MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Riconoscimento  dell'idoneita'  alla ditta "Bayer CropScience S.r.l."
per  condurre  prove  ufficiali  di  campo  per la determinazione dei
residui dei prodotti fitosanitari.
(GU n.87 del 14-4-2003)

    Con  decreto  ministeriale  n.  33655 del 3 aprile 2003, la ditta
"Bayer  CropScience S.r.l.", con sede legale in Milano, viale Certosa
n. 130, e' stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di
campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
      aree acquatiche;
      aree non agricole;
      colture arboree;
      colture erbacee;
      colture forestali;
      colture medicinali ed aromatiche;
      colture ornamentali;
      colture orticole;
      concia delle sementi;
      conservazione post-raccolta;
      diserbo;
      entomologia;
      nematologia;
      patologia vegetale;
      zoologia agraria;
      regolatori di crescita.
    Detto  riconoscimento  ufficiale, che ha validita' per anni tre a
far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, riguarda
esclusivamente  le  prove  di  campo  finalizzate alla determinazione
dell'entita'  dei  residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere
le seguenti informazioni sperimentali:
      individuazione  dei  prodotti di degradazione e di reazione dei
metabolici  in  piante  o  prodotti trattati (di cui all'allegato II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
      valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive
e  dei  suoi  metaboliti  a partire dall'applicazione fino al momento
della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati
(di  cui  all'allegato  II,  punto  6.2  del  decreto  legislativo n.
194/1995);
      definizione del bilancio generale delle sostanze attive (di cui
all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
      determinazione  dei residui in o su prodotti trattati, alimenti
per  l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del
decreto legislativo n. 194/1995);
      valutazione  dei dati sui residui nelle colture successive o di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995);
      individuazione   dei   tempi   di   carenza   per  impieghi  di
pre-raccolta  o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del
decreto legislativo n. 194/1995).