni  di  cassa  dovranno, in particolare, tenere
conto  degli  eventuali  scostamenti  della consistenza effettiva dei
residui  rispetto  alla  consistenza  presunta  utilizzata in sede di
formazione delle previsioni iniziali.
  2.2   Per  la  formazione  delle  previsioni  assestate  di  spesa,
indicazioni diverse valgono per le autorizzazioni di competenza e per
le autorizzazioni di cassa.
  2.2.1 Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna Amministrazione
dovra':
    (a)  verificare  la  congruita'  delle previsioni per le spese di
personale  aventi  natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire
il  pieno  e  tempestivo  versamento  delle  ritenute previdenziali e
fiscali, proponendo gli aggiustamenti del caso;
    (b)  verificare  se  gli  stanziamenti  dei  singoli capitoli, in
relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno, possono
essere  ridotti; occorre comunque assicurare la insuperabilita' delle
previsioni originarie approvate con la legge di bilancio;
    (c)   per   i   capitoli   ai   quali  si  ritiene  assolutamente
indispensabile  apportare  variazioni  in  aumento degli stanziamenti
iniziali,  il  criterio  al  quale dovranno strettamente attenersi le
singole  Amministrazioni e' che ogni proposta di aumento deve trovare
compensazione   in   riduzioni   di   altri   capitoli  della  stessa
Amministrazione, aventi la stessa natura;
  2.2.2  Per  le  autorizzazioni  di  cassa,  poiche' l'obiettivo che
l'assestamento   si  propone  e'  quello  di  pervenire  a  una  loro
riduzione,  le  Amministrazioni  dovranno  esaminare  con particolare
attenzione i capitoli recanti stanziamenti per "trasferimenti", i cui
beneficiari  detengono disponibilita' liquide su conti di tesoreria o
su  contabilita'  speciali. Per essi, ciascuna Amministrazione dovra'
effettuare  una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni
di cassa per limitare le disponibilita' sui conti di tesoreria.
  3. Le variazioni, da proporre per ciascun capitolo - o articolo ove
presente  -  distintamente  per  residui,  competenza  e cassa, tutte
ispirate   necessariamente  al  principio  dell'invarianza,  dovranno
essere  riportate  nelle medesime "schede-capitolo" utilizzate per le
proposte  di  previsione  relative  all'anno  2004,  che  gli  Uffici
centrali  del  bilancio  ritireranno  presso  il  Dipartimento  della
Ragioneria   generale   dello   Stato   -  Ispettorato  generale  per
l'informatizzazione  della  contabilita' di Stato - via XX Settembre,
n. 97, per il successivo inoltro alle Amministrazioni competenti.
  In  dette  "schede-capitolo"  -  oltre  a  numero,  denominazione e
previsione  iniziale  2003  di  ciascun  capitolo  o  articolo - sono
riportate  le  variazioni  conosciute  dal  Sistema  informativo,  in
dipendenza  di  atti  amministrativi,  intervenute dal 1 gennaio c.a.
alla data della stampa delle schede medesime.
  Le  Amministrazioni dovranno far pervenire agli Uffici centrali del
bilancio  entro il 5 maggio 2003 le richiamate "schede-capitolo", con
le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate:
    con   le   variazioni   per   atto  amministrativo  eventualmente
intervenute successivamente alla stampa delle "schede-capitolo" o non
esposte nelle schede stesse;
    con  le  variazioni  verificatesi  nella  consistenza dei residui
sulla scorta del rendiconto 2002.
  Gli  stessi  Uffici  centrali del bilancio avranno cura di inserire
entro il 16 maggio 2003 - contestualmente alle proposte di previsione
per   il   2004   -   negli   archivi   del   Sistema  dipartimentale
dell'Ispettorato  generale  per le politiche di bilancio gli elementi
relativi    all'assestamento    2003    contenuti    nelle   predette
"schede-capitolo",  trasmettendo  entro  il  20 maggio 2003 le schede
stesse  a questo Ministero - Ispettorato generale per le politiche di
bilancio.
  Gli   stessi   adempimenti  devono  intendersi  riferiti  anche  ai
capitoli/articoli di entrata gestiti dalle singole Amministrazioni.
  Gli   Uffici   centrali   del   bilancio  potranno  indicare  nelle
schede-capitolo  le  eventuali  proposte  di modifica dei riferimenti
normativi,  ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti",
il  cui  contenuto  assume  particolare  rilievo  per  le  operazioni
gestionali  di  impegno  e  pagamento, nonche' sul monitoraggio delle
leggi di spesa potenziato dalla recente legge n. 246 del 2002.
  In conclusione, si ricorda che:
    a) i  livelli  delle  spese,  sia  di  competenza  che  di cassa,
stabiliti con la legge finanziaria non devono essere incrementati con
il  provvedimento  legislativo  di  assestamento  delle previsioni di
bilancio;
    b) il  saldo  di  cassa  del  bilancio deve tendere al valore del
saldo di cassa del settore statale.
  E'  quindi  indispensabile  che  ciascuna Amministrazione adotti un
comportamento costruttivo e consapevole, evitando proposte di aumenti
di spesa non compensate e non vagliate con severita' onde contribuire
all'azione  di  contenimento  della  spesa  pubblica. Si invitano gli
Uffici   centrali   del  bilancio  a  prestare  la  consueta  massima
collaborazione alle Amministrazioni.
  Si  ringrazia  e  si  resta  in  attesa  di  un  cortese  cenno  di
assicurazione al riguardo.
    Roma, 2 aprile 2003
                                                Il Ministro: Tremonti