MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 26 marzo 2003, n. 829571 

Criteri di sicurezza da osservare per la corretta installazione degli
scaldacqua  ad  accumulo  di  uso  domestico  e similare (temperatura
massima minore di 110 °C). (Legge 5 marzo 1990, n. 46.).
(GU n.87 del 14-4-2003)
 
 Vigente al: 14-4-2003  
 

                              Alle  Camere  di  commercio, industria,
                              artigianato e agricoltura;
                              Agli   Uffici  provinciali,  industria,
                              commercio e artigianato;
                              All'Unione  italiana  delle  Camere  di
                              commercio,   industria,  artigianato  e
                              agricoltura
    L'applicazione  della  legge  5 marzo 1990, n. 46, concernente la
sicurezza  degli impianti domestici, si consegue mediante il rispetto
dei requisiti di buona tecnica che i prodotti commercializzati devono
possedere unitamente alla loro adeguata installazione.
    Questo Ministero, che ha il compito istituzionale, derivato dalle
disposizioni  della  legge 5 marzo 1990, n. 46, e dal suo regolamento
di  attuazione con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991,  n.  447;  di  assicurare  il  corretto  impiego  e  l'adeguata
installazione  degli  apparecchi  per  uso  domestico  ai  fini della
sicurezza, ravvisa in particolare la necessita' che gli scaldacqua ad
accumulo, non si trasformino in recipienti autoproduttori di vapore o
similmente di acqua surriscaldata a seguito di guasto dei dispositivi
di  regolazione  e  controllo  inseriti negli apparecchi o di cattiva
manutenzione degli apparecchi stessi.
    Gli  scaldacqua  ad accumulo di uso domestico e similare, oggetto
dell'installazione, devono essere conformi alle normative tecniche in
vigore   al  momento  dell'installazione  e  soddisfare  i  requisiti
essenziali delle direttive applicabili.
    Pertanto  l'installazione  di  tali  apparecchi  alla rete idrica
domestica  deve  avvenire  tramite  un gruppo di sicurezza idraulica.
Tale  gruppo deve comprendere almeno un rubinetto di intercettazione,
una  valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di
ritegno,  una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di
carico idraulico, tutti accessori necessari ai fini dell'esercizio in
sicurezza degli scaldacqua medesimi.
    I   criteri   per   la   progettazione,   la  costruzione  ed  il
funzionamento  dei gruppi di sicurezza idraulica sono quelli definiti
dalla  norma  europea UNI EN 1487:2002 oppure dalle equivalenti norme
in  vigore  negli  Stati  aderenti all'accordo sullo Spazio Economico
Europeo  i  cui  contenuti siano omogenei con le norme sviluppate dal
CEN nello stesso settore.
    Si  fa  presente che negli impianti di alimentazione idrica degli
scaldabagni  ad  accumulo,  per  soddisfare  i requisiti della regola
dell'arte  in  materia, dovranno essere installati i citati gruppi di
sicurezza  idraulica. Tale installazione non e' richiesta nel caso in
cui  il  costruttore  dell'apparecchio preveda il gruppo di sicurezza
idraulica  montato  nello  stesso  apparecchio, in tal caso ne dovra'
dare evidenza nella documentazione che accompagna il prodotto.
    Si  prega  di  dare  la  massima  diffusione  al  contenuto della
presente circolare.
    La  presente  circolare  e'  stata  sottoposta  alla procedura di
informazione   di  cui  alla  Direttiva  98/34/CE,  modificata  dalla
Direttiva  98/48/CE,  ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 26 marzo 2003
                                                 Il Ministro: Marzano